AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.108
Data decisione, Autorità: 18.02.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00108
Lugano 18 febbraio 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 17 giugno 1996 di
patr. dallo __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nella procedura dipendente dal sequestro decretato contro la reclamante il 7 giugno 1996 dal Pretore di Mendrisio-Sud su istanza di
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni 1° luglio 1996 di __________ e 8 luglio 1996 dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto
IN FATTO
A. Con decreto 7 giugno 1996 il Pretore di Mendrisio-Sud ha sequestrato beni vari di __________ per un credito di "Fr. 649'300.-- + Fr. 89'770.-- oltre interessi al 10% su fr. 360'000.-- dal 12 ottobre 1993, su Fr. 7'300.-- dal 22 ottobre 1993, su Fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 e su Fr. 89'770.-- dal 22 marzo 1991".
B. L'UEF di Mendrisio ha eseguito il sequestro il 7 giugno 1996 "per un importo di Fr. 1'700'000.--".
C. Con tempestivo reclamo 17 giugno 1996 __________ ha contestato il consistente aumento dell'importo sequestrato, operato unilateralmente dall'UEF di Mendrisio, come pure il tasso di interesse del 10%, ritenuto che l'organo di esecuzione e fallimento è andato ben oltre quanto il giudice del sequestro ha ordinato. La reclamante ha altresì censurato la carenza di motivazione nel computo dell'importo sequestrato di Fr. 1'700'000.--. In conclusione la debitrice sequestrata ha chiesto, con protesta di "tasse, spese e ripetibili", che "il verbale sia dichiarato nullo, subordinatamente che l'opera del cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il blocco di averi non contemplati dal decreto di sequestro e neppure rivendicati in istanza dal creditore procedente".
D. Con atto integrativo 13 giugno 1996 l'UEF di Mendrisio ha specificato il quantum nei seguenti termini:
capitale Fr. 739'070.--
interessi calcolati fino al 7.6.2003 Fr. 768'876.--
spese Pretura Fr. 320.--
spese presunte UEF Fr. 191'734.--
Totale Fr. 1'700'000.--
E. La creditrice sequestrante __________ ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito del gravame, protestate tasse e spese, atteso che:
il computo degli interessi è compito dell'UEF, che li ha correttamente calcolati fino al 2003 in considerazione della presumibile durata delle vicende giudiziarie;
a titolo abbondanziale, l'importo quantificato nel verbale di sequestro andrebbe eventualmente ridotto ma mai annullato;
la reclamante non ha alcun interesse pratico e attuale alla modifica del verbale di sequestro perché il sequestro è risultato solo "parzialmente fruttuoso".
F. Con osservazioni 8 luglio 1996 l'UEF di Mendrisio ha chiesto la reiezione del reclamo, ritenuto che "la quantificazione degli interessi, calcolati per 7 anni a contare dalla data del decreto di sequestro, è una valutazione cautelativa, considerata pure la relativa lentezza della giustizia oberata di cause": siffatta determinazione sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza della CEF, con riferimento alla sentenza 22 febbraio 1985 inc. 2/85 Vig.
Considerato
IN DIRITTO:
La vertenza è sostanzialmente incentrata sulla questione a sapere se l'organo di esecuzione era legittimato a determinare gli interessi fino al 7 giugno 2003 e al tasso del 10%.
L'UEF di Mendrisio si è richiamato alla sentenza 22 febbraio 1985 di questa Camera in re C. V. c. __________ (inc. n. 2/85 VIG), in particolare ai cons. 4 e 5 da cui emerge in sintesi che:
non deve essere pignorato o sequestrato più del necessario;
si deve tener conto sia delle spese prevedibili che della durata della causa ordinaria conseguente al sequestro, che influisce direttamente sul computo degli interessi;
con riferimento a Jaeger, art. 97 LEF n.7, "il calcolo di spese e interessi dovrà avvenire approssimativamente e computato fino a definizione normale dell'esecuzione";
"l'UEF ha valutato il lasso di tempo occorrente alla definizione dell'esecuzione in dieci anni, dal 1984 al 1994, asserendo che si tratta di indicazione cautelativa, tenuto conto della relativa lentezza della giustizia oberata di cause. Orbene, pur tenuto conto della effettiva lentezza delle procedure giudiziarie, l'apprezzamento dell'Ufficio non può eccedere, nel computo degli anni di interesse, sino a pressoché vanificare il principio fondamentale secondo il quale non può essere sequestrato più di quanto occorra a disinteressare il creditore (art. 97 cpv.2 LEF). A mente di questa Camera, il criterio di definizione normale dell'esecuzione può realizzarsi nel computo di sette anni di interesse dal momento del sequestro, tenuto conto che né l'UEF né le parti segnalano particolari difficoltà di causa e che, per sua natura, il sequestro rappresenta una forma anticipata di esecuzione , basata su una decisione sommaria e non definitiva".
a) Un articolo di legge deve essere interpretato in primo luogo in conformità del suo testo letterale (DTF 120 III 129 cons.3a; 119 II 151 cons.3b con rif.; 118 II 309 cons.3a con rif.).
È possibile scostarsi dal testo di una norma solo se vi sono seri motivi per ritenere che lo stesso non ne riporti il vero senso (DTF 120 III 129 cons.3a; 118 Ib 191 cons.5a con rif.).
b) Il tenore letterale univoco dell'art. 272 LEF attribuisce all'autorità del sequestro la competenza esclusiva di determinare l'importo da sequestrare, compresi gli interessi (cfr. in senso convergente, riferito all'art. 272 cpv.1 n.1 nLEF che sul punto qui controverso non è mutato, Karl Spühler, Novità in materia di sequestro e di accertamento di ritorno a miglior fortuna nella nuova LEF, Serie CFPG [Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi] vol. 16, Lugano 1996, p. 101; Walter Stoffel, Das neue Arrestrecht, in: AJP 1996, p. 1403).
c) La verosimiglianza dell'esistenza del credito e, in caso affermativo, del suo ammontare rientra nell'esclusivo potere di cognizione del giudice del sequestro e il suo esame è pertanto sottratto a qualsivoglia sindacato ad opera dell'organo di esecuzione, come pure della Camera di esecuzione e fallimento quale Autorità cantonale di vigilanza.
Il richiamo dell'UEF di Mendrisio alla sentenza, errata, 22 febbraio 1985 di questa Camera, peraltro in composizione del tutto diversa, misconosce la natura della disputa.
Non è compito dell'organo di esecuzione né dell'Autorità cantonale di vigilanza, bensì del Tribunale federale adito con ricorso di diritto pubblico, valutare se il giudice del sequestro è caduto nell'arbitrio nella determinazione del credito da sequestrare e degli interessi al 10% connessi.
L'importo eccedente dovrà essere liberato a favore della debitrice sequestrata.
Richiamati gli art. 17 e 272 LEF,
PRONUNCIA:
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all'UEF di Mendrisio di eseguire il decreto di sequestro 7 giugno 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud limitatamente al credito seguente:
"a) Fr. 739'070.-- (= Fr. 649'300.-- + Fr. 89'770.--) oltre interessi al 10% su fr. 360'000.-- dal 12 ottobre 1993 al 7 giugno 1996, su Fr. 7'300.-- dal 22 ottobre 1993 al 7 giugno 1996, su Fr. 282'000.-- dal 30 marzo 1995 al 7 giugno 1996 e su Fr. 89'770.-- dal 22 marzo 1991 al 7 giugno 1996".
b) Fr. 320.-- per spese Pretura + Fr. 425.-- per spese UEF".
1.2. È ordinata la liberazione, a favore della debitrice sequestrata __________, vedova __________, dell'importo eccedente quanto indicato al punto 1.1.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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