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Numero d'incarto:
15.1996.189
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00189
Lugano
17 dicembre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 1. novembre 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dell’incanto
mobiliare eseguito il 24 ottobre 1996 nella procedura esecutiva n. __________
promossa dalla reclamante contro
viste le osservazioni 18 novembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano;
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede
contro __________ per l’incasso di Fr. 20’984.80 interessi e spese compresi.
B. Con atto di
pignoramento 21/24 giugno 1996 l’UE di Lugano ha pignorato alla debitrice un
mantello e un bolero di visone cosÌ come una giacca e una stola di volpe
azzurra per un valore di stima complessivo di Fr. 22’500.--.
C. Con avviso 8 ottobre
1996 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ che il __________ alle ore 11.00
avrebbe avuto luogo l’incanto degli oggetti pignorati. L’avviso d’incanto è
pure stato pubblicato sul FUC n. __________.
D. Il 28 ottobre 1996 l’UE
di Lugano ha comunicato alla __________ che l’incanto aveva dato un ricavo
lordo di Fr. 150.--, l’importo veniva trattenuto a copertura di spese e
competenze dell’Ufficio e che le veniva rilasciato per l’ammontare del suo
credito rimasto scoperto un attestato di carenza di beni per la somma di Fr.
21’946.35.
E. Contro siffatto
provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ chiedendo
l’annullamento dell’incanto, i beni pignorati essendo stati venduti sotto il
valore di stima.
F. Delle osservazioni dell’UE
di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Secondo l’art. 125
LEF la vendita si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti
precedentemente il luogo, il giorno e l‘ora.
La forma di pubblicazione
del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati
dall’ufficiale con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti.
Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale.
Quando il debitore, il
creditore e i terzi interessati abbiano nella Svizzera una dimora conosciuta od
un rappresentante, dovranno essere avvisati, almeno tre giorni prima, del
giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.
Trattandosi di un’asta
pubblica, chiunque può parteciparvi (cfr. DTF 109 III 62).
Anche assenti possono
parteciparvi tramite un’offerta scritta oppure incaricando un loro
rappresentante (DTF 69 III 56; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, Berna 1993, § 27 n. 22 p. 228).
b) Ex art. 126 LEF dopo
tre chiamate, gli oggetti in vendita sono aggiudicati al maggior offerente,
purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori
a quello del creditore precedente.
Se non è fatta un’offerta
sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto messo in vendita.
c) Secondo l’art. 129
cpv. 1 LEF la vendita si fa contro pagamento in contanti
d) Nel caso di specie l’UE
di Lugano ha provveduto a pubblicare l’avviso d’incanto sul FUC n. __________,
dopo che l’8 ottobre 1996 aveva notificato direttamente l’avviso d’incanto agli
interessati. Dal verbale d’incanto risulta che gli oggetti pignorati sono stati
aggiudicati in blocco dopo tre chiamate al miglior offerente per la somma di
Fr. 150.--.
L’argomentazione della
reclamante secondo cui le pellicce pignorate sono state vendute all’asta
pubblica per un prezzo ben inferiore al valore di stima, per cui l’ufficio di
esecuzione non avrebbe curato i suoi interessi, va pertanto respinta.
Determinante è infatti che l’UE di Lugano, oltre a pubblicare l’avviso
d’incanto sul FUC, ha provveduto ad informare personalmente dell’incanto gli
interessati. La reclamante poteva pertanto parteciparvi personalmente, fare
un’offerta scritta oppure inviare un suo rappresentante. La presunta violazione
dell’art. 126 LEF si rivela d’altro canto infondata, atteso che in casu gli
oggetti pignorati non risultano essere gravati da crediti garantiti da pegno poziore
rispetto a quello della creditrice procedente, che avrebbero potuto determinare
la fissazione di un prezzo minimo di vendita ex art. 126 cpv. 1 LEF (piede
d’asta). L’UE di Lugano ha quindi ossequiato i prescritti procedurali di cui
agli art. 125 e ss. LEF, aggiudicando gli oggetti pignorati al miglior
offerente.
- Il reclamo 1.
novembre 1996 della __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art.
67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 125, 126 e 129 LEF
pronuncia
-
Il reclamo 1.
novembre 1996 della __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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