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Numero d'incarto:
15.1996.108
Data decisione, Autorità:
18.02.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00108
Lugano
18 febbraio 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 17 giugno 1996 di
patr.
dallo __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nella procedura dipendente dal sequestro decretato
contro la reclamante il 7 giugno 1996 dal Pretore di Mendrisio-Sud su istanza
di
patr.
dall'avv. __________
viste le
osservazioni 1° luglio 1996 di __________ e 8 luglio 1996 dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto
IN FATTO
A. Con
decreto 7 giugno 1996 il Pretore di Mendrisio-Sud ha sequestrato beni vari di
__________ per un credito di "Fr. 649'300.-- + Fr. 89'770.-- oltre
interessi al 10% su fr. 360'000.-- dal 12 ottobre 1993, su Fr. 7'300.-- dal 22
ottobre 1993, su Fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 e su Fr. 89'770.-- dal 22
marzo 1991".
B. L'UEF
di Mendrisio ha eseguito il sequestro il 7 giugno 1996 "per un importo di
Fr. 1'700'000.--".
C. Con
tempestivo reclamo 17 giugno 1996 __________ ha contestato il consistente aumento
dell'importo sequestrato, operato unilateralmente dall'UEF di Mendrisio, come
pure il tasso di interesse del 10%, ritenuto che l'organo di esecuzione e
fallimento è andato ben oltre quanto il giudice del sequestro ha ordinato. La
reclamante ha altresì censurato la carenza di motivazione nel computo
dell'importo sequestrato di Fr. 1'700'000.--. In conclusione la debitrice
sequestrata ha chiesto, con protesta di "tasse, spese e ripetibili",
che "il verbale sia dichiarato nullo, subordinatamente che l'opera del
cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il blocco di averi non
contemplati dal decreto di sequestro e neppure rivendicati in istanza dal
creditore procedente".
D. Con
atto integrativo 13 giugno 1996 l'UEF di Mendrisio ha specificato il quantum
nei seguenti termini:
capitale Fr.
739'070.--
interessi
calcolati fino al 7.6.2003 Fr. 768'876.--
spese
Pretura Fr.
320.--
spese
presunte UEF Fr. 191'734.--
Totale Fr.
1'700'000.--
E. La
creditrice sequestrante __________ ha chiesto la reiezione in ordine e nel
merito del gravame, protestate tasse e spese, atteso che:
-
il computo degli interessi è compito dell'UEF, che li ha correttamente
calcolati fino al 2003 in considerazione della presumibile durata delle vicende
giudiziarie;
-
a titolo abbondanziale, l'importo quantificato nel verbale di sequestro
andrebbe eventualmente ridotto ma mai annullato;
-
la reclamante non ha alcun interesse pratico e attuale alla modifica del
verbale di sequestro perché il sequestro è risultato solo "parzialmente
fruttuoso".
F. Con
osservazioni 8 luglio 1996 l'UEF di Mendrisio ha chiesto la reiezione del
reclamo, ritenuto che "la quantificazione degli interessi, calcolati per 7
anni a contare dalla data del decreto di sequestro, è una valutazione
cautelativa, considerata pure la relativa lentezza della giustizia oberata di
cause": siffatta determinazione sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza
della CEF, con riferimento alla sentenza 22 febbraio 1985 inc. 2/85 Vig.
Considerato
IN DIRITTO:
-
La
vertenza è sostanzialmente incentrata sulla questione a sapere se l'organo di
esecuzione era legittimato a determinare gli interessi fino al 7 giugno 2003 e
al tasso del 10%.
-
L'UEF
di Mendrisio si è richiamato alla sentenza 22 febbraio 1985 di questa Camera in
re C. V. c. __________ (inc. n. 2/85 VIG), in particolare ai cons. 4 e 5 da cui
emerge in sintesi che:
-
non deve essere pignorato o sequestrato più del necessario;
-
si deve tener conto sia delle spese prevedibili che della durata della
causa ordinaria conseguente al sequestro, che influisce direttamente sul
computo degli interessi;
-
con riferimento a Jaeger, art. 97 LEF n.7, "il calcolo di spese e
interessi dovrà avvenire approssimativamente e computato fino a definizione
normale dell'esecuzione";
-
"l'UEF ha valutato il lasso di tempo occorrente alla definizione
dell'esecuzione in dieci anni, dal 1984 al 1994, asserendo che si tratta di
indicazione cautelativa, tenuto conto della relativa lentezza della giustizia oberata
di cause. Orbene, pur tenuto conto della effettiva lentezza delle procedure
giudiziarie, l'apprezzamento dell'Ufficio non può eccedere, nel computo degli
anni di interesse, sino a pressoché vanificare il principio fondamentale
secondo il quale non può essere sequestrato più di quanto occorra a disinteressare
il creditore (art. 97 cpv.2 LEF). A mente di questa Camera, il criterio di
definizione normale dell'esecuzione può realizzarsi nel computo di sette anni
di interesse dal momento del sequestro, tenuto conto che né l'UEF né le parti
segnalano particolari difficoltà di causa e che, per sua natura, il sequestro
rappresenta una forma anticipata di esecuzione , basata su una decisione
sommaria e non definitiva".
- Per
l'art. 272 LEF - nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1996 - il
sequestro è concesso dall'autorità competente del luogo in cui si trovano i
beni, purché il creditore giustifichi - per quanto è qui di rilievo - il
credito.
a) Un
articolo di legge deve essere interpretato in primo luogo in conformità del suo
testo letterale (DTF 120 III 129 cons.3a; 119 II 151 cons.3b con rif.; 118 II
309 cons.3a con rif.).
È
possibile scostarsi dal testo di una norma solo se vi sono seri motivi per
ritenere che lo stesso non ne riporti il vero senso (DTF 120 III 129 cons.3a;
118 Ib 191 cons.5a con rif.).
b) Il
tenore letterale univoco dell'art. 272 LEF attribuisce all'autorità del
sequestro la competenza esclusiva di determinare l'importo da sequestrare,
compresi gli interessi (cfr. in senso convergente, riferito all'art. 272 cpv.1
n.1 nLEF che sul punto qui controverso non è mutato, Karl Spühler, Novità in
materia di sequestro e di accertamento di ritorno a miglior fortuna nella nuova
LEF, Serie CFPG [Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi]
vol. 16, Lugano 1996, p. 101; Walter Stoffel, Das neue Arrestrecht, in: AJP
1996, p. 1403).
c) La
verosimiglianza dell'esistenza del credito e, in caso affermativo, del suo
ammontare rientra nell'esclusivo potere di cognizione del giudice del sequestro
e il suo esame è pertanto sottratto a qualsivoglia sindacato ad opera
dell'organo di esecuzione, come pure della Camera di esecuzione e fallimento
quale Autorità cantonale di vigilanza.
Il
richiamo dell'UEF di Mendrisio alla sentenza, errata, 22 febbraio 1985 di
questa Camera, peraltro in composizione del tutto diversa, misconosce la natura
della disputa.
- Decisivo
è pertanto il decreto del sequestro del Pretore di Mendrisio-Sud. Di
conseguenza, l'UEF di Mendrisio dovrà limitarsi ad eseguire il sequestro nei
termini ivi indicati - in capitale, dies a quo per il calcolo degli interessi
maturati e tasso del 10% - con la sola precisazione che il dies ad quem per il
computo degli interessi, omesso nel decreto pretorile, non può che coincidere
con il momento della pronuncia giudiziale (cfr. Urs Wenzel, Arrestprobleme bei Banken,
Serie FSA [Federazione svizzera degli avvocati] vol. 4, Zurigo 1989, p.43).
Non
è compito dell'organo di esecuzione né dell'Autorità cantonale di vigilanza,
bensì del Tribunale federale adito con ricorso di diritto pubblico, valutare se
il giudice del sequestro è caduto nell'arbitrio nella determinazione del
credito da sequestrare e degli interessi al 10% connessi.
- Il
reclamo deve pertanto essere parzialmente accolto, nel senso che gli interessi
vanno calcolati al 10% con dies a quo così come partitamente indicato nel
decreto di sequestro e dies ad quem corrispondente al 7 giugno 1996. Sono
inoltre da sequestrare gli importi di Fr. 320.-- per spese di Pretura e Fr.
425.-- per spese UEF, documentate nell'integrazione del verbale di sequestro di
data 13 giugno 1996 e nella "distinta competenze e spese", in luogo
della posta di "Fr. 191'734.-- per spese presunte UEF" per le quali
manca il benché minimo giustificativo e nulla risulta dal decreto di sequestro.
L'importo
eccedente dovrà essere liberato a favore della debitrice sequestrata.
- Non
si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), contrariamente alle domande
di entrambe le parti, per espressa normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 272 LEF,
PRONUNCIA:
- Il
reclamo (ora: ricorso) 17 giugno 1996 di __________, vedova __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'UEF di Mendrisio di eseguire il decreto di
sequestro 7 giugno 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud limitatamente al credito
seguente:
"a)
Fr. 739'070.-- (= Fr. 649'300.-- + Fr. 89'770.--) oltre interessi al 10% su fr.
360'000.-- dal 12 ottobre 1993 al 7 giugno 1996, su Fr. 7'300.-- dal 22 ottobre
1993 al 7 giugno 1996, su Fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 al 7 giugno 1996 e
su Fr. 89'770.-- dal 22 marzo 1991 al 7 giugno 1996".
b)
Fr. 320.-- per spese Pretura + Fr. 425.-- per spese UEF".
1.2. È
ordinata la liberazione, a favore della debitrice sequestrata __________,
vedova __________, dell'importo eccedente quanto indicato al punto 1.1.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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