AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.40
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00040
Lugano 21 marzo 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5/26 febbraio 1996 di
contro l'operato dell'UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________ (inc. imm. n. 1589) e __________ (inc. imm. n. 1660) promosse contro il reclamante dalla
__________ patr. dall'avv. __________
in materia di avviso d'incanto;
richiamate le osservazioni 6 marzo 1996 del creditore procedente e 15 marzo 1996 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con avviso d'incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del 30 gennaio 1996 è stato fissato per il 15 aprile 1996 l'incanto delle due PPP n.__________ e __________ di __________ di proprietà di __________ che con reclamo 5 febbraio 1996 in lingua tedesca __________ è insorto contro l'avviso d'incanto in questi termini:
"Siehe mein Schreiben vom 4.12.1995 an __________ mit allen Beilagen.
Ich behalte mir vor, diese Beschwerde noch in italienischer Sprache mit erweiterter Begründung einzureichen";
che con provvedimento 14 febbraio 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha assegnato al reclamante un termine improrogabile di dieci giorni per tradurre il reclamo con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione;
che il 26 febbraio 1996 __________ ha tradotto il reclamo;
che la motivazione si limita a richiamare il suo "scritto del 4 dicembre 1995 alla __________ con tutti gli allegati necessari";
che la lettera 4 dicembre 1995 di __________ a __________ si esaurisce in allegazioni di parte, del tutto irrilevanti in sede di procedura di reclamo;
che gli allegati in lingua tedesca alla lettera 4 dicembre 1995 di __________ a __________ non possono essere considerati, avuto riguardo alla sanzione procedurale connessa al provvedimento 14 febbraio 1996 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
che per l'art. 7 cpv.3 LPR il reclamo deve indicare le domande (lett.a) e la motivazione, anche sommaria (lett.b);
che __________ ha omesso di formulare le domande, limitandosi a inoltrare "reclamo contro l'avviso di incanto unico del 25 gennaio 1996" senza indicare alcunché;
che con motivazione sommaria ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR va intesa la puntuale censura di un ben determinato provvedimento, del quale va detto in che consista la violazione che forma oggetto del reclamo;
che un reclamo la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile;
che, benchè non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);
che non soddisfa le esigenze di motivazione il reclamante che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________);
che un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente: scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di reclamo fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.7.);
che i motivi, come pure le domande ex art. 7 cpv.3 lett.a LPR, devono riferirsi all’oggetto della lite;
che la carenza di conclusioni o di motivazioni sull’oggetto della contestazione non consente la fissazione di un termine di grazia per sopperirvi, non tornando applicabile l’art. 7 cpv.5 LPR (cfr. Cometta, op. cit., nota 144);
che il gravame è pertanto irricevibile per carenza di domande e di motivazione;
che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'Ufficio esecuzione di Lugano si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che
richiamati gli art. 17 LEF e 7 cpv.3 lett.a) e b) LPR
PRONUNCIA:
Il reclamo 5/26 febbraio 1996 __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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