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Numero d'incarto:
15.1996.183
Data decisione, Autorità:
14.04.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00183
Lugano
14 aprile 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 ottobre 1996 di
patr.
dalla dott. __________
contro
l'operato dell'Uffico
esecuzione di Lugano nell'esecuzione
n. __________ promossa dalla reclamante contro
patr.
dall'avv. __________
in materia di
azione penale per crimini o delitti nell'esecuzione per debiti;
viste le
osservazioni 13 novembre 1996 dell'UE di Lugano e 14 novembre 1996 di
__________;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
__________ procede per Fr. 14'608.65 oltre accessori contro __________;
che
il 1° febbraio 1995 sono state pignorate due auto - Renault Clio e Toyota Runner
- intestate all'escussa ma da essa dichiarate di proprietà di __________;
che
__________ ha contestato la rivendicazione di proprietà;
che
con petizione 27/28 febbraio 1995 __________ ha promosso nei confronti di
__________ azione di rivendicazione della proprietà delle due auto pignorate
nell'esecuzione contro __________;
che
la procedura giudiziaria è ancora pendente;
che
il 4 ottobre 1996 la creditrice ha saputo che il 18 settembre 1995 la debitrice
ha intestato le due auto al rivendicante "attuale marito della
debitrice";
che
il 4 ottobre 1996 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano se si realizza
l'ipotesi di distrazione di oggetti pignorati;
che
il 21 ottobre 1996 l'UE di Lugano ha ricordato alla precettante che l'azione di
rivendicazione è ancora in corso e che "nel caso i beni vengano
riconosciuti della debitrice e al momento della vendita non fossero più in suo
possesso, si procederà penalmente per distrazione di oggetti pignorati";
che
con ricorso 29 ottobre 1996 __________ ha chiesto di ordinare all'UE di Lugano
di procedere penalmente contro __________, atteso che:
-
già
vi è stata distrazione di oggetti pignorati, come sarebbe stato dichiarato alla
patrocinatrice della creditrice dal giudice federale __________ in occasione
della Giornata di studio della CFPG dello scorso anno sul diritto penale
economico;
-
"purtroppo,
probabilmente a causa della sempre maggiore mole di pratiche da seguire ed
evadere, l'attività svolta dall'UEF si sta lentamente burocratizzando facendo
perdere incisività e forza coattiva alla normativa posta a protezione dei
creditori, a pieno beneficio dei furbi e dei disonesti";
-
l'inerzia
dell'organo d'esecuzione costituisce "un'omissione contraria alla LEF e
lesiva dei diritti del creditore e dell'interesse pubblico";
che,
in sede di osservazioni, l'escussa ha chiesto la reiezione del gravame,
protestate spese e ripetibili, ritenuto che:
non ha compiuto atti di disposizione sulle due autovetture, limitandosi ad
intestarle a chi le rivendica, divenuto nel frattempo suo marito;
- la
ricorrente dimentica che, nel caso a lei più favorevole - ossia se l'azione di
rivendicazione venisse respinta - un'eventuale cessione dei beni al marito
sarebbe un atto di disposizione nullo ex art. 96 cpv.2 LEF;
che
la censura ricorsuale è a questo stadio di procedura - pendente l'azione di
rivendicazione del marito sulle due auto pignorate alla moglie - manifestamente
prematura, come l'Ufficio esecuzione di Lugano ha evidenziato in termini del
tutto corretti nel provvedimento impugnato;
che
all'Autorità cantonale di vigilanza non risulta che l'Ufficio esecuzione di
Lugano, pur confrontato con una ingente mole di lavoro, disattenda qualsivoglia
incombenza d'ordine penale, in questo come in altri casi;
che
alla ricorrente resta ovviamente riservato ogni diritto che ritenesse di avere
dal profilo penale nei confronti della sua debitrice e del di lei marito;
che
il ricorso deve di conseguenza essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), perché così stabilito dal diritto federale;
richiamati gli art. 17 cpv.1 e 96 LEF,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 29 ottobre 1996 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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