AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.186
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00186
Lugano 27 gennaio 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 4 novembre 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 10/24 ottobre 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro
viste le osservazioni: - 12 novembre 1996 di __________
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 12’781.25 interessi e spese compresi.
B. Con atto di pignoramento 10/24 ottobre 1996 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ Fr. 900.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito Fr. 3’868.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 600.--
locazione Fr. 800.--
C.M., ass. inf.,
disocc. , C.P. Fr. 241.--
spese mediche Fr. 100.--
trasferta e pasti fuori domicilio Fr. 202.--
totale Fr. 2’968.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 900.--.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che la trattenuta per il 2. pilastro risultante dal conteggio del salario del debitore per il mese di settembre 1996 risulta essere di Fr. 489.65, invece di Fr. 359.70, il debitore avendo fatto falsificare tale importo.
Infatti dai conteggi per i mesi di febbraio e marzo 1996 risulta un importo di Fr. 359.70. Inoltre, secondo la reclamante, non può esser riconosciuto il supplemento di Fr. 202.-- mensili per trasferta e pasti consumati fuori dall’economia domestica, ritenuto che il debitore abita a 100 m dal posto di lavoro, per cui non deve usare alcun mezzo di trasporto e neppure deve consumare i pasti fuori dall’economia domestica. In caso di trasferta, i costi per i pasti e per lo spostamento sono a carico del datore di lavoro.
D. Con le sue osservazioni __________ ha dichiarato che la trattenuta per il 2. pilastro è aumentata essendo egli passato nella categoria dai 54 ai 65 anni.
Egli svolge inoltre il suo lavoro sui cantieri, per cui è tenuto a fare delle trasferte, che normalmente vengono rimborsate dal datore di lavoro. Tuttavia essendo la categoria dei falegnami da quest’anno senza contratto di lavoro collettivo, tutte le spese restano a suo carico.
E. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha confermato il suo operato.
F. Con integrazione 25 novembre 1996 la reclamante ha ribadito la falsità della documentazione presentata dall’escusso. Essa ha inoltre sostenuto che le spese di trasferta e per i pasti consumati fuori domicilio sono sempre a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal rinnovo del contratto collettivo della categoria dei falegnami.
Considerato
in diritto: 1.
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento, sottoscritto dall’escusso, si evince che __________ ha dichiarato che le indicazioni ivi contenute sono esatte. Per il calcolo dell’eccedenza pignorabile l’UE di Lugano si è pertanto correttamente basato sul conteggio del salario percepito dall’escusso per il mese di settembre 1996, dal quale risulta che la trattenuta per il 2. pilastro ammonta a Fr. 489.65. L’accertamento d’ufficio dei fatti avviene nei limiti delle allegazioni delle parti. In caso di dubbio sulla vericidità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta del debitore, la reclamante deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso.
b) Per quel che riguarda il supplemento di Fr. 202.--, riconosciuto dall’UE di Lugano a __________ per trasferte e pasti consumati fuori dall’economia domestica, va rilevato che quest’ultimo, con le sue osservazioni, ha dichiarato che spesso, per svolgere il suo lavoro, deve trasferirsi sui cantieri.
Con scritto 5 novembre 1996 il suo datore di lavoro ha dichiarato che l’uso dell’auomobile e i pasti consumati fuori dalla fabbrica sono a carico di __________. Secondo il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1. gennaio 1994, a chi è costretto a prendere dei pasti fuori dall’economia domestica viene riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Pertanto, ritenuta l’impossiblità di stabilire ogni mese le spese di trasferta sostenute dal debitore per svolgere il suo lavoro, appare corretto considerare una media di Fr. 100.-- al mese per le spese di trasferta e una media di ca. 10-15 pasti al mese consumati fuori dall’economia domestica per un importo che va da Fr. 90.-- (Fr. 9.-- per 10 pasti) a Fr. 135.-- (Fr. 9.-- per 15 pasti) al mese, per cui il supplemento mensile di Fr. 202.--riconosciuto dall’UE di Lugano appare giustificato.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
Il reclamo 4 novembre 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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