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Numero d'incarto:
15.1996.179
Data decisione, Autorità:
12.03.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00179
Lugano
12 marzo 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 5 ottobre 1996 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano in materia di determinazione delle spese esecutive
nell'esecuzione n. __________ (esecuzione a convalida del sequestro n.
__________) promossa contro il reclamante da
(patr.
dall’avv. __________);
viste le osservazioni 18 ottobre 1996 di
__________ e 22 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;
considerato
in fatto e in diritto
che
__________ procede contro __________ con precetto esecutivo assistito da
sequestro per l'importo di Fr. 8'601.25 oltre accessori;
che
la procedura esecutiva si è conclusa con la condanna di __________ al
versamento a __________ di Fr. 367.75 oltre accessori, importo per il quale è
stata respinta in via definitiva l'opposizione con sentenza 27 giugno 1996 del
Pretore di Lugano, Sezione 3;
che
con provvedimento 24 settembre 1996 l'UE di Lugano ha caricato integralmente all'escusso
__________ le spese esecutive;
che
con tempestivo reclamo 5 ottobre 1996 __________ ha chiesto che siano ridotte
le spese esecutive a suo carico (Fr. 90.--: decreto di sequestro; Fr. 153.--:
verbale di sequestro; Fr. 70.--: PE; Fr. 70.--: spese e competenze UE), tenendo
conto dell'importo attribuito al precettante (Fr. 367.75) e non di quanto
richiesto nel precetto esecutivo (Fr. 8'601.25);
che
__________ e l'UE di Lugano chiedono la reiezione del gravame, "non
esistendo disposizioni per procedere come preteso dal reclamante";
che
per l'art. 68 cpv.1 primo periodo prima proposizione LEF le spese d'esecuzione
sono a carico del debitore;
che
sulla nozione di spese esecutive si rinvia a DTF 119 III 63-68;
che
la determinazione delle spese esecutive avviene con provvedimento dell'organo
d'esecuzione impugnabile solo con reclamo (dal 1. gennaio 1997: ricorso) ex art.
17 LEF (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1993, §13 n.8 e §18 n.25 con rif. a DTF 85 III 128; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §17 n.37, p.211);
che
- per l'evidente principio secondo cui l'escusso non deve rispondere degli
errori del precettante - le spese d'esecuzione sono a carico del debitore solo
nella misura della sua soccombenza (cfr. in senso convergente Fritzsche/Walder,
op. cit., §17 n.37 p.211-212 e nota 62; contra, ma errato, Carl Jaeger, Das Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 ad art. 68
LEF, p.154 i.f., quando afferma in termini tanto apodittici quanto
insostenibili: "wird die Forderung nur zum Teil durch Rechtsvorschlag bestritten,
so sind deswegen doch die ganzen Betreibungskosten vom Schuldner zu bezahlen";
poco chiaro perché carente nella differenziazione, Amonn, op. cit., §13 n.7:
"der Schuldner trägt die Betreibungskosten, sofern er sich der Betreibung nicht
mit Erfolg widersetzen kann. Andernfalls bleiben sie beim Gläubiger hängen";
che
l'UE di Lugano ha determinato le spese esecutive considerando erroneamente l'importo
di Fr. 8'601.25 preteso in termini esuberanti con il precetto esecutivo, in
luogo di riferirsi ai decisivi Fr. 367.75 attribuiti a __________ con il
giudizio pretorile cresciuto in giudicato;
che
a __________ sono state caricate più spese esecutive di quanto sia giustificato
dalla sua soccombenza;
che
di conseguenza il reclamo va accolto, il provvedimento 24 settembre 1996 dell'UE
di Lugano annullato limitatamente alle quattro poste su cui vi è stata disputa
e l'incarto retrocesso all'UE di Lugano perché si determini sulle spese
esecutive con un nuovo provvedimento nel senso dei considerandi;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e
61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 68 LEF,
PRONUNCIA
- Il
reclamo 5 ottobre 1996 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 24 settembre 1996 dell'UE di Lugano è annullato
limitatamente alle quattro poste di:
Fr.
90.-- per decreto di sequestro
Fr.
153.-- per verbale di sequestro
Fr.
70.-- per PE
Fr.
70.-- per spese e competenze UE.
1.2. L'incarto
è retrocesso all'UE di Lugano perché determini le spese esecutive con riferimento
al valore di Fr. 367.75 in luogo di Fr. 8'601.25.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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