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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.55
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00055
Lugano 5 giugno 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 22 aprile 1996 di
avv.
contro il provvedimento 15 aprile 1996 dell'Ufficio esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in materia di avviso di pignoramento;
viste le osservazioni 24 aprile 1996 dell'UE di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. Il 10 ottobre 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha ordinato l'amministrazione della successione relitta da __________ e l'avv. __________ è stato designato amministratore della successione.
Il 17 novembre 1995 la creditrice __________ ha ottenuto l'emissione del PE n. __________ per Fr. 339.20 oltre accessori contro l'avv. __________: quale titolo di credito sono indicati i premi di cassa malati per il periodo febbraio/marzo 1994 riferiti ad __________ "gestorben im März 1994".
B. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con decisione amministrativa ("Verfügung") 1. dicembre 1995 __________ ha accertato in Fr. 339.20 i premi di cassa malati - dovuti dalla ora defunta __________ - rimasti impagati e ha rigettato l'opposizione interposta dall'avv. __________ al PE n. __________ che lo qualifica come debitore.
La decisione amministrativa, munita dei rimedi di diritto, non è stata impugnata.
D. Il 29 marzo 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione e il 15 aprile 1996 l'UE di Lugano ha emesso l'avviso di pignoramento contro l'avv.
E. Il 18 aprile 1996 l'avv. __________ ha pagato direttamente all'UE e l'esecuzione si è in tal modo conclusa per annullamento.
F. Con reclamo 22 aprile 1996 l'avv. __________ ha chiesto l'annullamento dell'avviso di pignoramento 15 aprile 1996 dell'UE di Lugano con conseguente ordine di restituire al reclamante l'importo di Fr. 426.30, protestate spese e ripetibili, atteso che:
il reclamante nulla deve alla precettante che è incorsa in "una colossale svista", procedendo direttamente contro il rappresentante della successione;
la __________ "lungi dal rendersi conto della colossale svista" ha emesso "una non ben definita decisione con la quale, tra l'altro, si dichiarava che l'opposizione veniva dichiarata tolta";
il reclamante "non ha ritenuto di dover perdere tempo presentando un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni", riservandosi la tutela dei propri diritti "nell'ambito del successivo procedimento di rigetto dell'opposizione";
l'UE ha dato seguito alla domanda d'esecuzione "senza che venisse prodotta una decisione di rigetto", non bastando che "la cassa malati ritenga motu proprio tolta l'opposizione, non constando che possa avere competenze giudiziarie ai sensi della LEF";
"nel frattempo il reclamante si è premurato di far cancellare, ovviamente versando l'importo in esecuzione, il previsto pignoramento a suo carico. Tale affronto, e meglio tale offesa al credito, non poteva certo essere tollerata. È riservata comunque la richiesta di risarcimento di tale danno, come pure la richiesta di risarcimento per l'offesa al credito subita".
G. L'UE di Lugano ha chiesto la declaratoria di irricevibilità del gravame, l'esecuzione essendo divenuta priva d'oggetto a seguito di intervenuto pagamento.
Considerato
in diritto:
Per l'art. 17 cpv.1 LEF è ammesso in linea di principio il reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, compreso l'avviso di pignoramento 15 aprile 1996.
Con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è invece irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 2.1.1. b).
Nel caso di specie, il 18 aprile 1996 l'escusso ha versato Fr. 426.30 a saldo dell'esecuzione n. ________ promossa contro di lui da __________. Il pagamento a saldo ha determinato l'annullamento dell'esecuzione e la procedura esecutiva si è così conclusa, riservata al reclamante - se del caso e ove ne ricorrano i presupposti - la ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF.
Detto altrimenti, per l'intervenuto pagamento a saldo non vi è più, dal profilo del diritto esecutivo, un interesse procedurale pratico e attuale per l'avv__________ in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso.
Le questioni di merito - di diritto delle assicurazioni sociali - sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive.
L'avv. __________ non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - il reclamante dovrà adire il giudice civile.
La procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui il reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §5 n. 7-14; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.49-50; Fritzsche/Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §7 n.12).
Il reclamo è irricevibile.
a) Per l'art. 97 cpv.4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso, relativi a pagamenti in denaro e passati in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell'art. 80 LEF.
b) E' principio giurisprudenziale e dottrinale ormai acquisito che può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione ex art. 80 LEF, chi ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF dopo che all'esecuzione da lui promossa è stata interposta opposizione: siffatta normativa torna applicabile non solo in caso di decisione giudiziaria ex art. 79 LEF ma anche di decisione amministrativa emanata da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro d'esecuzione. Presupposto essenziale è che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione, integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo. Quando la decisione della cassa è divenuta definitiva ed esecutiva (in quanto non contestata o confermata dal giudice delle assicurazioni sociali), l'ufficio esecuzione deve continuare l'esecuzione a semplice richiesta della cassa (cfr. DTF 109 V 50 cons.3c e 107 III 65-66; DTF 19 maggio 1989 in re E. R. in: RCC 1989 p.550-551 cons.5a; CEF 26 agosto 1992 in re S., in: Rep 1993 p. 234-235; CEF 15 novembre 1991 in re L. & Figlio SA; Kurt Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1981, in: ZBJV 1983 p.326).
c) La decisione amministrativa della Cassa, rimasta inimpugnata per deliberato quanto errato proposito dell'avv. __________ è titolo di rigetto legittimante il seguito di procedura.
Ne consegue che l'avviso di pignoramento 15 aprile 1996 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è atto esecutivo proceduralmente corretto, che rimarrà comunque senza effetto per l'avvenuto pagamento a saldo che ha posto fine all'esecuzione.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito per norma di diritto federale.
Richiamati gli art. 2 LPR; 5, 17, 79, 80, 88 e 89 LEF e 97 cpv.4 LAVS
PRONUNCIA:
Il reclamo 22 aprile 1996 dell'avv. __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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