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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00150
Data decisione, Autorità: 28.04.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00150
Lugano 28 aprile 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 agosto 1996
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di______,
nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato contro il reclamante il 29 dicembre1994 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza di
rappr. dall’avv. __________
e meglio contro l’atto di pignoramento del 5 luglio/2 agosto 1996 nell’esecuzione a convalida del sequestro di cui al PE n. __________ dell’UEF ________
visto lo scritto 4 settembre 1996 dell’ UEF;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con decreto 29 dicembre 1994 il Pretore del Distretto di __________ ha sequestrato su istanza di __________ contro __________, un “credito di Fr. 4’100.-- vantato dal debitore nei confronti dell’assicurazione ________ limitatamente al credito vantato”;
che il sequestro è stato concesso sulla base dell’ art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF per un importo di fr. 2’515.95 e che quale titolo di credito è stato indicato: “tassa pascolazione bestiame __________ a seguito di ______No. __________ del 21.12.94”;
che il sequestro è stato eseguito dall’UEF di __________ il 30 dicembre 1994;
che il 2 gennaio 1995 __________ ha fatto spiccare nei confronti del reclamante il PE n. __________ per l’importo di fr. 2’815.55, al quale è stata interposta tempestiva opposizione;
che con istanza 25 gennaio 1995 __________ ha chiesto al Pretore il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che in data 5 gennaio 1995 __________ ha promosso una causa di rivocazione del sequestro ex art. 279 LEF, procedura tuttora pendente;
che a seguito della rivendicazione da parte di __________ __________ figli dell’escusso, del credito sequestrato, l’UEF di __________ ha dato avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, assegnando loro in data 12 giugno 1995 un termine per far valere in giudizio la propria pretesa;
che la causa di rivendicazione promossa da __________ __________ è sfociata nel giudizio 13 marzo 1996 del Pretore del Distretto di __________ che ha respinto l’azione di rivendicazione del credito sequestrato;
che il 9 maggio 1996 lo stesso giudice ha rigettato in via provvisoria l’ opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di __________ per un “credito di fr. 2’515.95 oltre la somma di fr. 299.60 per le spese esecutive di sequestro e fr. 68.-- per le spese di precetto anticipate”;
che il 5 luglio 1996, a seguito della domanda di prosecuzione dell’esecuzione 12 giugno 1996 di __________, l’UEF di __________ ha proceduto al pignoramento del credito nei confronti della __________, oggetto del sequestro No. __________ limitatamente all’importo del credito dedotto in esecuzione, e che copia del relativo atto di pignoramento è stata spedita al reclamante il 2 agosto 1996;
che con reclamo 14/16 agosto 1996 __________ chiede che venga annullato il pignoramento del credito nei confronti dell’assicurazione, nonché che venga dato ordine di riprendere la procedura promossa il 5 gennaio 1995 con azione di revocazione di sequestro, asserendo in sostanza:
che il credito pignorato spetterebbe in realtà ai suoi tre figli in quanto proprietari della casa che ha subito il danno per il quale la compagnia assicurativa dell’azienda acqua potabile comunale risponde;
che detto credito sarebbe stato intestato a suo nome unicamente per un errore iniziale del Municipio, che avrebbe inviato l’invito per segnalare la natura e l’entità dei danni subiti intestato a suo nome invece che a quello dei suoi figli, reali proprietari;
che l’ azione di revocazione da lui immediatamente introdotta contro il sequestro non sarebbe stata ancora decisa;
che in data 11 settembre 1995 egli avrebbe dichiarato alla compagnia assicurativa di rinunciare al credito intestato a suo nome chiedendo “di commutarlo a nome dei figli”;
che il giudizio pretorile sull’azione di rivendicazione dei figli, a loro sfavorevole, non avrebbe tenuto in debito conto un documento allegato e “prova tangibile della loro buona fede”;
che infine “nella sentenza causa di questo pignoramento” non sarebbero state tenute in considerazione le prove addotte;
che nelle sue osservazioni l’UEF __________ si rimette alle conclusioni di questa Camera, rilevando che “più che addurre argomentazioni concludenti, il reclamante cerca di riproporre tesi apparentemente già sviluppate in sede giudiziaria” e che la procedura di rivocazione del sequestro “è stata recentemente riattivata, stante la reiezione (dell’) azione di rivendicazione”;
che, ottenuto un sequestro prima di promuovere un’esecuzione, il creditore deve provvedervi entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro (cfr. art. 278 cpv. 1 vLEF);
che se, promossa l’esecuzione a convalida del sequestro, il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notifica, presentare domanda di rigetto dell’opposizione oppure promuovere azione di riconoscimento del suo credito (art. 278 cpv. 2 primo periodo vLEF);
che qualora il creditore non osservi i termini stabiliti da siffatta norma oppure ritiri o lasci perimere l’azione di riconoscimento del suo credito o la domanda di esecuzione oppure la sua azione sia definitivamente rigettata, il sequestro è revocato (art. 278 cpv. 4 vLEF);
che diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata rigettata, l’esecuzione continua, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione da parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore (art. 280 vLEF);
che in caso di esecuzione in via di pignoramento, i beni sequestrati vengono pignorati, così che il sequestro, quale misura conservativa a carattere provvisorio volta a garantire l’esecuzione del credito per il quale è stato concesso, ha conseguito il proprio fine, subentrando ad esso il pignoramento (cfr. K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 51 n. 82 , p. 416);
che nel caso in esame con giudizio pretorile del 9 maggio 1996 è stata rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di __________;
che per il valore della causa di rigetto era data la competenza inappellabile del Pretore (art. 13 LOG e art. 388 cpv. 2 CPC), di modo che la decisione 9 maggio 1996 è cresciuta formalmente in giudicato già al momento della sua emanazione;
che non risulta che __________ abbia introdotto un’azione di disconoscimento del debito ex art. 82 cpv. 2 vLEF entro i dieci giorni dalla notifica della sentenza pretorile di rigetto;
che pertanto il rigetto dell’opposizione è divenuto definitivo (art. 83 cpv. 3 vLEF);
che rigettata definitivamente l’opposizione, ben poteva il creditore chiedere la prosecuzione dell’esecuzione con domanda 12 giugno 1996, ritenuto ossequiato il termine annuale di validità del PE, non computandosi il tempo necessario alla definizione della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 88 cpv. 2 LEF) e non ostandovi in alcun modo la pendente procedura di revoca del sequestro (cfr. K. Amonn, op.cit., § 51 n. 69, p. 413; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.389; DTF 115 III 34 ss; 80 III 35);
che pertanto l’UEF di __________ si è correttamente determinato dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione di __________ ed effettuando il pignoramento del credito oggetto del sequestro (verbale di pignoramento 5 luglio /2 agosto 1996);
che su questo punto il reclamo di __________ va respinto;
che per quanto riguarda le censure del reclamante in relazione alla titolarità del credito oggetto del sequestro (rispettivamente del pignoramento), nonché quelle relative alla sussistenza del credito di __________ dedotto in esecuzione, esse in quanto inerenti al merito, sfuggono manifestamente al potere di cognizione di questa Camera, dovendo le stesse essere fatte valere nelle sedi giudiziarie appropriate;
che per quanto riguarda infine la richiesta di dare ordine di riattivare la procedura di revocazione di sequestro, a prescindere dal fatto che in base a quanto riferito dall’UEF nelle sue osservazioni risulta superata, la stessa è in ogni caso irricevibile, l’autorità di vigilanza non potendo intervenire che sull’operato degli organi di esecuzione e fallimento (cfr. art. 1 cpv. 2 LPR);
che per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 82 ss., 271 ss. vLEF, nonché ogni altra norma citata,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 agosto 1996 __________ in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità all’art. 19 LEF.
Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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