AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1996.00177
Data decisione, Autorità:
18.08.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00177
Lugano
18 agosto 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 ottobre 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro l'avviso di pignoramento del 23 settembre 1996 nell'esecuzione
no. __________ promossa dalla
viste le
osservazioni 15 ottobre 1996 del Procuratore Pubblico, 18 ottobre 1996 della CE
fu __________, e 21 ottobre 1996 dell’Ufficio esecuzione
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto:
A. La
CE fu __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito
complessivo di fr. 600’000.-- oltre accessori.
B. A
seguito della domanda 17 luglio 1996 della procedente di proseguire
l’esecuzione, e dopo aver interrogato __________ in data 5 settembre 1996, l’UE
di Lugano ha provveduto, con atto di medesima data, a pignorare i beni immobili
di proprietà dell’escusso (part. no. __________ RFD __________; quota di 1/6 di
comproprietà coattiva sulla part. __________ RFD __________ e quota di 1/6 di
comproprietà coattiva sulla part. no. __________ RFD __________) nonché le
indennità di disoccupazione percepite dall’escusso nella misura di fr. 1’008.--
mensili.
In
particolare, in data 5 settembre 1996 l’UE di Lugano ha chiesto l’annotazione a
registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre a carico dei
citati fondi, rispettivamente, in data 13 settembre 1996, ha notificato
l’avvenuto pignoramento delle indennità alla competente Cassa disoccupazione.
Il
relativo avviso di pignoramento, datato 5 settembre 1996, è stato inviato alla
procedente, all’escusso e ai terzi interessati (il __________ quale creditore
ipotecario e la __________ quale compagnia assicurativa dello stabile
pignorato) il 23 settembre 1996.
Nell’avviso
inviato al ricorrente è indicato:
“Nella
vostra qualità di creditore pignoratizio del fondo
(segue
la descrizione delle particelle da realizzare),
proprietario
__________,
siete
avvisato che il 5 settembre 1996 si è proceduto al pignoramento del fondo”.
L’Ufficio
dei registri ha dato seguito alla richiesta dell’UE il 6 settembre 1996,
procedendo all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre
dell’escusso sul fondo ex art. 960 cpv. 1 e 2 CC.
C. In
data 2 ottobre 1996 l’UE ha inviato al __________ nuovo avviso di pignoramento,
in sostituzione del precedente, con l’aggiunta della seguente osservazione:
“Il
pignoramento esec. __________ è stato annotato a registro fondiario il 5.9.96
(recte: 6 settembre 1996, n.d.r.) ed è pertanto susseguente al
blocco penale precedentemente ordinato dal Ministero Pubblico di Lugano e
iscritto il 28.2.96 sulla Part. __________ di __________ ”.
Parimenti,
il medesimo giorno, l’UE ha trasmesso all’escusso e al creditore procedente la
seguente nota:
“A
complemento dell’atto di pignoramento 5.9.96, spedito il 23.9.96, vogliate
prendere nota della seguente annotazione:
sulla part. __________ di __________ risulta iscritta la seguente menzione:
“Blocco R.F. (Ministero Pubblico di Lugano) dg. __________ del 28.2.96".
D. Con
reclamo 3 ottobre 1996 il __________ chiede l’annullamento dell’avviso di
pignoramento 5/23 settembre 1996, affermando in sostanza che l’UE non poteva
procedere al pignoramento, né l’Ufficio dei registri alla relativa annotazione
di restrizione della facoltà di disporre, di un immobile già oggetto di blocco
penale, come del resto risultava direttamente dalla menzione contenuta nel
registro fondiario.
E. Con
osservazioni 15 ottobre 1996 il Procuratore Pubblico si limita a confermare di
avere effettivamente ordinato il sequestro penale e la relativa iscrizione del
blocco a RF a carico del fondo prima dell’esecuzione del pignoramento,
ricordando che nel frattempo la Corte delle Assise criminali del Canton Ticino,
con decisione 4 ottobre 1996, ha condannato l’escusso anche al risarcimento
civile, confermando il sequestro conservativo dell’immobile a favore delle
parti civili, tra le quali figura anche il __________. Per il resto si rimette
alle conclusioni di questa Camera.
F. La
CE fu __________, con osservazioni 18 ottobre 1996, si oppone all’accoglimento
del reclamo, osservando in particolare che il blocco del registro fondiario
“non comporta una chiusura totale del libro mastro”, ma soltanto “impedisce di
procedere ad operazioni costitutive di diritti”, e che comunque dalla sola
annotazione della restrizione della facoltà di disporre seguita al pignoramento
non può derivare alcun pregiudizio alla reclamante.
G. L’UE
di Lugano, con le sue osservazioni, ha ribadito la correttezza del proprio
operato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione
in via di pignoramento, a seguito della domanda di continuazione
dell’esecuzione, l’ufficio competente per territorio procede senza indugio al
pignoramento (cfr. art. 89 LEF), previo avviso del debitore con almeno un
giorno di anticipo (art. 90 primo periodo LEF). Il pignoramento costituisce un
atto esecutivo mediante il quale determinati beni del debitore sono sottratti
al suo potere di disporne giuridicamente in vista della loro realizzazione a soddisfacimento
dei creditori procedenti (nella definizione di K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 22, p. 150 n. 5: “amtliche
Beschlagnahme einzelner Vermögenswerte des Schuldners zur Verwendung als Vollstreckungssubstrat”):
oggetto di pignoramento possono pertanto essere solo beni che giuridicamente
appartengono al debitore e che hanno un valore commerciale attuale convertibile
in denaro (cfr. DTF 108 III 101 e rif.; K. Amonn/ D. Gasser, op. cit., § 23, p.
166, n. 2 ss. e n. 5 ss.). Inoltre il pignoramento non dev’essere escluso da
una norma di diritto federale, sia essa di diritto pubblico o privato (cfr. DTF
97 III 25; H. Fritzsche/H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 24 p. 351 ss.), atteso che lo stesso diritto
esecutivo prevede casi di impignorabilità assoluta (art. 92 LEF) o relativa (art.
93 LEF). Nella presente fattispecie il bene pignorato è un fondo iscritto a
registro fondiario a nome del debitore, non sono dati casi di impignorabilità
ex art. 92 e 93 LEF, né risultano esservi altre norme di diritto federale che
ne escludano nel caso concreto la pignorabilità: il fondo risulta però
precedentemente colpito da un ordine di sequestro penale. Si tratta pertanto di
esaminare la portata di siffatto provvedimento di natura penale sulla
pignorabilità del bene in questione, se cioè il sequestro penale escluda a
priori - come implicitamente ritenuto dal ricorrente - la stessa
possibilità di pignorare il fondo.
a) A
questo proposito il Tribunale federale, sviluppando una giurisprudenza
risalente fin agli anni Venti e riferita sia a casi di fallimento che a casi di
pignoramento (cfr. DTF 53 I 380; 63 I 275; 76 I 33; 78 I 213 ss.; 89 I 186), in
una decisione del 1967 ha affermato che un sequestro ordinato preliminarmente
dal giudice penale non impedisce un sequestro fondato sugli art. 271 e ss. LEF
(cfr. DTF 93 III p. 93 cons. 3); siffatta giurisprudenza, pur con successive
precisazioni, è stata finora nel suo principio sempre confermata (cfr. DTF 107
III 116, 115 III 1; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op. cit., Vol.II, Zurigo 1993,
§ 40, n. 29, p. 135; cfr. anche Christian P. Meister, Vorsorgliche Massnahmen
bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, Diessenhofen 1977, p. 165 n.
496, per un’applicazione analogica nel caso di fondi) e va senz’altro estesa al
pignoramento, il sequestro (esecutivo) costituendo una misura intesa ad
assicurarne appunto l’esecuzione.
- Ammesso
il principio secondo cui di regola un sequestro penale non è di ostacolo
all’esecuzione di un pignoramento, occorre ancora esaminare la portata della
misura del blocco del registro fondiario dal profilo del diritto esecutivo.
Secondo il Codice di procedura penale ticinese il sequestro di beni immobili
ordinato dal magistrato penale avviene infatti mediante blocco del registro
fondiario (cfr. art. 161 cpv. 5 CPP). Si tratta pertanto di esaminare se la
misura del blocco del registro fondiario possa avere effetti sull’esecuzione
del pignoramento.
a) Il
giorno preannunciato (con specifico avviso, cfr. art. 90 LEF) l’ufficio procede
al pignoramento, indicando al debitore, se presente, o al suo rappresentante,
quali beni o crediti sono colpiti dal provvedimento esecutivo e facendogli esplicitamente
divieto, sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporne senza
autorizzazione dell’ufficio. L’ufficiale o la persona che vi procede, stende un
processo verbale dei beni e crediti oggetto del pignoramento (“atto di
pignoramento” - cfr. art. 112 cpv. 1 LEF- o “verbale di pignoramento” - cfr.
moduli 6, 7 e 7b) con l’indicazione dei nomi dei creditori e del debitore,
dell’ammontare del credito, del giorno e dell’ora del pignoramento, dei beni
oggetto del pignoramento con la loro stima e delle eventuali pretese avanzate
da terzi sugli oggetti elencati. L’atto di pignoramento, sottoscritto
dall’ufficiale o dalla persona che ha proceduto al pignoramento, è notificato
ai creditori e al debitore non appena trascorso il termine di partecipazione di
trenta giorni (cfr. art. 114 LEF). In caso di pignoramento di un fondo,
l’ufficio esecuzione fa istanza all’ufficio del registro fondiario perché
proceda senza indugio alla relativa annotazione ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC
(cfr. art. 101 cpv. 1 LEF e art. 15 cpv. 1 lett. a ORF).
b) Dottrina
e giurisprudenza concordano nel ritenere che un pignoramento è validamente
eseguito ed esplica i suoi effetti quando il debitore, o il suo rappresentante,
è informato dall’ufficio che determinati beni rispettivamente crediti verso
terzi sono colpiti dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente
sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle
conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF).
Siffatta dichiarazione dell’ufficio al debitore (cosiddetta “Pfändungserklärung”;
cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 22 n. 53 p.158 ss.) è infatti elemento
costitutivo dell’atto di pignoramento, in assenza del quale non può esservi
valido pignoramento (cfr. DTF 112 III 15; cfr. anche P.-R. Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190). Neppure la
notifica dell’atto di pignoramento al debitore ha in questo senso influenza
alcuna sulla validità del pignoramento, se non nel caso in cui quest’ultimo
fosse avvenuto in assenza sia dell’escusso che di un suo rappresentante, e ciò
malgrado regolare avviso di pignoramento: in tal caso infatti il pignoramento
produce i suoi effetti soltanto con la notifica al debitore del verbale di
pignoramento (cfr. DTF 112 III 14 ss).
c) Quanto
all’annotazione della limitazione della restrizione della facoltà di disporre
del debitore sul fondo pignorato, essa rappresenta solo una misura “cautelare”
(cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF), intesa ad assicurare il
mantenimento del substrato esecutivo fino alla sua realizzazione, e non
costituisce elemento essenziale dell’esecuzione del pignoramento (cfr. DTF 94
III 80 s.; 115 III 109 cons. 2a). Del resto il Tribunale federale ha ammesso la
possibilità per l’ufficio - in casi di urgenza particolare - di fare ricorso
alle misure ex art. 98 ss. LEF anche prima del pignoramento, sia per
assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili
(cfr. DTF 107 III 67 114 III 44; 120 III 78; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 22
p. 160, n. 65; P.-R. Gilliéron, op. cit., p.190; cfr. in questo senso, per il
caso specifico del pignoramento di un fondo, anche l’art. 15 cpv. 3 ORF).
Mediante siffatta annotazione a registro fondiario, la restrizione della facoltà
di disporre del fondo intervenuta nei confronti del debitore ope legis
con il pignoramento (cfr. art. 101 cpv. 1 primo periodo LEF) diviene efficace
anche nei confronti di terzi, nel senso che senza l’autorizzazione dell’ufficio
eventuali diritti posteriormente costituiti da terzi sul fondo restano senza
effetto (“unwirksam”) se pregiudicano i diritti esecutivi dei creditori
pignoranti (cfr. DTF 42 III 245; 44 III 177). L’annotazione ex art. 960 cpv. 1
n. 2 CC ha quindi soltanto carattere dichiarativo, la restrizione della
facoltà del debitore di disporre del fondo - quale effetto legale del
pignoramento - intervenendo indipendentemente da essa (cfr. K. Amonn/ D. Gasser,
op.cit., § 22 p.161 n. 70; Henri Deschenaux, Das Grundbuch, in: SPR V/3, p.
354; Pascal Simonius/Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band
I, Basilea et al. 1995, p. 227 s. n.13; Paul-Henri Steinauer, FJS 1275 p. 4).
d) Ne
consegue che nel caso in esame la menzione del blocco a registro fondiario a
seguito del precedente sequestro penale non ha influito minimamente né era atta
a incidere sull’esecuzione e validità del pignoramento, che di fatto è
regolarmente avvenuto all’atto della firma da parte dell’escusso del verbale di
pignoramento del 5 settembre 1996, verbale che contiene le avvertenze e
comminatorie penali citate. Non solo, ma indipendentemente dagli eventuali
effetti di un blocco del registro fondiario sulla possibilità per l’ufficiale
dei registri di procedere all’annotazione ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC, l’operato
dell’UE va pure confermato in merito alla relativa istanza di annotazione, la
quale dal profilo del diritto esecutivo costituisce un atto dovuto (cfr. art.
101 cpv. 1 LEF e art. 15 cpv. 1 lett. a ORF).
- Il
reclamo 3 ottobre 1996 del __________ va pertanto respinto. Per questa
decisione non si prelevano spese né si assegnano indennità perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale (art. 61 cpv. 2 lett. a ed art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 91, 98 ss. LEF, 15 cpv. 1 lett. a e 101 cpv. 1 ORF, 960 cpv. 1 n. 2 CC
pronuncia: 1. Il
reclamo 3 ottobre 1996 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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