AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1996.146
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00146
Lugano
26 gennaio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 agosto 1996 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona,
nell'esecuzione no. __________ in via di pignoramento
promossa dal ricorrente nei confronti di
patr.
dall'avv. __________
e meglio
contro la menzione nel verbale di pignoramento 25 aprile 1996 della
rivendicazione avanzata dalla __________;
richiamato
il decreto presidenziale 29 agosto 1996, con il quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
viste le
osservazioni: - 24 settembre 1996 di __________;
- 7
ottobre 1996 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto:
A. In data 13 febbraio
1996 l’UEF di Bellinzona ha rilasciato a __________ un attestato di carenza di
beni per fr. 4’980.55 a chiusura dell’esecuzione no. __________ da lui promossa
nei confronti di __________, dopo aver accertato in data 24 gennaio 1996
l’assenza di beni pignorabili presso la debitrice nonché l’impossibiltà di
procedere ad un pignoramento di salario, non esercitando l’escussa alcuna
attività lucrativa.
B. Con domanda 15 marzo
1996, ricevuta dall’UEF di Bellinzona il 20 marzo 1996__________ ha chiesto di
proseguire l’esecuzione nei confronti di __________, postulando “il
pignoramento della somma di fr. 16’612.80 depositata presso l’Ufficio
esecuzione di __________ a copertura di una pretesa di __________ ”.
C. Nel frattempo, sulla
base dello stesso ACB dell’UEF di Bellinzona, il creditore ha chiesto ed
ottenuto in data 3 aprile 1996 dall’autorità giudiziaria competente (Bezirksgerichtspräsidium
Baden) il sequestro del medesimo bene, indicato nel decreto di sequestro come “Barhinterlage
der Schuldnerin von Fr. 16’612.80 beim Betreibungsamt Neuenhof in Betreibung Nr.
28103 (...)”. Il sequestro è avvenuto il giorno successivo, sul conto intestato
all’UE di Neuenhof presso la Neue Aargauer Bank, per l’importo di fr. 5’500.--.
D. In data 2 maggio
1996, dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione 15/20 marzo
1996, l’UE di Bellinzona ha incaricato l’UE di Neuenhof di procedere per
rogatoria al pignoramento dei beni oggetto del sequestro fino a concorrenza del
credito posto in esecuzione (fr. 4’980.55) più le spese.
E. In data 22 maggio
1996 l’UE di Neuenhof ha proceduto al pignoramento di fr. 5’400.-- sull’importo
di fr. 16’612.80 depositato sul proprio conto presso la _________, in relazione
all’esecuzione no. 28103. Su indicazione di ________, marito della debitrice,
sul verbale di pignoramento è stata fatta la seguente menzione:
“Eigentümer des gepfändeten
Guthabens sei:
__________ ”
F. In data 19 luglio
1996 l’UEF di Bellinzona ha inviato alle parti un atto di pignoramento, datato
25 aprile 1996, nel quale si legge che “tramite l’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Neuenhof si è proceduto al pignoramento di (...) fr. 5’400.--
bloccati presso il conto bancario dell’UEF di Neuenhof, __________, Baden
(...)”, senza però che vi sia alcuna indicazione della rivendicazione da parte
della __________.
In data 9 agosto 1996 tale
atto è stato sostituito con altro identico atto di pignoramento, pure datato 25
aprile 1996, ma con l’aggiunta della menzionata rivendicazione e con l’assegnazione
di un termine di dieci giorni ex art. 106 cpv. 2 LEF a __________ per
contestare la pretesa della rivendicante.
G. Con tempestivo
reclamo del 22 agosto 1996 __________ ha postulato lo stralcio dal verbale di
pignoramento 25 aprile 1996 dell’annotazione “della rivendicazione avanzata
dalla __________ come proprietaria del credito della somma di fr. 5’400.--
depositata presso l’Ufficio esecuzione di Neuenhof”, affermando:
-
che
la somma pignorata sarebbe stata versata “in funzione di garanzia”, e che il
deponente avrebbe quindi “esplicitamente riconosciuto” che la somma di denaro
doveva “servire ad indennizzare i creditori della debitrice, rinunciando così
alla pretesa che ora si intende far valere nella via della rivendicazione”;
-
che
“il depositario non potrà restituire la somma di denaro al deponente se non
dietro consenso del creditore”, per cui “non si vede come un terzo possa
avanzare una pretesa su una somma depositata in garanzia a danno del
creditore”;
-
che
“del resto la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel riconoscere che il
deposito a titolo di garanzia crea un diritto di pegno a favore del creditore”;
-
che
inoltre comportando il deposito di una somma di denaro il trasferimento della
proprietà dal deponente al depositario, qualora la somma sia stata consegnata
senza sigilli e non chiusa, e conservando in tal caso il deponente nei
confronti del depositario unicamente una pretesa personale alla restituzione di
un identico valore”, non vi sarebbe proprietà o possesso sulla somma depositata
che possano giustificare una rivendicazione ai sensi dell’106 LEF;
-
che
neppure si verificherebbe l’ipotesi della rivendicazione della titolarietà del
credito pignorato da parte del terzo, “siccome pignorato non è un credito, bensì
una somma contante depositata presso l’Ufficio di esecuzione”;
-
che
infine non sarebbero neppure date le condizioni per dare avvio ad una procedura
di rivendicazione, in particolare difettando una precisa designazione del terzo
rivendicante, dal momento che “nella fattispecie (...) è una società estera
domiciliata presso la stessa debitrice”, che da ricerche effettuate la società
in questione risulta possedere una succursale attualmente in via di fallimento
a Coira, dove è debitamente iscritta nel registro di commercio”, che
“dall’iscrizione risulta che i soci della __________ sono la debitrice stessa,
la quale è pure investita della capacità di gerente, e suo marito”, che la
rivendicazione (...) era stata formulata dalla debitrice, rappresentata dal marito,
per la __________, senza nessun riferimento alla succursale di Coira”, e che l’UEF
di Bellinzona “non ha minimamente cercato di far luce su una situazione così
intricata, riportando semplicemente la pretesa all’atto del pignoramento”.
H. Delle osservazioni 24
settembre 1996 di __________, che si oppone al reclamo, si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
I. L’UE di Bellinzona,
nelle sue osservazioni, si è rimesso alla decisione di questa Camera.
Considerato
in diritto
-
Giusta gli art. 106 ss
LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone
alcuni principi giurisprudenziali ( cfr. Messaggio concernente la revisione
della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF
1991 III 61 ), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di
proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e
quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve
impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in
giudizio.
-
Se il bene in
questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al
terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha
contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. Art. 107
cpv. 1 n.1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso
del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito
il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. Art.108
cpv.1 n.1 e cpv.2 LEF ).
Con “possesso” nel senso
degli art.106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo
effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a :” die auschliessliche tatsächliche
Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre
unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata
l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le
autorità esecutive non devono , in linea di principio, indagare se la
situazione fattuale è o non è conforme al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3)
.Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se
risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al
potere di disporre (DTF 71 III 64) : le autorità esecutive non sono legittimate
ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici
che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di
merito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
6. Ed., Berna 1997, § 24, p.191 n.33).
-
Quando i beni non si
trovano in possesso del terzo rivendicante, né del debitore, bensì di una
quarta persona (quarto detentore), il ruolo delle parti dipenderà dalla
questione a sapere per conto di chi il (quarto) detentore ha la custodia dei
beni : se è per conto esclusivo del debitore, sarà il terzo rivendicante a
dover agire giudizialmente contro il creditore o il debitore, viceversa, se il
quarto detentore possiede i beni sequestrati per proprio conto o per conto suo
e del debitore o ancora per conto del debitore e del terzo rivendicante, allora
è al creditore (eventualmente al debitore) che va assegnato il termine per
agire in giudizio contro il terzo rivendicante (DTF 87 III 12 ; 83 III 28 ; 71
III 6; 54 III 148; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol.I, Zurigo 1984, § 26, n.7, p. 364 ; Amonn/Gasser op.cit., § 24,
n.32, p.190 s.). Determinante per stabilire per conto di chi il quarto
detentore esercita il possesso della cosa è la dichiarazione che quest’ultimo
-”possessore immediato” - fornisce in proposito, e l’autorità di esecuzione,
nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere a
ulteriori verifiche e accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se
la dichiarazione del quarto detentore è esatta, da un punto di vista giuridico,
sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o l’art.108 LEF ha
infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”)
dell’esattezza della dichiarazione del quarto detentore di possedere (o di non
possedere) esclusivamente per il debitore, e ha l’unico effetto di determinare
chi debba farsi attore in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.
-
Se il bene in
questione è un credito ordinario , non incorporato cioè in una cartavalore, o
altro diritto, per assegnare i ruoli processuali occorre far capo ad altro
criterio, in sostituzione di quello del “possesso” : determinante è infatti la
questione la questione di sapere chi, tra il debitore e il terzo rivendicante
risulti più verosimilmente il titolare del credito oggetto del sequestro,
segnatamente del pignoramento, oppure più in grado di disporre o di porlo in esecuzione
(cfr. DTF 120 III 19 e 85; 116 III 81 ss; 97 III 64 cons. 1; 88 III 57; 79 III
162 ss; 71 III 107 cons.2; 67 III 50; Fritzsche/Walder, op.cit. (Vol. I), §26
n.40, p. 377; Amonn/Gasser, op.cit., § 24 n.37, p.191). Nell’ipotesi in cui la
pretesa del debitore appaia più fondata di quella del terzo sarà quest’ultimo
che dovrà agire in giudizio contro il creditore procedente o contro il debitore
(art. 107 cpv.1 n.2 e cpv. 5 LEF), mentre se è la pretesa del terzo ad apparire
più fondata di quella del debitore, sarà il creditore procedente (o il
debitore) a dover agire giudizialmente contro il terzo (Art.108 cpv.1 n.2 e
cpv.2 LEF).
-
Nel caso in esame
gli averi bancari oggetto del sequestro , e in seguito del pignoramento erano
depositati presso la __________ su un conto intestato all’ufficio esecuzione di
Neuenhof il quale era l’unico ad averne la disponibilità. Orbene gli averi
depositati su tale conto erano detenuti dall’ufficio a garanzia di un
esecuzione nei confronti della debitrice __________, e di conseguenza l’ufficio
ne detiene la custodia per conto della debitrice stessa, ed eventualmente per
conto del terzo rivendicante __________. Stabilire in questo stadio della
procedura di rivendicazione chi abbia in realtà diritto ad ottenere la restituzione
della garanzia, è questione che deve essere demandata al Giudice del merito
L’ufficio esecuzioni di Bellinzona ha quindi agito correttamente assegnando al
creditore procedente __________ un termine di dieci giorni per contestare la
rivendicazione della __________. La contestazione essendo in sostanza stata
formulata, l'UEF di Bellinzona procederà alla determinazione dei ruoli
processuali ex art. 107 ss. LEF nel senso dei pregressi considerandi.
-
Il reclamante
sostiene che non sarebbero date le condizioni per dare avvio ad una procedura
di rivendicazione, difettando una precisa designazione del terzo rivendicante.
Per dare avvio ad una
procedura di rivendicazione l’ufficio deve necessariamente conoscere: quale sia
l’oggetto rivendicato, il motivo della rivendicazione, il nome del rivendicante
(Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n.21, p.188; DTF 109 III 56).
L’ufficio può dar seguito
ad una procedura di rivendicazione unicamente nel caso in cui tutte le
condizioni testè citate sono rispettate (cfr. DTF 84 III 159 ss.).
Nel caso in esame l’unica
condizione messa in discussione è l’esatta indicazione del terzo rivendicante.
La debitrice, rappresentata dal marito, ha rivendicato a nome della __________
gli averi bancari oggetto del pignoramento, indicando quale recapito della
società il domicilio della stessa debitrice. Di conseguenza l’ufficio dispone
di una sufficiente indicazione circa l’identità del rivendicante, tale da
permettere l’attribuzione dei ruoli nella successiva fase della procedura di
rivendicazione. Il ricorso deve quindi essere respinto anche su questo punto.
La questione di sapere se
la __________ poteva far valere il presunto diritto alla proprietà sugli averi
pignorati è una questione di diritto materiale che esula dalla competenza dell’autorità
di vigilanza.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF) perché così è disciplinato per normativa di diritto federale .
PQM
richiamati gli art. 106 ss LEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 22 agosto
1996 di __________, è respinto
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni e dei
Fallimenti del Tribunale Federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF
-
Intimazione a: - __________
- UEF
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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