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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.25
Data decisione, Autorità:
21.05.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00025
Lugano
21 maggio 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 7 febbraio 1996 di
contro il provvedimento 2 febbraio 1996 dell’Ufficio
eseuzione e fallimenti del Distretto di Leventina
in materia di richiesta di estratti esecutivi ex art.
8 cpv. 2 LEF;
viste le osservazioni 22 e 29 febbraio 1996
dell'organo di esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
__________, agendo quale mandataria di __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ ha chiesto il 26 gennaio 1996 all'UEF di Leventina
"un estratto attuale di tutti i precetti esecutivi, attestati carenza beni
e pignoramenti salario in corso" riferiti ai sei mandanti;
che
l'UEF di Leventina ha reso noto con atto 2 febbraio 1996 che nihil obstat al
rilascio di fotocopie delle schede esecutive, previo versamento di un anticipo
di Fr. 50.--, ritenuto che ove fosse richiesta "una situazione dettagliata
che tra l'altro richiede una ricerca molto prolungata" l'anticipo passerebbe
a Fr. 500.--, con riserva di "aumento a dipendenza delle difficoltà";
che
con reclamo 7 febbraio 1996 __________ censura la richiesta di un anticipo di
Fr. 500.-- che reputa eccessivo, atteso che "per avere questo estratto in
tutto il Cantone viene chiesta una somma di Fr. 20.--" e che anzi un bellinzonese
ottiene le stesse informazioni per Fr. 13.--;
che
con osservazioni 22 febbraio 1996 l'UEF di Leventina ha richiamato i principi
della normativa tariffale, ritenuto che la richiesta di informazioni, così come
formulata, esige un notevole dispendio di tempo;
che
l'organo d'esecuzione ha poi fatto pervenire l'elenco delle procedure ancora
pendenti contro i sei debitori, comprensivo delle schede debitorie in
fotocopia;
che
siffatto elenco è stato trasmesso alla richiedente __________ che con scritto
27 febbraio 1996 non si è dichiarata soddisfatta della risposta e sembra
pretendere dall'UEF di Leventina una ricostruzione d'ordine contabile estranea
alla realtà esecutiva, disattendendo i limiti istituzionali come pure i doveri
che incombono sui soggetti di diritto;
che
nel caso di specie l'organo d'esecuzione si è correttamente determinato;
che
l'obiettivo che gli escussi perseguono va raggiunto con altri mezzi,
segnatamente con l'istituto del concordato che consente di acquisire certezze
sulla possibilità di risanamento personale;
che
meglio ancora sarebbe poter attendere qualche mese per far capo al nuovo
istituto dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private ex art.
333-336 nLEF che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997 (sulla nozione: Flavio Cometta,
La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della LEF, vol.
16 della collana edita dalla Commissione ticinese per la formazione permanente
dei giuristi, Lugano 1996, p.163-165);
che
l'art. 8 cpv.2 LEF non consente di ottenere qualsivoglia informazione senza che
se ne debba giustificare l'interesse proceduralmente rilevante, ritenuto che a
carico del richiedente restano le spese così come determinate dalla OTLEF;
che
l'ipotesi di spesa prevista dall'UEF di Leventina rientra in tutta evidenza nei
parametri dell'art. 10 OTLEF, atteso che:
-
per
la consultazione di atti o per informazioni concernenti il loro contenuto, la
tassa è di 9 franchi (art. 10 cpv.1 prima proposizione OTLEF);
-
se il
tempo impiegato supera la mezz'ora, la tassa è aumentata di 30 franchi per ogni
mezz'ora suppletiva (art. 10 cpv.2 OTLEF);
-
se, a
richiesta del destinatario, le informazioni sono date per scritto, alle tasse di
cui ai cpv.1 e 2 sono aggiunte quelle previste nell'art. 7, oppure, in caso
d'allestimento di attestazioni o di estratti per mezzo di fotocopie, è aggiunta
una tassa di 2 franchi per ogni fotocopia (art. 10 cpv.3 OTLEF);
-
per
ogni atto necessario, non particolarmente previsto nella OTLEF, la tassa è di 8
franchi per pagina intera e 4 franchi per mezza pagina (art. 7 cpv.1 lett.a
OTLEF);
che
il reclamo di __________ va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 7 febbraio 1996 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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