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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.33
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00033
Lugano 15 marzo 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 febbraio 1996 di
patr. dallo Studio legale avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno
in materia di attestati di carenza di beni emessi contro la reclamante;
richiamata l'istanza 13 febbraio 1996 di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio;
viste le osservazioni 1° marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto all'UEF di Locarno che "gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico, e quindi a lei intestati, vengano commutati cambiando il nominativo con quello del sig. __________ ", ex convivente della reclamante, atteso che "è estraneo a qualsiasi principio di giustizia ed equità gravare una persona di attestati di carenza di beni per debiti contratti, oltretutto a sua insaputa, da un'altra persona, il tutto suffragato ora da una chiara ed incontestata sentenza penale";
che la reclamante ha prodotto il decreto d'accusa 4 ottobre 1995 del Procuratore generale contro __________ per i titoli di:
"ripetuta truffa, per avere, in più occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato terzi con astuzia, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio altrui, e meglio per avere ripetutamente ordinato presso varie ditte di vendita per corrispondenza, a nome dell'allora sua convivente __________ e della di lei figlia __________ a loro insaputa, merce (capi di vestiario, articoli sportivi, cassette musicali e video-cassette) per un valore complessivo di ca. Fr. 20'000.-- (Fr. 30'000.--/35'000.-- a mente della signora __________), senza dar seguito ai pagamenti dovuti e provvedendo poi a distruggere sia le fatture sia i richiami di pagamento indirizzati alle signore __________i e __________ fine di impedire loro di scoprire il misfatto, causando a queste ultime un danno patrimoniale rilevante in quanto i creditori hanno aperto a loro carico diverse procedure di esecuzione, in parte sfociate in atti di carenza beni", fatti avvenuti a __________ nel corso degli anni 1991/1992;
"trascuranza degli obblighi di mantenimento, per avere omesso di versare a __________ i contributi alimentari dovuti al figlio __________ per un ammontare complessivo di Fr. 40'250.--";
che con atto 6 febbraio 1996 l'UEF di Locarno ha reso noto alla reclamante "di non poter modificare il nome del debitore nell'ambito dei 55 attestati di carenza di beni emessi dal 26 gennaio 1983 al 29 dicembre 1993 a carico di __________ per un ammontare complessivo di Fr. 33'315.20" per mancanza di base legale;
che con reclamo 13 febbraio 1996 __________ insiste per la declaratoria di cambiamento di nome della parte debitrice nelle esecuzioni che hanno portato ai noti attestati di carenza di beni;
che per l’art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale;
che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 2.1.1. b);
che nel caso di specie i 55 attestati di carenza di beni emessi a carico di __________ dal 26 gennaio 1983 al 29 dicembre 1993 dimostrano che le esecuzioni si sono concluse;
che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive;
che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile per carenza manifesta già ab initio;
che con istanza 13 febbraio 1996 __________ ha chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che il Tribunale federale non si è ancora espresso sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in materia di reclamo ex art. 17 LEF e di ricorso ex art. 19 LEF;
che ancora nel 1989 si poteva a buon diritto sostenere che non vi potesse essere ragionevole spazio per la concessione del gratuito patrocinio nella procedura di reclamo, caratterizzata peraltro dall'esenzione da spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e da indennità alla parte che prevale (art. 68 cpv.2 OTLEF), ritenuto che l'esigenza istruttoria per l'accertamento dei presupposti (gravame non infondato, stato di indigenza e incapacità di procedere con atti propri) fosse in contrasto con il principio di celerità immanente al reclamo;
che sotto la spinta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Tribunale federale - pur senza nominare l'equo processo ex art. 6 n.1 CEDU (cfr. sul tema Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in: JdT 1989 p.37) ma riferendosi all'art. 4 Cost. che ormai tutto sussume - ha stabilito in DTF 121 I 62 cons.2bb e 63 cons.2b il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria va estesa ad ogni ambito del diritto, compresa la giurisdizione amministrativa (avanti i tribunali) e persino in sede di autorità amministrative (non giudiziarie) anche nella procedura amministrativa non contenziosa (DTF 117 Ia 277 cons.5a, 117 V 408 e 114 V 228 cons.5);
che con riferimento a questa tendenza improntata alla massima apertura, derivata da un'interpretazione della Costituzione federale secondo lo spirito del tempo ("ein zeitgemässes Verfassungsverständnis", cfr. DTF 121 Ia 63 cons.2b e 119 Ia 264 cons.3a), che non necessariamente può essere condivisa nella sua interezza e nelle sue conseguenze di appesantimento procedurale da un'autorità cantonale che comunque non può che piegarsi a siffatta evoluzione, altro non può dirsi se non che in linea di principio l'assistenza giudiziaria va riconosciuta anche nella procedura di reclamo ex art. 17 LEF e ricorso ex art. 19 LEF (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.3.1.3. lett.a);
che la procedura di reclamo è caratterizzata, quanto ai costi, dal principio di economicità volto a comprimere al massimo i costi nel senso che per diritto federale la procedura è gratuita (art. 67 cpv.2 lett.a OTLEF) e non è riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 68 cpv.2 OTLEF). A carico del reclamante o della controparte restano quindi le sole spese del proprio patrocinatore: l'assistenza giudiziaria può quindi darsi solo nella forma del gratuito patrocinio, a condizione che si realizzino i presupposti cumulativi dell'indigenza del richiedente, del gravame non infondato e della necessità oggettiva del patrocinio;
che per il principio di celerità, il richiedente dovrà presentare - contestualmente all'atto di reclamo o alle osservazioni - tutti i documenti e indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione dei presupposti, ritenuto che per facilitare la ricerca della documentazione richiesta e per evitare attitudini defatigatorie è opportuno che venga ammesso, se espressamente richiesto, un termine di grazia non superiore a quello di reclamo (Cometta, op. cit., n. 1.3.1.3. lett.b).
Senza pretesa di esaustività, l'istante dovrà produrre:
l'ultima dichiarazione fiscale
l'ultima notifica di tassazione
attestazione della cancelleria comunale sulla capacità reddituale e di sostanza nota in loco, con indicazione di quando il richiedente ha preso domicilio o dimora nel comune
dichiarazione dell'ufficio esecuzione del domicilio del richiedente sulle esecuzioni in corso, compresi gli attestati di carenza di beni;
che nel caso di specie, la domanda di gratuito patrocinio di __________, ricevibile, va respinta per carenza del presupposto del gravame non infondato, di immediato riscontro già ab initio;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF e 2 LPR
pronuncia
Il reclamo 13 febbraio 1996 __________, è irricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria 13 febbraio 1996 __________ è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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