AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00147
Data decisione, Autorità: 02.07.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00147
Lugano 2 luglio 1997/MR/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 agosto 1996
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nell'esecuzione no. __________ promossa da
nei confronti del reclamante, e meglio contro l’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita,
procedura interessante pure
patr. dall’ avv. __________,
richiamato il decreto presidenziale 2 settembre 1996, con il quale al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 16 settembre 1996 dell’__________ __________ e del __________. __________, e 20 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona, nonché il complemento 29 ottobre 1996 del __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 2 gennaio 1992 __________ ____________________ ha promosso un’esecuzione contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 391’892.55 oltre accessori. Quale titolo di credito __________ ha indicato il vaglia cambiario emesso il 30 luglio 1990 dalla __________ all’ordine della banca e avallato da __________ e __________.
B. L’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata dal giudice in via provvisoria, per l’importo di fr. 195’946.30 oltre accessori, con decisione 7 agosto 1992 e in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 176’997.45 oltre accessori, con decisione 28 dicembre 1994, in parziale accoglimento dell’azione di disconoscimento del debito introdotta dall’escusso, giudizio quest’ultimo confermato dalla Seconda Camera civile del Tribunale di appello in data 6 settembre 1995.
C. A seguito della domanda dell’__________ 6 novembre 1995 di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Bellinzona ha proceduto il 1°marzo 1996 al pignoramento di vari beni di __________ tra i quali un credito di fr. 200’000.-- vantato dall’escusso nei confronti del __________.
Con raccomandata 29 marzo 1996 l’UEF ha quindi provveduto a notificare al __________ il pignoramento di siffatto credito.
D. Con scritto 5 marzo 1996 il legale della banca ha comunicato all’UEF, pregandolo di prenderne nota, che “in data 20 febbraio 1996 il __________, condebitore solidale verso __________, per il debito fatto valere nella procedura in epigrafe” (l’esecuzione in esame) “ha eseguito un pagamento alla banca di fr. 224’071.75” e che “conformemente all’art. 149 del Codice delle Obbligazioni il __________ è pertanto subentrato per legge nei diritti della banca fino a concorrenza di tale importo”.
E. Con scritto 10 aprile 1996 indirizzato all’UE il __________ ha integralmente contestato il credito (pignorato) di fr. 200’000.-- vantato dall’escusso e già oggetto di una pendente procedura presso la Pretura di Bellinzona. Sul verbale di pignoramento l’UEF ha pertanto indicato in fr. 1.-- il valore di stima del credito contestato. Copia del verbale è poi stata intimata l'11 aprile 1996 alle parti interessate al procedimento.
F. Con atto 2/3 luglio 1996 è stata chiesta la vendita dei beni mobili e crediti pignorati. Sul formulario per la domanda di vendita, redatto dal legale fino a quel momento della __________, figura nella rubrica dedicata alle generalità del creditore:
“Creditore: __________, ora __________ rappresentato da avv. __________
Più sotto, nella rubrica riservata alle osservazioni, si legge:
“Il , è subentrato integralmente in tutti i diritti dell’ per subrogazione ai sensi dell’art. 149 del codice delle Obbligazioni”.
G. Copia dell’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita è stato intimato lo stesso giorno agli interessati. Su detto avviso di ricezione è indicato quale creditore procedente il __________.
H. Con tempestivo reclamo 30 agosto 1996 __________ chiede in via principale l’accertamento dell’estinzione dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona “per intervenuto pagamento del credito oggetto della medesima” e in via subordinata la sospensione dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona “sino a decisione definitiva sull’esistenza o meno del credito di fr. 200’000.-- vantato dall’escusso contro il __________ in __________ e pignorato alla pos. 5 del verbale di pignoramento 10 (recte: 1°) marzo 1996”.
Egli assevera in sostanza che è dall’atto 19 agosto 1996 che per la prima volta gli risulta che il __________ abbia assunto la qualità di creditore procedente al posto della __________, che il preteso cambiamento di titolarità del credito avrebbe dovuto essere documentato, che in ogni modo con il pagamento da parte di __________ alla __________ il credito di quest’ultima dedotto in esecuzione sarebbe stato estinto, e il , per procedere contro di lui, avrebbe dovuto iniziare una nuova procedura esecutiva in modo da “consentire all’escusso di eccepire nei suoi confronti quelle eccezioni personali che contro di lui gli spettano”; ciò giustificherebbe la domanda principale di accertamento dell’estinzione della procedura esecutiva promossa dall’.
Quanto alla domanda in via subordinata, il reclamante, facendo riferimento alla pretesa di fr. 200’000.-- da lui fatta valere in via riconvenzionale nella procedura giudiziaria pendente presso la Pretura di Bellinzona e promossa dal __________ nei suoi confronti (pretesa di fr. 200’000.-- contestata da quest'ultimo e oggetto del pignoramento 1° marzo 1996), giustifica la richiesta di sospensione dell’esecuzione fino a definizione della citata procedura giudiziaria asserendo in sostanza che dall’esito di quest’ultima dipenderebbe l’esistenza del credito dedotto in esecuzione: infatti a mente del reclamante egli dovrebbe essere ammesso anche in questa sede ad opporre l’eccezione di compensazione del credito fatto valere in via riconvenzionale con quello di cui il __________ sarebbe divenuto titolare, dal momento che a suo dire se il titolare del credito (posto in esecuzione) fosse stato sin dall’inizio quest'ultimo, egli “avrebbe certamente reso verosimile l’esistenza del proprio credito da opporre in compensazione ed il __________ avrebbe dovuto procedere nelle vie ordinarie”. Ammettendo in questa sede l’eccezione di compensazione, l’esito della procedura giudiziaria influirebbe sia sull’esistenza del credito dedotto in esecuzione (credito che in caso di accoglimento della riconvenzionale risulterebbe estinto per compensazione) che sull’esistenza del bene pignorato.
I. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se del caso, in seguito.
L. Nelle more della presente procedura di reclamo si è conclusa la procedura giudiziaria davanti al Pretore di Bellinzona, il quale con decisione 13 settembre 1996 passata in giudicato, ha respinto la pretesa riconvenzionale di fr. 200’000.-- fatta valere dal reclamante contro il __________ e oggetto del pignoramento 1° marzo 1996.
Considerando
in diritto: 1. Nel caso in esame l’esecuzione è stata promossa dall’__________ mentre, come si evince dall’avviso 19 agosto 1996 di ricezione della domanda di vendita qui impugnato, è continuata a nome del __________. Si tratta pertanto di esaminare l’ammissibilità di siffatto cambiamento di titolarità del credito dedotto in esecuzione in corso di procedura, in particolare se l’esecuzione iniziata dal precedente creditore possa essere proseguita dal (preteso) successore in diritto o se invece il nuovo titolare debba iniziare una procedura indipendente contro il (medesimo) debitore.
a) A questo proposito la legge è silente. Il Tribunale federale ha da tempo colmato la lacuna riconoscendo al debitore la possibilità di opporre al nuovo creditore le eccezioni derivanti dalla validità del trasferimento del credito o quelle che ha contro di lui personalmente: simili eccezioni possono e devono in linea di principio essere fatte valere davanti al giudice mediante opposizione tardiva giusta l'art. 77 vLEF. Gli organi d’esecuzione, e su reclamo l’autorità di vigilanza, sono chiamati a un esame solo sommario del preteso cambiamento di titolarità, potendone negare l’ammissibilità soltanto per evidente vizio formale dell’atto di trasferimento del credito o per eccezioni di diritto materiale manifestamente fondate e lasciando in ogni caso riservata la decisione del giudice su un’eventuale opposizione tardiva del debitore (cfr. DTF 91 III 8 ss.; cfr. anche P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a ed., Losanna 1993, p. 75; H. Fritzsche/ H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 9 n. 50 ss., p. 87 ss.); siffatta giurisprudenza è stata del resto codificata nel nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile ai procedimenti in corso in quanto con essi compatibile (cfr. art. 2 cpv. 1 Disp. finali della modificazione del 16 dicembre 1994 della LEF), dove all’art. 77 LEF è stabilito in particolare che “se il creditore cambia in corso d’esecuzione l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione del fallimento” (cpv. 1) e che “l’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore” (cpv. 2).
b) Ora in concreto, a un esame prima facie, la pretesa surrogazione del __________ nei diritti della creditrice (originariamente) procedente non risulta sprovvista di ogni fondamento: l’importo da lui pagato all’__________ (fr. 224’081.75, cfr. doc. 2) corrisponde in linea di massima a quello dedotto in esecuzione; il credito posto in esecuzione trae origine da un avallo cambiario sottoscritto da __________ e da __________ __________ (art. 1022 cpv. 1 CO); l’__________ non ha sollevato obiezioni di sorta alla prosecuzione dell’esecuzione da parte del dott. De __________ (ciò che non si comprenderebbe se non vi fosse stata nei suoi confronti effettiva tacitazione del debito del reclamante ad opera di __________); né l’escusso ha sollevato eccezioni manifestamente fondate contro la citata surrogazione o contro il nuovo creditore, in particolare tale non appare essere l’eccezione di compensazione del credito posto in esecuzione con la pretesa fatta valere in via riconvenzionale nella causa contro il __________, pretesa del resto respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 13 settembre 1996 nelle more della presente procedura di reclamo. Ne consegue che la domanda principale del reclamo di __________ va respinta.
c) Per quanto riguarda la domanda in via subordinata, la stessa risulta di fatto superata dalla citata decisione pretorile 13 settembre 1996, già passata in giudicato, decisione che ha posto fine alla causa fino alla definizione della quale era chiesta la sospensione della presente esecuzione.
Il reclamo va pertanto respinto e confermata la continuazione dell’esecuzione a nome e per conto del __________, così come effettuata dall’UEF di Bellinzona, riservato diverso avviso del giudice nell’ambito di un’eventuale opposizione tardiva dell’escusso.
Richiamati gli art. 77vLEF e 77 LEF,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 agosto 1996 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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