AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1996.00187
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00187
Lugano
8 ottobre 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 novembre 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 21 ottobre 1996 nel
fallimento di
viste le osservazioni 6 novembre 1996 dell’UEF
di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Il
18 dicembre 1995 __________ ha presentato contro __________, e
____________________, quali debitrici solidali, domanda per l’erezione di un
inventario a tutela del diritto di ritenzione relativo a un credito asserito
dipendente dalla locazione di locali al primo piano, blocco __________, nello
stabile situato in __________ , di complessivi fr.17’400.-- per pigioni dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1995.
B. Il
21 dicembre 1995 l’UEF ha proceduto all’allestimento dell’inventario dei beni
trovati nei locali per un valore di stima totale di fr. 9’450.--. Copia del
verbale è stato inviato alle parti interessate in data 28 dicembre 1995.
C. Il
2 gennaio 1996 l’UEF di Bellinzona ha emesso contro __________ il precetto
esecutivo n. __________ a convalida dell’inventario, per un credito di fr.
17’400.-- oltre accessori. L’opposizione interposta da __________ è stata
rigettata in via provvisoria con decisione 12 marzo 1996 della Pretura del
Distretto di Bellinzona, contro la quale non è stato presentato appello.
D. Con
scritto 15 aprile 1996 __________ ha fatto presente all’UEF che tutti i beni
oggetto dell’inventario appartengono in realtà alla __________.
E. Con
domanda 31 maggio 1996/ 3 giugno 1996 __________ ha chiesto la vendita dei
beni inventariati. Il 17 giugno 1996 l’UEF ha inviato alle parti l’avviso di
ricezione della domanda di vendita.
F. A
seguito del mantenimento della pretesa di ritenzione sugli oggetti inventariati
da parte di __________, l’UEF in data 27 giugno 1996 ha impartito alla
__________ un termine per agire in giudizio contro il creditore procedente.
G. Il
15 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il
fallimento di __________ con effetto dal 15 luglio 1996 a partire dalle ore
14.00, e sospeso la procedura fallimentare per mancanza di attivi con decreto
29 luglio 1996, ______
Dietro
anticipazione delle spese da parte di un creditore la procedura fallimentare è
stata riattivata e continuata in via sommaria con autorizzazione pretorile 14
agosto 1996 ______
H. Con
scritto 5 settembre 1996 __________ ha notificato il credito di fr. 17’400.--
nel fallimento __________.
I. Il
13 settembre 1996 è stata stralciata dai ruoli la causa tempestivamente
introdotta dalla __________ contro __________ e relativa al diritto di
ritenzione.
J. Con
scritti 16 settembre 1996 e 18 ottobre 1996, facendo riferimento all’avvenuto
stralcio della causa introdotta dalla __________ __________, __________ ha
sollecitato l’UEF a voler dare seguito alla propria domanda di vendita 31
maggio 1996/ 3 giugno 1996 dei beni di cui all’inventario di ritenzione.
K. Con
scritto 21 ottobre 1996 l’UEF ha comunicato a __________ __________ che “i beni
mobili inventariati a suo tempo si trovano presso la ditta __________ e sono
stati inventariati nel fallimento il 26.9.1996, per cui non è possibile
procedere alla vendita da voi richiesta nella procedura esecutiva”.
L. Alla
formale richiesta 23 ottobre 1996 di __________ di “ripristinare la situazione
quo ante con la consegna dei mobili inventariati (che sono stati indebitamente
asportati in spregio all’art. 169 CP), la vendita del mobilio oggetto del
diritto di ritenzione, la consegna dell’importo realizzato, e ciò tramite
l’amministrazione della massa fallimentare”, l’UEF dichiarando “di non poter
aderire alle sue richieste” ha impartito al medesimo un termine per presentare
reclamo “nel rispetto dell’art. 7 LPR”, con la comminatoria della declaratoria
di irricevibilità dell’atto in caso di decorrenza infruttuosa del termine.
M. Con
reclamo 4 novembre 1996 __________ chiede che sia fatto ordine all’UEF “di
prevedere nella graduatoria della __________ un credito di fr. 17’400.-- a
favore del ricorrente garantito da diritto di ritenzione, come da verbale di
inventario del 28.12.1995”, nonché che venga dato seguito alla domanda di
vendita 31.5.1996 degli oggetti inventariati nell’ambito dell’esecuzione n.
__________, atteso in sostanza che:
-
“la
procedura per la vendita dei beni inventariati e oggetto del diritto di
ritenzione del locatore deve avvenire a cura dell’amministrazione del
fallimento -art. 256 e 231 cpv.3 LEF- e l’importo realizzato, in virtù del
diritto di ritenzione, dovrà essere consegnato al creditore procedente”;
-
“il
diritto di ritenzione dell’ex-art. 271 CO, ora art. 268 CO, esiste anche nei
confronti della massa”;
-
“qualora
la pretesa dovesse essere comunque iscritta in graduatoria con la menzione
‘sottoposta a ritenzione‘ un’eventuale contestazione della graduatoria promossa
da un terzo dovrà essere respinta siccome nel merito il Pretore ha già deciso”.
N. Con
le sue osservazioni 6 novembre 1996 l’UEF dichiara di aderire alla richiesta di
inserire nella graduatoria a favore del ricorrente il credito di fr. 17’400.--
garantito da pegno, rilevando “che non intende negare all’istante, né l’ha mai
negato, l’applicazione dell’art. 219 cpv. 1 LEF”, mentre si oppone alla
richiesta di procedere alla vendita dei beni di cui all’inventario di
ritenzione, concludendo quindi per un accoglimento solo parziale del gravame.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per
l’art. 283 cpv. 1 LEF il locatore di locali commerciali può, anche prima di
iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la
tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione ex art. 268 e ss. CO.
L’allestimento dell’inventario di ritenzione (art. 283 cpv. 3 LEF) è soltanto
una misura intesa ad assicurare, individuandolo, il substrato della futura
esecuzione per pigioni e affitti, e in questo senso l’inventario di ritenzione
è paragonabile al verbale di pignoramento o al verbale di sequestro (cfr. K. Amonn/
D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna
1997, § 34 n.8, p.274). Esso non esplica effetti materiali, il diritto di
ritenzione sussistendo indipendentemente dalla presa dell’inventario (cfr. DTF
116 III 125; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 34 n.28, p.277).
b) Per
l’art. 206 vLEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di
diritto e durante la procedura fallimentare non se ne possono promuovere di
nuove. Giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto da tempo alcune eccezioni a
questo divieto (eccezioni ora in parte codificate dal nuovo diritto, cfr. art.
206 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). In particolare fanno
eccezione al divieto le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di
fallimento (DTF 79 III 130 s.; cfr. ora art. 206 cpv. 1 primo periodo seconda
proposizione LEF e contrario), le esecuzioni per realizzazione di pegni
appartenenti a terzi, sia in modo esclusivo che in regime di comproprietà o
proprietà comune con il fallito (DTF 93 III 57 e art. 89 ORF; cfr. ora art. 206
cpv. 1 secondo periodo LEF), nonché le esecuzioni in via di realizzazione del
pegno, qualora le stesse al momento della dichiarazione di fallimento si
trovassero in uno stadio procedurale avanzato e il fallimento venisse sospeso e
chiuso per mancanza di attivi (cfr. DTF 88 III 20; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 45 n.13, p.
242). Quest’ultima eccezione è stata ammessa in linea di principio anche per le
esecuzioni per realizzazione di beni colpiti da diritto di ritenzione (cfr. DTF
32 I 359 = Ed. sep. 1906, p. 139, cons. 3; BlSchK 1979, p. 5; H. Fritzsche/ H.
U. Walder, op.cit., Vol. II, § 45 n.13 in fine, p. 242).
c) Nel
caso in esame il reclamante ha chiesto l’erezione dell’inventario a tutela del
diritto di ritenzione in data 18 dicembre 1995 e promosso l’esecuzione a
convalida dell’inventario di ritenzione con precetto esecutivo del 2 gennaio
1996. Il fallimento dell’escussa è stata pronunciata il 15 luglio 1996, quindi
successivamente all’esecuzione promossa dal reclamante, già pendente al momento
della dichiarazione di fallimento. Per l’art. 206 vLEF siffatta esecuzione
cessa di diritto, come tutte le esecuzione in corso contro la fallita, a meno
che si realizzi una delle eccezioni sopra menzionate. Ciò non è però il caso.
Infatti non sempre le esecuzioni a convalida di un inventario di ritenzione
pendenti al momento della dichiarazione di fallimento possono continuare
nonostante il divieto dell’art. 206 vLEFcosì come sembra voler assumere il
reclamante: fanno eccezione al principio soltanto in caso di successiva
sospensione del fallimento e contestuale chiusura per mancanza di attivi ex art.
230 LEF. In concreto invece la procedura fallimentare è stata sì sospesa per
mancanza di attivi (decisione pretorile 29 luglio 1996), ma anche riattivata e
continuata in via sommaria a seguito di tempestivo anticipo delle spese
occorrenti da parte di altro creditore (decisione pretorile 14 agosto 1996).
Non verificandosi alcuna delle eccezioni ammesse dalla giurisprudenza al
divieto di continuare rispettivamente riprendere esecuzioni in corso al momento
del fallimento dell’escussa, l’Ufficio di esecuzione si è correttamente
determinato rifiutandosi di dare seguito alla domanda di vendita degli oggetti
colpiti da ritenzione presentata dal reclamante nell’esecuzione a convalida
dell’inventario di ritenzione, esecuzione questa che con la dichiarazione di
fallimento è cessata di diritto. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.
a) Con
la pronuncia del fallimento tutti i beni pignorabili appartenenti al fallito,
quand’anche già pignorati, sequestrati, ma non ancora realizzati, sono devoluti
alla massa fallimentare (cfr. art. 197 e 199 LEF) e il fallito perde in linea di
principio la facoltà di disporne (art. 204 LEF). Ciò vale senz’altro anche per
beni già inseriti in un inventario di ritenzione, l’erezione di un inventario
di ritenzione costituendo soltanto una misura volta ad assicurare il substrato
dell’esecuzione per pigioni e fitti cui esso si riferisce (cfr. supra cons.
1a). La dichiarazione di fallimento non incide però sull’esistenza del diritto
di ritenzione in quanto tale, che si è concretizzato sui beni inseriti
nell’inventario di ritenzione e che dal profilo esecutivo è assimilato a un
diritto di pegno manuale (cfr. art. 37 cpv. 2 LEF). Il locatore deve tuttavia
insinuare all’ufficio, in conformità all’art. 232 cpv. 2 LEF, la sua pretesa
per pigioni e affitti nonché il diritto di ritenzione a garanzia della medesima.
La pretesa notificata è quindi inserita nella graduatoria in conformità all’art.
219 LEF.
b) A
questo proposito l’UE, nelle sue osservazioni, già ha espresso l’intenzione di
voler procedere in tal senso, aderendo alla richiesta di inserire nella
graduatoria a favore del ricorrente il credito di fr. 17’400.-- come credito
garantito da pegno; tuttavia non essendosi l’organo esecutivo ancora
determinato mediante atto esecutivo concreto, il reclamo su questo punto si
rivela prematuro, e pertanto irricevibile. Va comunque ricordato che al
contrario di quanto ritiene il ricorrente sia la massa fallimentare che gli
altri creditori partecipanti alla procedura fallimentare possono in linea di
principio contestare il credito insinuato e il diritto di ritenzione
nell’ambito della contestazione della graduatoria, e ciò anche qualora, come in
concreto, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta quando il locatore
procedente già abbia ottenuto sia per il credito che per il diritto di
ritenzione un titolo formalmente esecutivo (precetto esecutivo a convalida
della ritenzione passato in giudicato): il riconoscimento della pretesa e del
diritto di ritenzione da parte del debitore -avvenuto nell'ambito
dell'esecuzione per realizzazione di beni colpiti da ritenzione decaduta con la
dichiarazione del fallimento- non è infatti vincolante nei loro confronti (cfr.
DTF 43 III 335; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit.,Vol.II, § 63 n.27 p.528).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 206 vLEF, 206, 250,
283 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 novembre 1996 __________ in quanto ammissibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: ________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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