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Numero d'incarto:
15.1996.148
Data decisione, Autorità:
06.03.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00148
Lugano
6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 19 agosto 1996 di
__________, Lugano
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio
contro la decisione 13 agosto 1996 di stralcio di un precedente reclamo presentato
contro l’atto di pignoramento __________ emesso nelle esecuzioni n. __________
e __________ promosse contro il reclamante da
viste le osservazioni 3 e 4 settembre
1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Con
verbale di pignoramento __________ l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante
diversi beni mobili depositati a suo nome presso la ditta di traslochi
__________.
B. Con
reclamo 9 agosto 1996 __________ ha chiesto l’annullamento del predetto atto di
pignoramento sostenendo che determinati beni ivi elencati, ossia :
posizione
II.1.
-
un
televisore grande LOEWE
-
no.
due tappeti grandi
-
un
divano a tre posti pelle nera
-
un
divano a due posti pelle nera
-
no.
1 letto laccato nero con rete
-
no.
1 mobile laccato nero da sala
-
no.
1 armadio con ante rosse
-
no.
1 libreria bianca
-
no.
1 tavolino da sala
sono
di proprietà di __________.
Il
debitore ha poi sostenuto che gli ulteriori oggetti elencati in seguito sono
beni personali impignorabili:
posizione
II.2.
-
un
televisore piccolo Philips
-
una
poltrona relax in pelle nera
-
due
lampade da giardino
-
2
lampada da tavolino
-
8
cartoni con libri
-
n.
1 plafoniera bianca
-
n.
2 tappeti da bagno (uno bianco e uno nero)
-
n.
1 piumone singolo
-
n
1 copriletto rosso
C. Il
12 agosto 1996 l’UE di Lugano ha parzialmente modificato l’atto di pignoramento
__________, inserendo per le posizioni 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 14 la procedura
di rivendicazione ex art. 106/107 LEF, e l’ha intimato alle parti in
annullamento e sostituzione di quello emesso il __________.
D. Con
decisione 13 agosto 1996 l'UE di Lugano ha poi stralciato il reclamo
limitatamente alla posizione II. 1 (beni dichiarati di terzi), mentre l’ha
mantenuto in vigore limitatamente alla posizione II.2 (beni pretesi
impignorabili ex art. 92 LEF).
E. Contro
la predetta decisione si è nuovamente aggravato __________ con atto 19 agosto
1996, rilevando che l’UE di Lugano ha riproposto gli oggetti rivendicati da
terzi nel nuovo atto di pignoramento 12 agosto 1996, nel quale va inclusa anche
una lampada alogena (n.8), che non era stata indicata nell’atto di pignoramento
7 agosto 1996 e di cui aveva dato comunicazione telefonica all’UE, ma che
questi oggetti restano comunque di proprietà di una terza persona e non possono
essere oggetto di pignoramento presso il reclamante.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 106 LEF quando una cosa che si trova in possesso del debitore, venga
indicata dal medesimo come proprietà o come pegno di un terzo, o sia
rivendicata da un terzo a titolo di proprietà o di pegno, l’ufficio ne fa
menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà
speciale avviso alle parti.
In
pari tempo è assegnato al creditore ed al debitore un termine di dieci giorni
per contestare presso l’ufficio la pretesa del terzo.
Non
avvenendo alcuna contestazione, la pretesa del terzo si ha per riconosciuta.
Secondo
l’art. 107 LEF se il creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo,
l’ufficio invita quest’ultimo a farla valere in giudizio entro dieci giorni.
Se
il terzo ottempera all’invito, il giudice sospende l’esecuzione riguardo
all’oggetto contestato sino alla definizione della controversia. Durante la
sospensione non decorrono i termini dell’articolo 116 LEF.
b) Nel
verbale di pignoramento __________, emesso in sostituzione e parziale modifica
di quello datato __________, l’UE di Lugano ha correttamente inserito la procedura
di rivendicazione ex art. 106/107 per gli oggetti della posizione II.1. (n. 1,
3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 14). Avendo __________ contestato la proprietà di
__________, quest’ultima con azione ex art. 107 LEF di data 2 settembre 1996 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano l’accertamento del suo diritto di
proprietà sugli oggetti predetti.
Pertanto
fino alla definizione della controversia l’esecuzione relativa agli oggetti
contestati non può essere proseguita: la questione è comunque del tutto priva
di interesse per il reclamante, trattandosi di res inter alios acta nel senso
che riguarda esclusivamente ____________________ da una parte e la creditrice
procedente __________.
a) Ex
art. 92 n. 1 LEF sono esclusi dal pignoramento gli abiti e gli effetti
necessari per l’uso personale del debitore e della sua famiglia, gli attrezzi
di cucina, gli utensili di casa e i mobili, in quanto siano indispensabili al
debitore e alla sua famiglia.
Secondo
l’art. 92 n. 3 LEF sono pure esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli strumenti
e i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio
della professione.
b) Il
reclamante ha sostenuto che gli oggetti elencati nel verbale di pignoramento
sotto la posizione II.2 con i n. 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 (cfr.
narrativa fattuale sub B.) sono beni personali e pertanto impignorabili, senza
tuttavia fornire motivazione alcuna.
Pertanto,
non avendo __________ sostenuto che tali oggetti sono indispensabili a lui e
alla sua famiglia, né che sono necessari per l’esercizio di una professione e
ritenuto d’altronde che essi si trovavano già depositati presso la ditta di
traslochi __________, per cui non ne viene fatto uso, non possono essere
considerati impignorabili ex art. 92 LEF n. 1 e n 3 LEF.
- Il
reclamo 19 agosto 1996 di __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 106/107 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 19 agosto 1996 di __________, concernente gli oggetti alla posizione
II.2 (n. 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 19) indicati sull’atto di pignoramento
6/7 agosto dell’UE di Lugano è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
- Ufficio
esecuzione di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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