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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.40
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00040
Lugano
21 marzo 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 5/26 febbraio 1996 di
contro
l'operato dell'UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________ (inc. imm. n. 1589)
e __________ (inc. imm. n. 1660) promosse contro il reclamante dalla
__________ patr. dall'avv. __________
in materia di avviso d'incanto;
richiamate le osservazioni 6 marzo 1996 del creditore
procedente e 15 marzo 1996 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con
avviso d'incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del 30 gennaio 1996
è stato fissato per il 15 aprile 1996 l'incanto delle due PPP n.__________ e
__________ di __________ di proprietà di __________ che con reclamo
5 febbraio 1996 in lingua tedesca __________ è insorto contro l'avviso
d'incanto in questi termini:
"Siehe mein Schreiben vom 4.12.1995 an
__________ mit allen Beilagen.
Ich behalte mir vor, diese Beschwerde noch in italienischer
Sprache mit erweiterter Begründung einzureichen";
che
con provvedimento 14 febbraio 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha assegnato
al reclamante un termine improrogabile di dieci giorni per tradurre il reclamo
con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione;
che
il 26 febbraio 1996 __________ ha tradotto il reclamo;
che
la motivazione si limita a richiamare il suo "scritto del 4 dicembre 1995
alla __________ con tutti gli allegati necessari";
che
la lettera 4 dicembre 1995 di __________ a __________ si esaurisce in
allegazioni di parte, del tutto irrilevanti in sede di procedura di reclamo;
che
gli allegati in lingua tedesca alla lettera 4 dicembre 1995 di __________ a
__________ non possono essere considerati, avuto riguardo alla sanzione procedurale
connessa al provvedimento 14 febbraio 1996 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
che
per l'art. 7 cpv.3 LPR il reclamo deve indicare le domande (lett.a) e la
motivazione, anche sommaria (lett.b);
che
__________ ha omesso di formulare le domande, limitandosi a inoltrare
"reclamo contro l'avviso di incanto unico del 25 gennaio 1996" senza
indicare alcunché;
che
con motivazione sommaria ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR va intesa la puntuale
censura di un ben determinato provvedimento, del quale va detto in che consista
la violazione che forma oggetto del reclamo;
che
un reclamo la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile;
che,
benchè non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve
comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);
che
non soddisfa le esigenze di motivazione il reclamante che si limita ad opporsi
alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF 20 aprile 1994 in
re O. L. c. __________);
che
un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto
insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere
fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più
interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui
contenuto è insufficiente: scopo della completazione, ammessa per diritto processuale
cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini
confusi ed equivoci ma non l'inserimento di una nuova motivazione, avuto
riguardo alla natura perentoria dei termini di reclamo fissati dal diritto
federale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di
reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in
RDAT 1996, n. 3.1.7.);
che
i motivi, come pure le domande ex art. 7 cpv.3 lett.a LPR, devono riferirsi
all’oggetto della lite;
che
la carenza di conclusioni o di motivazioni sull’oggetto della contestazione non
consente la fissazione di un termine di grazia per sopperirvi, non tornando
applicabile l’art. 7 cpv.5 LPR (cfr. Cometta, op. cit., nota 144);
che
il gravame è pertanto irricevibile per carenza di domande e di motivazione;
che,
in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'Ufficio esecuzione di
Lugano si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che
- contrariamente al petitum n. 2 della Comunione dei comproprietari del
__________ volto all'assegnazione di ripetibili - non si prelevano spese (art.
67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così
imposto per norma di diritto federale;
richiamati
gli art. 17 LEF e 7 cpv.3 lett.a) e b) LPR
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 5/26 febbraio 1996 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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