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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.45
Data decisione, Autorità: 10.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00045
Lugano 10 aprile 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 4 marzo 1996 di
rappr. da: __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nelle diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da
in materia di pignoramento;
viste le osservazioni 12 marzo 1996 della __________ e dello __________ 12 marzo 1996 del __________, 15 marzo 1996 del __________ e 29 marzo 1996 dell'UEF di Bellinzona;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con sentenza 5 gennaio 1996, intimata l'11, questa Camera ha respinto il reclamo 13 luglio 1995 di __________ volto a far riconoscere l'auto pignorata quale strumento necessario per l'esercizio della professione e di conseguenza impignorabile;
che la sentenza non è stata oggetto di impugnazione al Tribunale federale con il rimedio ordinario del ricorso ex art. 19 LEF;
che __________ nemmeno ha fatto capo al rimedio straordinario di diritto cantonale della revisione ex art. 26 LPR;
che il 31 gennaio 1996 __________ ha chiesto all'UEF di Bellinzona di liberare dal pignoramento la __________, impignorabile perché strumento necessario per l'esercizio della professione, atteso che:
"a partire dal 1. gennaio 1996 la situazione lavorativa e finanziaria di __________ è sostanzialmente cambiata": infatti l'escusso "svolge attualmente un lavoro parziale quale progettista e consulente nel campo delle installazioni idro-termiche ed energie alternative, realizzando un reddito netto che può essere stimato attorno ai Fr. 500.-- mensili";
"per svolgere questa attività parziale deve spostarsi in tutto il __________ con __________, dovendo raggiungere clienti e cantieri situati sia nel Sopraceneri che nel Sottoceneri";
che con provvedimento 26 febbraio 1996 l'UEF di Bellinzona ha confermato il pregresso pignoramento 22 luglio 1994, "non ritenendo giustificata l'impignorabilità della vettura in considerazione dell'esiguo importo percepito, valutato il tentativo precedente del debitore di far escludere l'autovettura dal pignoramento prima tramite rivendicazione da parte della madre ed in seguito l'indispensabilità della stessa per la ricerca di un posto di lavoro, sebbene disoccupato dal 1992";
che con reclamo 4 marzo 1996 __________ insiste nella richiesta di declaratoria di non pignorabilità della __________, atteso che, oltre a quanto già affermato nella lettera 31 gennaio 1996:
"la sentenza CEF 5 gennaio 1996 è inappellabile e quindi non ho avuto i mezzi giuridici per contestarla";
"a partire dal 1. gennaio 1996 svolge un'attività parziale indipendente di progettista e consulente, realizzando un reddito netto che può essere stimato attorno a Fr. 500.-- mensili";
"per raggiungere clienti e cantieri situati sia nel Sopraceneri che nel Sottoceneri deve usare la vettura __________, modello 1986, munita di aria condizionata";
il 29 gennaio 1996 l'Ufficio AI gli ha comunicato che "sarà riconosciuta una rendita intera di invalidità con decorrenza dal 1. ottobre 1993, per cui potrà svolgere solamente un lavoro a tempo parziale";
il reclamante "ha nel frattempo chiesto alla Cassa di compensazione l'assoggettamento quale persona con attività indipendente";
"l'attività quale indipendente viene svolta per clienti privati e società anonime";
che questa Camera già si è espressa sulla pignorabilità dell'autovettura nella sentenza 5/11 gennaio 1996;
che, contrariamente all'assunto del reclamante, la sentenza era impugnabile con il rimedio ordinario del ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale;
che il novum prospettato - inizio al 1. gennaio 1996 dell'attività quale progettista e consulente indipendente - avrebbe consentito in linea di principio di far tempestivamente capo al rimedio straordinario di diritto cantonale della revisione ex art. 26 lett.b LPR, proponibile entro dieci giorni dalla notifica della decisione di questa Camera;
che l'atto 29 marzo 1996 dell'UEF di Bellinzona si limita in sostanza a ribadire il pregresso giudizio della CEF;
che il reclamante deve tutelare i suoi diritti nei termini stabiliti dalle norme esecutive e processuali, evitando la reiterazione di attitudini defatigatorie volte a ritardare artatamente la conclusione di un'esecuzione che già si è prolungata oltre i limiti del ragionevole;
che l'omessa impugnativa con ricorso al Tribunale federale nel senso dell'art. 19 LEF come pure l'omessa domanda di revisione a questa Camera ex art. 26 LPR determinano l'irricevibilità del reclamo già per il principio ne bis in idem;
che, in via abbondanziale, il gravame sarebbe comunque stato respinto, atteso che si esaurisce in argomentazioni al limite dell'abuso di diritto;
che infatti __________, dopo essere stato disoccupato dal 1992 (cfr. sentenza 5/11 gennaio 1996 cons.1c) fino al 31 dicembre 1995 e dopo aver affermato reiteratamente che la __________ gli serviva per la ricerca di lavoro, improvvisamente inizia con il 1. gennaio 1996 un'attività di progettista e consulente indipendente che lo porta su cantieri nel Sopraceneri e Sottoceneri: siffatto attivismo, con cui cerca di sottrarre alla realizzazione l'auto pignorata da anni, contrasta con i fatti che allega ossia con il riconoscimento di una rendita intera di invalidità con decorrenza dal 1. ottobre 1993;
che è di difficile comprensione - per usare un eufemismo - come si possa ottenere una rendita intera di invalidità e nel contempo iniziare un'attività indipendente che impone per certo disagi d'ordine fisico, sivvero che il reclamante sostiene di dover usare una vettura con aria condizionata per raggiungere i cantieri sparsi su tutto il Cantone;
che il gravame, quand'anche fosse ricevibile, costituirebbe procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF, già dandosi certezza che il prospettato reddito da lavoro indipendente - considerato lo status valetudinario di __________ legittimante la rendita intera di invalidità, a suo dire già concessa - altro non sarebbe che artifizio per sottrarre l'auto alla realizzazione a favore dei creditori;
che può qui restare aperta la questione se l'attitudine processuale di __________ miri ad ottenere quanto il diritto esecutivo non consenta o sia invece volta a conseguire dall'assicurazione sociale quanto non gli spetti;
che il procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF e 16 cpv.2 LPR legittimerebbe in linea di principio la misura sanzionatoria del carico delle spese;
che si prescinde, per questa volta, dall'addossare a __________ le spese processuali, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari;
che il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA
Il reclamo 4 marzo 1996 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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