AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00195
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00195
Lugano 10 giugno 1997 /MR/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini vicepresidente, Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre 1996
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano del Distretto di Lugano, e meglio contro il processo verbale per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione (n. __________) ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda presentata contro la ricorrente da
viste le osservazioni 25 novembre 1996 della __________ e 26 novembre 1996 dell’ UE di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con domanda 31 ottobre 1996 la __________ ha chiesto all‘Ufficio di esecuzione di Lugano l’erezione di un inventario dei beni siti negli uffici in __________ occupati dalla __________ a garanzia di un diritto di ritenzione per pigioni scadute dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 per complessivi fr. 6’000.--;
che lo stesso giorno, alla presenza del signor __________, amministratore unico della __________, l’UE ha proceduto all’allestimento dell’inventario redigendone relativo verbale;
che dal verbale 31 ottobre 1996, spedito alle parti il 7 novembre 1996, risultano inventariati i seguenti beni:
“1. un computer Mc Centris G10, con monitor, Radius, TPD/21, tastiera, scanner, Hewlett Pachard Scanjet II Cx, completo di mouse + cavi di collegamento
stima fr. 2’000.00
stima fr. 2’000.00”;
che con ricorso 20 novembre 1996 la __________ chiede l’annullamento “della ritenzione delle 200 raccolte di annate della __________ (no. 2 dell’inventario) nonché l’annullamento “della ritenzione del Computer Centris G10, con monitor, Radius, TPD/21, tastiera, scanner, Hewlett Pachard Scanjet II Cx, completo di Mouse + cavi di collegamento (no. 1 dell’inventario)”, affermando che “tra le parti è sorto un contratto misto di locazione e servizio”, che “in presenza di tali contratti è escluso l’esercizio del diritto di ritenzione” e che “in ogni modo le raccolte di __________ di cui sub 2 all’inventario (...) costituiscono beni impignorabili giusta l’art. 268 cpv. 3 CO”, in quanto “trattasi di oggetti di esclusivo valore culturale”;
che per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento e che siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso;
che in materia di esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione;
che la formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto; l’ufficio esecuzione può rifiutare, per ragioni di diritto materiale, di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s. con rif.; 97 III 45; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in: FJS/SJK n. 1092, p. 4; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich, § 63, p. 520); l’ufficio esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, può infatti procedere a un esame solo sommario, in via pregiudiziale, dei suoi presupposti (cfr. DTF 109 III 43); l’esame di merito sull’esistenza ed estensione del diritto di ritenzione, (come del resto sull’esistenza e ammontare del credito preteso garantito) è invece demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione, rispettivamente, in assenza di titolo idoneo di rigetto, nell’ambito della necessaria causa ordinaria (cfr. Kurt Amonn/ Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Bern 1997, § 34 n. 18 s., p. 275 s.);
che nel caso in esame non è contestato che la ricorrente occupa a titolo oneroso, per espletare la propria attività, gli uffici a __________ di proprietà della __________;
che la ricorrente contesta il diritto di ritenzione della __________ sui beni inventariati affermando che “fra le parti era sorto un contratto misto di locazione e servizio, (...) in cui i servizi erano stati dichiarati prevalenti”, e che “in presenza di tali contratti è escluso l’esercizio del diritto di ritenzione”;
che anche seguendo la tesi della ricorrente, il diritto di ritenzione non sarebbe comunque escluso per l’intera pretesa vantata, bensì limitatamente a quella parte non caratterizzabile come canone di locazione, sussistendo invece per la parte rimanente (cfr. Peter Higi, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V2b, Zürich 1995, n. 28 ad art. 268 - 268b CO);
che in ogni caso la questione assai delicata della natura dei rapporti in essere tra le parti (contratto misto locazione e servizio, con prevalenza del contratto di prestazione di servizi per la ricorrente, contratti distinti di locazione e di prestazione di servizi per la __________) sfugge manifestamente al ristretto potere di cognizione dell’ufficio, rispettivamente dell’autorità di vigilanza;
che in siffatte evenienze, anche alla luce del tutt’altro che univoco scritto 29 febbraio 1996 prodotto dalla ricorrente (doc. 3, dove pure si parla di “canone di sett./dic. 1995” e “canone di affitto e servizi”) l’UE non poteva rifiutarsi di erigere l’inventario, ritenuto che la ricorrente potrà se del caso far valere le proprie censure mediante opposizione nell’ambito della procedura esecutiva susseguente;
che soggetti al diritto di ritenzione del locatore sono le “cose mobili” che si trovano nei locali occupati e servono al loro uso e godimento (art. 268 cpv. 1 CO);
che in concreto non è contestato che i beni inventariati si trovano nei locali occupati né che servono al godimento degli stessi, per cui, nei limiti di un esame sommario come è quello cui deve limitarsi l’ufficio esecuzione e con esso l’autorità di vigilanza e alla luce anche del fatto che la ricorrente è editrice di un giornale, ben poteva l’ufficio esecuzione procedere all’erezione dell’inventario;
che riguardo alle raccolte di annate di “__________ ” (verbale 31 ottobre 1996, sub cifra 2), la ricorrente afferma che le stesse “costituiscono beni impignorabili giusta l’art. 268 cpv. 3 CO”, in quanto “trattasi di oggetti di esclusivo valore culturale”;
che esclusi dal diritto di ritenzione sono gli oggetti che in virtù del diritto esecutivo non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv. 3 CO);
che sulla pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione, e su ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF 82 III p. 85 ss; cfr. K. Amonn, op. cit., § 34 n. 20 p. 276);
che come precisato da giurisprudenza e dottrina sono impignorabili in particolare i beni per loro natura non suscettibili di realizzazione (DTF 72 III 77; 108 III 101) perché senza alcun valore commerciale o perché non stimabili in denaro (DTF 99 III 55; K. Amonn, op. cit. § 23 n. 7, p. 166 s.; Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Lausanne 1993, p. 179);
che ciò non è il caso per le raccolte di __________ inventariate che la ricorrente ritiene, a torto, “di esclusivo valore culturale”, senza per altro indicare per quali motivi siffatte raccolte, di indubbio valore storico-culturale, non dovrebbero avere anche un valore commerciale;
che pertanto l’ufficio di esecuzione si è correttamente determinato includendo dette raccolte nell’inventario;
che per le considerazioni che precedono il ricorso di __________ va respinto;
che non si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 268 ss. CO, 283 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Il ricorso 20 novembre 1996 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster