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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.155
Data decisione, Autorità: 31.07.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00155
Lugano 31 luglio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 9 settembre 1996 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presentata da
rappr.
contro la sentenza 22/28 agosto 1996 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. __________ su reclamo 4 marzo 1996 dello stesso istante in materia di pignoramento di un deposito relativo a una polizza assicurativa nell'esecuzione n. __________ promossa dallo __________
contro
rappr. dall'avv. __________
viste le osservazioni 27 settembre 1996 di __________;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che lo __________ procede contro __________ per Fr. 673'221.65 con riferimento all'attestato di carenza di beni n. __________;
che il 20 dicembre 1995 il creditore ha chiesto il pignoramento del deposito n.__________, in relazione alla polizza n. __________, intestato all'escusso presso la __________
che con provvedimento 27 febbraio 1996 l'Ufficio d'esecuzione di Lugano ha dichiarato impignorabile tale deposito, atteso che secondo la __________ il contratto assicurativo è riferito a una polizza di previdenza individuale vincolata con contratto di deposito bloccato dei premi;
che lo __________ si è aggravato contro tale provvedimento, argomentando che il deposito - pur condizionato dal contratto 31 marzo/20 aprile 1994 - è pignorabile senza limitazione alcuna, trattandosi di conto remunerato simile a un conto bancario da cui la __________ preleva direttamente i premi;
che con sentenza 22/28 agosto 1996 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo ex art. 17 LEF, atteso che dal contratto di assicurazione emerge che le prestazioni assicurate caratterizzano un contratto d'assicurazione sulla vita di tipo misto, con beneficiari in caso di vita l'assicurato __________ e in caso di decesso la di lui moglie;
che il contratto di deposito bloccato dei premi è stato implicitamente ritenuto siccome sottratto al potere di disposizione dell'escusso, lo stesso potendo essere utilizzato secondo le pattuizioni 31 marzo 1994/20 aprile 1994 (cfr. patto 3: "le dépôt de primes bloqué sert uniquement au paiement des primes d'assurance arrivant à échéance. Le compte ne peut être dissous ni partiellement, ni entièrement, aussi longtemps que des primes de contrats d'assurance qui figurent sous chiffre 1. seront encore à pourvoir") solo per il pagamento dei premi fino alla scadenza contrattuale del 30 aprile 2015;
che l'importo sul deposito bloccato ammonta a Fr. 67'851.10, valuta 31 dicembre 1995, da cui sono prelevati Fr. 5'348.-- di premio annuo, l'ultima volta il 1° maggio 2014;
che pertanto sul conto bloccato non risultano eccedenze a valere quale importo liberamente disponibile a favore dell'escusso;
che con tempestiva domanda di revisione 9 settembre 1996 lo __________ ha evidenziato di aver chiesto il pignoramento del deposito costituito da __________ alla __________ e non il pignoramento dei diritti derivanti dal contratto assicurativo;
che l'istante reputa realizzata l'ipotesi prevista all'art. 26 lett.a LPR, l'Autorità non avendo considerato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che è motivo di revisione l'errore dell’Autorità di vigilanza quando è facilmente correggibile perché gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultano dall'incarto che ha portato alla sentenza oggetto di revisione;
che non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata ma che la stessa non ha ritenuto decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico;
che la nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvedutezza dal suo tenore esatto, in particolare da quello letterale, ritenuto che l’inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti; la revisione non è finalizzata a correggere eventuali errori di diritto del giudice: segnatamente essa non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p.301);
che l'istante censura in estrema sintesi che il giudizio su reclamo di questa Camera non abbia considerato per inavvertenza (art. 26 lett.a LPR) la domanda di pignoramento del deposito sul conto bloccato costituito da __________ presso la __________;
che il giudizio impugnato è stato reso - avuto riguardo ai limiti del potere di cognizione riservato all'Autorità cantonale di vigilanza - tenendo conto, sia pure senza darne ragione esplicita, della domanda di pignoramento del deposito sul conto bloccato per il pagamento dei premi fino al 2014, respinta per l'ovvia ragione della sua indisponibilità per l'escusso in conformità del patto 3 delle pattuizioni 31 marzo 1994/20 aprile 1994 passate tra __________ e __________;
che pertanto non vi è spazio per il motivo di revisione ex art. 26 lett.a LPR;
che la domanda di revisione deve essere respinta;
che, trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF;
che non si prelevano spese (art. 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR);
PRONUNCIA
La domanda di revisione 9 settembre 1996 dello __________, è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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