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Numero d'incarto:
15.1996.00195
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00195
Lugano
10 giugno 1997 /MR/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 novembre 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano del Distretto di Lugano, e meglio
contro il processo verbale per la formazione di un inventario a tutela del
diritto di ritenzione (n. __________) ante esecuzione per pigioni e affitti di
cui alla domanda presentata contro la ricorrente da
viste le
osservazioni 25 novembre 1996 della __________ e 26 novembre 1996 dell’ UE di
Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
con domanda 31 ottobre 1996 la __________ ha chiesto all‘Ufficio di esecuzione
di Lugano l’erezione di un inventario dei beni siti negli uffici in __________
occupati dalla __________ a garanzia di un diritto di ritenzione per pigioni
scadute dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 per complessivi fr. 6’000.--;
che
lo stesso giorno, alla presenza del signor __________, amministratore unico
della __________, l’UE ha proceduto all’allestimento dell’inventario
redigendone relativo verbale;
che
dal verbale 31 ottobre 1996, spedito alle parti il 7 novembre 1996, risultano
inventariati i seguenti beni:
“1. un computer Mc Centris G10, con
monitor, Radius, TPD/21, tastiera, scanner, Hewlett Pachard Scanjet II Cx,
completo di mouse + cavi di collegamento
stima
fr. 2’000.00
- No.
200 raccolte di annate della __________
stima
fr. 2’000.00”;
che
con ricorso 20 novembre 1996 la __________ chiede l’annullamento “della
ritenzione delle 200 raccolte di annate della __________ (no. 2
dell’inventario) nonché l’annullamento “della ritenzione del Computer Centris
G10, con monitor, Radius, TPD/21, tastiera, scanner, Hewlett Pachard Scanjet II
Cx, completo di Mouse + cavi di collegamento (no. 1 dell’inventario)”,
affermando che “tra le parti è sorto un contratto misto di locazione e
servizio”, che “in presenza di tali contratti è escluso l’esercizio del diritto
di ritenzione” e che “in ogni modo le raccolte di __________ di cui sub 2
all’inventario (...) costituiscono beni impignorabili giusta l’art. 268 cpv. 3
CO”, in quanto “trattasi di oggetti di esclusivo valore culturale”;
che
per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia di un
diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso
e godimento e che siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione
annuale scaduta e a quella del semestre in corso;
che
in materia di esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce
che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare
l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela
provvisoria del suo diritto di ritenzione;
che
la formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione
così come di un credito derivante da tale contratto; l’ufficio esecuzione può
rifiutare, per ragioni di diritto materiale, di erigere l’inventario degli
oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se
l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s.
con rif.; 97 III 45; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et
fermages I, in: FJS/SJK n. 1092, p. 4; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich, § 63, p. 520);
l’ufficio esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, può infatti
procedere a un esame solo sommario, in via pregiudiziale, dei suoi presupposti
(cfr. DTF 109 III 43); l’esame di merito sull’esistenza ed estensione del
diritto di ritenzione, (come del resto sull’esistenza e ammontare del credito
preteso garantito) è invece demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale
procedura di rigetto dell’opposizione, rispettivamente, in assenza di titolo
idoneo di rigetto, nell’ambito della necessaria causa ordinaria (cfr. Kurt Amonn/
Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Bern
1997, § 34 n. 18 s., p. 275 s.);
che
nel caso in esame non è contestato che la ricorrente occupa a titolo oneroso,
per espletare la propria attività, gli uffici a __________ di proprietà della
__________;
che
la ricorrente contesta il diritto di ritenzione della __________ sui beni
inventariati affermando che “fra le parti era sorto un contratto misto di
locazione e servizio, (...) in cui i servizi erano stati dichiarati
prevalenti”, e che “in presenza di tali contratti è escluso l’esercizio del diritto
di ritenzione”;
che
anche seguendo la tesi della ricorrente, il diritto di ritenzione non sarebbe
comunque escluso per l’intera pretesa vantata, bensì limitatamente a quella
parte non caratterizzabile come canone di locazione, sussistendo invece per la
parte rimanente (cfr. Peter Higi, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch,
Teilband V2b, Zürich 1995, n. 28 ad art. 268 - 268b CO);
che
in ogni caso la questione assai delicata della natura dei rapporti in essere
tra le parti (contratto misto locazione e servizio, con prevalenza del
contratto di prestazione di servizi per la ricorrente, contratti distinti di
locazione e di prestazione di servizi per la __________) sfugge manifestamente
al ristretto potere di cognizione dell’ufficio, rispettivamente dell’autorità
di vigilanza;
che
in siffatte evenienze, anche alla luce del tutt’altro che univoco scritto 29
febbraio 1996 prodotto dalla ricorrente (doc. 3, dove pure si parla di “canone
di sett./dic. 1995” e “canone di affitto e servizi”) l’UE non
poteva rifiutarsi di erigere l’inventario, ritenuto che la ricorrente potrà se
del caso far valere le proprie censure mediante opposizione nell’ambito della
procedura esecutiva susseguente;
che
soggetti al diritto di ritenzione del locatore sono le “cose mobili” che si
trovano nei locali occupati e servono al loro uso e godimento (art. 268 cpv. 1
CO);
che
in concreto non è contestato che i beni inventariati si trovano nei locali
occupati né che servono al godimento degli stessi, per cui, nei limiti di un
esame sommario come è quello cui deve limitarsi l’ufficio esecuzione e con esso
l’autorità di vigilanza e alla luce anche del fatto che la ricorrente è
editrice di un giornale, ben poteva l’ufficio esecuzione procedere all’erezione
dell’inventario;
che
riguardo alle raccolte di annate di “__________ ” (verbale 31 ottobre 1996, sub
cifra 2), la ricorrente afferma che le stesse “costituiscono beni impignorabili
giusta l’art. 268 cpv. 3 CO”, in quanto “trattasi di oggetti di esclusivo
valore culturale”;
che
esclusi dal diritto di ritenzione sono gli oggetti che in virtù del diritto
esecutivo non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art.
268 cpv. 3 CO);
che
sulla pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione, e
su ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF 82 III p. 85 ss; cfr. K. Amonn, op.
cit., § 34 n. 20 p. 276);
che
come precisato da giurisprudenza e dottrina sono impignorabili in particolare i
beni per loro natura non suscettibili di realizzazione (DTF 72 III 77; 108 III
101) perché senza alcun valore commerciale o perché non stimabili in denaro
(DTF 99 III 55; K. Amonn, op. cit. § 23 n. 7, p. 166 s.; Pierre- Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Lausanne 1993, p. 179);
che
ciò non è il caso per le raccolte di __________ inventariate che la ricorrente
ritiene, a torto, “di esclusivo valore culturale”, senza per altro indicare per
quali motivi siffatte raccolte, di indubbio valore storico-culturale, non
dovrebbero avere anche un valore commerciale;
che
pertanto l’ufficio di esecuzione si è correttamente determinato
includendo dette raccolte nell’inventario;
che
per le considerazioni che precedono il ricorso di __________ va respinto;
che
non si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 268 ss. CO, 283 LEF,
nonché i disposti citati
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 novembre 1996 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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