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Numero d'incarto:
15.1996.144
Data decisione, Autorità:
09.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00144
Lugano
9 gennaio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 22 agosto 1996 dell'UEF di Mendrisio
tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante
all'escussa
composta
degli eredi __________, e __________, tutti rappr. da __________
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta a sua
volta dalla
Comunione
ereditaria __________ composta degli eredi __________,
deceduto nel 1993, già in __________,
____________________, __________, e __________
nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Mendrisio
promossa da
ritenuto
che la comunione ereditaria - benché priva di personalità giuridica - può
essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF
per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 cons.2a);
atteso
che con l'art. 49 LEF il legislatore ha inteso conferire alla comunione
ereditaria la legittimazione passiva nella procedura d'esecuzione (DTF 116 III
7 cons.2a e 102 II 388);
preso
atto che l’UEF di Mendrisio ha assegnato alla quota pignorata un valore di Fr.
31'000.--
considerato
l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 4 giugno 1996;
rilevato che anche
il termine di dieci giorni fissato il 5 giugno 1996 è rimasto senza esito;
ritenuta
in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come
proposto dall’Ufficio;
visti
gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
PRONUNCIA:
-
E’
ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
spettante alla Comunione ereditaria fu __________, nell’eredità indivisa e in
comunione relitta a sua volta dalla Comunione ereditaria fu __________,
interessenza pignorata nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art.
19 LEF.
-
Intimazione
all’UEF di Mendrisio e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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