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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.47
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00047
Lugano
26 aprile 1996
FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista
l’istanza 2 aprile 1996 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo
di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa
(rappr.
dall’amministratore unico __________
nella
società semplice composta dei soci
(rappr.
__________, a sua volta rappr. dall’avv. __________
(rappr.
dall’amministratore unico __________
nelle
esecuzioni di cui ai gruppi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno promosse
da
preso atto che il 2 gennaio 1996 le parti sono state
citate per l’esperimento di conciliazione;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di
conciliazione;
richiamato il giudizio interlocutorio 28 febbraio 1996
di questa Camera con cui è stata accertata l’omissione del prescritto ex art.
10 cpv. 1 primo periodo RDC secondo ci, se le pratiche di conciliazione sono
fallite, l’ufficio d’esecuzione invita i creditori pignoranti, il debitore e
gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte sulle misure
di realizzazione;
accertato che vi è stato adempimento successivo di
siffatta invito;
richiamata la lettera 7 marzo 1996 dell’avv.
__________ secondo cui “la __________ contesta integralmente il credito nei
suoi confronti”;
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall’UEF
di Locarno con provvedimento 6 marzo 1996 è rimasto senza esito;
ritenuto in queste circostanze l’opportunità di far
capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 RDC
pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione mezzo di pubblici
incanti dell’interessenza spettante all’escussa __________ nella società
semplice composta dei soci __________ + __________ in liquidazione
concordataria, __________ interessenza pignorata nelle esecuzioni - di cui ai
gruppo n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno - promosse dai creditori sopra
indicati (cfr. verbale di pignoramento 5 settembre 1994).
- Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo
tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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