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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00120
Data decisione, Autorità: 24.10.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00120
Lugano 24 ottobre 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 26 giugno 1996 del
contro l’operato dell’UEF di Vallemaggia
nell'esecuzione n. __________ promossa dal reclamante contro
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 1° settembre 1995 l’UEF di Vallemaggia ha notificato a __________ il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa da__________ __________ __________ per Fr. 97.-- oltre accessori;
che il 15 aprile 1996 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che il 26 giugno 1996 la rappresentante del creditore ha formulato reclamo per ritardata giustizia, pervenuto il 28 giugno 1996, "dato che dopo un decorso di due mesi non abbiamo ancora avuto notizie sul caso e abbiamo richiesto più volte per fax di volerci aggiornare sulla situazione";
che il reclamante reputa che l'UEF di Vallemaggia non dia corso a casi definiti banali poiché di importi relativamente modesti;
che il reclamo si è incrociato con il versamento, di data 25 giugno 1996, a saldo al creditore di Fr. 117.95 ad opera dell'UEF di Vallemaggia;
che l'intervenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ha messo fine alla procedura ancor prima che pervenisse il reclamo;
che per costante giurisprudenza, il reclamo serve solo al conseguimento di un fine pratico di procedura - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento, ritenuto che la legittimazione processuale è data ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT I-1996 p.285, n. 3.1.6. a);
che nel caso di specie per l'intervenuto pagamento non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso (sulla nozione, cfr. Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2.);
che per questo motivo il reclamo è irricevibile, il precettante avendo ottenuto quanto richiesto;
che
che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);
che la prospettata ipotesi di denegata o ritardata giustizia ex art. 17 cpv.3 LEF è nel caso di specie ben lungi dal realizzarsi, la soluzione della vicenda esecutiva essendo intervenuta in termini conformi ai principi temporali di diritto esecutivo;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 5 e 17 LEF; 2 lett.c e 8 cpv.4 LPR
PRONUNCIA
Il reclamo 26 giugno 1996 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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