AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1996.00156
Data decisione, Autorità: 17.02.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00156
Lugano 17 febbraio 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 28 agosto 1996
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano
e meglio contro l'elenco oneri nell'esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla reclamante
contro
__________ (debitori solidali)
e interessante pure il
rappr. da: __________
viste le osservazioni:
10 settembre 1996 del __________,
11 settembre 1996 dell’UE del Distretto di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
IN FATTO:
A. Nella procedura di esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa nei confronti di __________ l’UE del Distretto di Lugano con atto 20 agosto 1996 ha comunicato a tutti gli interessati l’elenco oneri riferito alla part. no. __________ RFD __________.
B. La domanda di vendita è stata formulata da __________ , creditrice ammessa nell’elenco oneri per l’importo complessivo di fr. 1’561’799.70 garantito da due cartelle ipotecarie al portatore di primo e di secondo grado.
C. Il credito garantito da pegno immobiliare convenzionale __________ è preceduto nell’elenco oneri dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
a) imposta comunale 1991 fr. 9’730.95
interessi fr. 3’686.15
b) imposta immobiliare 1991 fr. 1’086.90
interessi fr. 411.79
c) imposta comunale 1992 fr. 9’730.95
interessi fr. 3’053.60
d) imposta immobiliare 1992 fr. 1’086.90
interessi fr. 341.10
e) imposta comunale 1993 fr. 9’691.10
interessi fr. 2’411.20
f) imposta immobiliare 1993 fr. 1’086.90
interessi fr. 270.40
g) imposta comunale 1994 fr. 9’691.10
interessi fr. 1’370.20
h) imposta immobiliare 1994 fr. 1’086.90
interessi fr. 153.70
i) imposta comunale 1995 fr. 6’667.90
interessi fr. 99.35
k) imposta immobiliare 1995 fr. 1’086.90
interessi fr. 276.00
l) imposta comunale 1996 fr. 6’667.90
interessi fr. 609.40
m) imposta immobiliare 1996 fr. 1’086.90
interessi fr. 45.00
n) contributi miglioria fr. 6’752.00
o) tassa fissa acqua potabile 1995 fr. 345.00
interessi fr. 31.50
p) tassa fissa acqua potabile 1996 fr. 345.00
q) spese esecutive fr. 514.00
per complessivi fr. 79’416.60
(Amministrazione cantonale delle contribuzioni)
a) imposta cantonale 1993 fr. 9’691.10
interessi fr. 2’032.50
b) imposta cantonale 1994 fr. 9’691.10
interessi fr. 1’141.45
c) imposta cantonale 1995 (provv.) fr. 9’235.20
interessi fr. 574.65
d) imposta cantonale 1996 (provv.) fr. 9’235.20
interessi fr. 112.85
per complessivi fr. 41’714.05
D. Con tempestivo reclamo 28 agosto 1996 la __________ ha chiesto di stralciare dall’elenco oneri i crediti per contributi di miglioria, quelli per le tasse fisse acqua potabile nonché quello per le spese esecutive, per un totale di fr. 7’987.50. La reclamante, facendo riferimento ad una sentenza di questa Camera del 19.7.1993 e richiamando l’art. 110 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), osserva in sostanza che né detta norma né altra norma cantonale prevede “il beneficio dell’ipoteca legale per il pagamento della tassa d’uso delle canalizzazioni, dei contributi di miglioria, delle tasse fisse acqua potabile e delle spese esecutive” ed aggiunge che in particolare la Legge sui contributi di miglioria (LCM) non conferisce a tali contributi un’ipoteca di rango prevalente, bensì l’ipoteca da essa prevista otterrebbe il rango “corrispondente alla scadenza del relativo credito”.
E. Con osservazioni 10 settembre 1996 il Comune di __________ contesta che i contributi di miglioria per i quali ha insinuato il credito rientrerebbero in quelli contemplati dalla LALIA, e “ribadisce il diritto all’iscrizione del credito garantito da ipoteca legale diretta giusta l’art. 19 LCM”, producendo a comprova dell’ avvenuta iscrizione a registro fondiario copia della relativa istanza datata 9 luglio 1996. Per quanto riguarda i crediti per le tasse fisse acqua potabile il Comune di __________ dichiara invece di rimettersi alla decisione di questa Camera, mentre non si è espresso sulle spese esecutive.
F. Nelle sue osservazioni 11 settembre 1996 l’UE afferma in sostanza di aver ammesso l’insinuazione relativa ai contributi di miglioria in base a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2 LCM, dal cui tenore “si sottintende la non obbligatorietà dell’iscrizione”. Per quanto riguarda le tasse fisse dell’acqua potabile l‘UE richiama l’art. 183 LAC, precisando che nella fattispecie “si tratta di tasse e non di consumo”. Per il resto conclude per la reiezione del gravame senza comunque esprimersi sulle spese esecutive.
Considerato
IN DIRITTO
Oggetto del gravame è la questione se i crediti per contributi di miglioria, per la tassa fissa relativa alla fornitura di acqua potabile nonché per spese esecutive iscritti nell’elenco oneri a favore del Comune di __________ beneficiano o meno di una garanzia dell’ipoteca legale diretta prevalente sui diritti pignoratizi convenzionali a garanzia dei crediti notificati dalla reclamante.
Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda parte, RFF, applicabile all’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 102 RFF); l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF). L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se prima facie (e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito - tanto di diritto privato che pubblico - che gode, a differenza dell’autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione) la pretesa creditoria notificata (tempestivamente) implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III p. 38 ss., cons.3).
L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 197, N. 2380d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, § 8, p. 227 ss.; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna 1986, p. 93 ss.).
Contributi di miglioria
a) Nell’elenco oneri sub ipoteche legali cifra 1 lettera n) è iscritta la somma di fr. 6’752.-- per “contributi di miglioria”. Dall’istanza di iscrizione a registro fondiario del 9 luglio 1996 prodotta dal Comune di __________ risulta con chiarezza, contrariamente a quanto sembra ritenere la reclamante, che in casu non si tratta di contributi previsti dalla Legge di applicazione della LF contro l’inquinamento delle acque (LALIA), bensì di contributi di miglioria ai sensi della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM, in Raccolta delle Leggi 7.3.3.1). Non possono pertanto valere nella fattispecie le considerazioni sviluppate da questa Camera a proposito della natura dell’ipoteca legale a garanzia del pagamento di contributi ex LALIA contenute nella decisione CEF del 19 luglio 1993 in re __________ UEF __________ (inc.no.Vig.__________) menzionata dalla reclamante.
b) L’art. 1 cpv. 1 LCM stabilisce l’obbligo generale per il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni di “prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari”. Giusta l’art. 19 cpv. 1 LCM a garanzia del pagamento di tale contributo “all’ente che esegue l’imposizione spetta un’ipoteca legale a carico dei fondi sottoposti a contributo”. Il secondo capoverso della stessa norma precisa che “l’avente diritto può far iscrivere l’ipoteca nel registro fondiario” e che “l’ipoteca si estingue con il decorso di 10 anni dall’esigibilità del contributo”.
In concreto l’ipoteca legale a garanzia del Comune di __________ è iscritta a registro fondiario dall’11 luglio 1996 (cfr. RF del Comune di __________, libro Mastro, vol. XIV, Foglio 1392 Dg. 17293).
Ne consegue che prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36 cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del giudice di merito, il credito insinuato dal Comune di __________ risulta garantito da ipoteca legale (sia essa diretta o indiretta) e deve pertanto essere iscritto nell’elenco oneri.
c) Quanto all’osservazione della reclamante secondo cui in ogni caso la LCM non conferirebbe ai crediti per contributi di miglioria la garanzia di un’ ipoteca di rango prevalente, assumendo l’eventuale ipoteca il rango “corrispondente alla scadenza del relativo credito”, tale questione, in quanto questione di merito (natura - diretta o indiretta - e rango dell’ipoteca rispettivamente concorso con altri oneri), sfugge al potere di cognizione tanto dell’ufficio di esecuzione che dell’autorità cantonale di vigilanza e va sottoposta al giudice competente con la relativa azione di contestazione nell’ ambito del procedimento di appuramento dell’ elenco oneri (“Lastenbereinigungsverfahren”, cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, § 28, note 26 ss.; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 26 n. 58 § 31 nota 16).
Sub “ipoteche legali” cifra 1 lettere o) e p) dell’elenco oneri sono iscritti due crediti per “tassa fissa acqua potabile” riferiti al 1995 e al 1996, per un totale (compresi gli interessi per la tassa 1995) di fr. 721.50 sempre a favore del Comune di __________.
L’art. 183 LAC, richiamato dall’UE, riconosce il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC senza l’ obbligo d’iscrizione “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile” (cpv. 1 cifra 1). Il secondo capoverso della stessa norma stabilisce che tali ipoteche legali hanno tutte “il medesimo ordine e prevalgono agli altri pegni immobiliari.” Come si evince dal messaggio del Consiglio di Stato concernente la modifica dell’art. 229 vLT e dell’art. 183 LAC (messaggio no. 3262 del 26 gennaio 1988) ed ancora più chiaramente dal relativo rapporto della Commissione speciale in materia tributaria (rapporto no. 3262 R del 7 giugno 1988) l’ipoteca legale di cui all’art. 183 cpv. 1 cifra 1 LAC è istituita per garantire soltanto determinati crediti del Cantone rispettivamente del Comune, e meglio quelli relativi alle imposte - nel senso tecnico di tributi dovuti indipendentemente da una controprestazione dello Stato o dal conseguimento di un particolare vantaggio (cfr. Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. ed. Zurigo 1993, p. 489 ss.) - che stanno in un rapporto particolare con gli immobili.
Dagli atti non è dato di sapere se nel caso in specie gli importi iscritti rappresentano tasse per l’allacciamento alle condotte dell’acqua potabile oppure tasse fisse di consumo dell’acqua. In entrambi i casi però essi costituiscono tributi causali e pertanto non rientrano nel concetto di imposte ai sensi dell’art. 183 cpv. 1 n. 1 LAC.
D’altra parte nessuna altra norma della vigente legislazione cantonale pone crediti di questo genere al beneficio di un’ipoteca legale.
Di conseguenza la pretesa di fr. 721.50 per la tassa fissa acqua potabile, non implicando oneri reali per il fondo, deve essere depennata dall’elenco oneri.
Contestato risulta infine essere un credito di fr. 514.-- per “spese esecutive” iscritto nell’elenco sub “ipoteche legali” cifra 1 lettera q) a favore del Comune di __________.
Per l’art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC la garanzia del pegno immobiliare si estende anche alle spese relative alla procedura di esecuzione del credito garantito. Tale garanzia rappresenta un’ipoteca legale diretta, che nasce ope legis, senza necessità di iscrizione a registro fondiario (Riemer, op.cit., p. 93, N. 31). Ne consegue che anche dette spese, in quanto riferite alla procedura esecutiva a dipendenza di crediti garantiti da ipoteche legali, vanno iscritte nell’elenco oneri.
Ora, in considerazione dell’importo complessivo del credito insinuato dal Comune di __________ e garantito da ipoteche legali (fr. 78’181.10 pari alla sottrazione dal totale iscritto di fr. 79’416.60 di fr. 721.50 per tasse fisse acqua potabile e di fr. 514.-- di spese esecutive), così come dell’ esiguo importo delle stesse spese esecutive (fr. 514.-- appunto), ben si può ammettere, nell’ambito dell’esame prima facie la sussistenza del credito per spese esecutive iscritto nell’elenco oneri, e ciò nonostante l’assenza di altri elementi concreti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 151 e segg. LEF, 36 e 102 RFF, 810 e 836 CC, 183 LAC, 19 LCM, nonché i disposti citati
pronuncia:
1.1. Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
1.1.1. Sub “ipoteche legali” cifra 1 lettere o) e p) sono depennati:
“tassa fissa acqua potabile 1995” fr. 345.--
“interessi” fr. 31.50
“tassa fissa acqua potabile 1996” fr. 345.--
1.2. Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.
1.3. E’ fatto ordine all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di procedere alle modifiche di cui sub 1.1. rettificando altresì i corrispondenti importi globali.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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