AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00102
Data decisione, Autorità:
11.09.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00102
Lugano
11 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15/17 maggio 1996 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
reclamante da
in tema di estratti esecutivi ex art. 8 cpv. 2 LEF;
viste le osservazioni 1. luglio 1996 dell’UEF di
Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con scritto 3 maggio 1996 __________, in
rappresentanza dell’arch. __________, ha chiesto all’UEF di Locarno se
“sussistono pignoramenti” a carico dell’arch. __________ __________. A sostegno
della propria richiesta la __________ __________ ha prodotto in particolare un
contratto di mutuo datato 5 agosto 1994 dal quale risulta che __________ ha
concesso a __________ un credito di Fr. 6’000.-- con scadenza al 5 febbraio
1995.
Lo stesso
giorno l’UEF di Locarno ha dato al creditore l’informazione richiesta.
B. Con PE n. __________ del 6/8 maggio 1996 l’arch.
__________ procede in via ordinaria contro il reclamante per Fr. 6’000.-- oltre
accessori. Quale domicilio del debitore nel PE è indicato “ __________ ”.
Al PE
l’escusso ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con reclamo 15/17 maggio 1996 l’arch. __________ ha
censurato il fatto che l’UEF di Locarno abbia dato al creditore le informazioni
richieste con lo scritto del 3 maggio 1996, richiedendo “l’applicazione della
protezione dei dati personali”.
Il
reclamante ha inoltre evidenziato che è residente in __________ che l’esatto recapito
postale in Svizzera sarebbe “__________ ” e che l’indirizzo menzionato nel PE è
“solo il contatto di telefono in Svizzera”.
D. Delle osservazioni 1. luglio 1996 l’UEF di Locarno,
che ha postulato la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario in
seguito.
Considerato
in diritto: 1. L’arch. __________ si aggrava contro la decisione dell’UEF
di Locarno di dare all’arch. __________ informazioni ex art. 8 cpv. 2 LEF su di
lui.
2.a) Gli uffici di esecuzione e dei fallimenti stendono
verbale delle loro operazioni e delle domande e dichiarazioni loro presentate (art.
8 cpv. 1 LEF).
Chiunque
giustifichi un interesse può esaminare questi verbali e chiederne estratti (art.
8 cpv. 2 LEF).
b) Affinché il richiedente possa consultare o ricevere
estratti dei verbali degli Uffici di esecuzione e fallimenti ex art. 8 cpv. 2
LEF deve dimostrare di avere un interesse speciale e attuale (DTF 105
III 39, 99 III 44 e rif. ivi). La giurisprudenza del Tribunale federale non
esige dal richiedente la prova stretta di questo interesse: per il Tribunale
federale è infatti sufficiente che il richiedente lo renda verosimile (cfr. Heinz
Pfleghard, Akteneinsicht im Betreibungs- und Konkursverfahren, in BlSchK
1992 p. 82 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di
specie è di tutta evidenza che il creditore, producendo il contratto di mutuo
del 5 agosto 1994, ha reso sufficientemente verosimile il proprio interesse ad
ottenere le informazioni richieste, che gli hanno permesso di valutare
l’opportunità di procedere in via esecutiva contro il reclamante. Il reclamo
dell’arch. __________, in quanto censura una violazione da parte dell’UEF di
Locarno dell’art. 8 cpv. 2 LEF, va pertanto respinto, ritenuto che la facoltà
consentita dall’art. 8 cpv. 2 LEF di farsi rilasciare estratti del registro
delle esecuzioni si fonda sull’interesse pubblico che, in linea di principio,
deve prevalere sulle esigenze relative alla protezione della personalità (DTF
105 III 82).
- Il
reclamo 15/17 maggio 1996 __________ è respinto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamato l’art.
8 cpv. 1 e 2 LEF
pronuncia:
-
Il reclamo 15/17 maggio 1996 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster