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Numero d'incarto:
15.1996.6
Data decisione, Autorità:
22.02.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00006
Lugano
22 febbraio 1996
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 16 gennaio 1996 di
(patrocinata
dall’avv. __________)
contro il provvedimento 8 gennaio 1996 dell'avv.
__________ e di __________, agenti nella loro qualità di amministrazione
speciale del fallimento __________, in materia di modalità di vendita a
trattative private;
viste le osservazioni 23 gennaio 1996
dell'amministrazione speciale del fallimento;
ritenuto
in
fatto: A. __________
in fallimento e __________ hanno stipulato il 31 gennaio 1995 un contratto di
licenza con costituzione di diritto di acquisto su marchio che avrebbe
consentito alla qui reclamante di acquisire il marchio per Fr. 750'000.-- entro
il 30 settembre 1995, termine poi prorogato fino al 31 ottobre 1995.
B. Il
28 settembre 1995 __________ ha reso noto all'amministrazione speciale
del fallimento che "il prezzo d'acquisto di Fr. 750'000.-- appare oggi
manifestamente sproporzionato, addirittura assurdo, in considerazione dei
poveri risultati commerciali raggiunti", formulando poi il 10 novembre
1995 una nuova offerta di Fr. 30'000.--.
C. Con
circolare 7 dicembre 1995 l'amministrazione speciale del fallimento ha
sottoposto l'offerta per ratifica a tutti i creditori, fissando un termine
perentorio scadente il 31 dicembre 1995 per formulare una loro proposta di
acquisto del marchio __________ "indicando il prezzo offerto e le modalità
di pagamento. In simile evenienza la scrivente Amministrazione fisserà a tutti
gli offerenti un nuovo termine perentorio per formulare l'offerta definitiva,
atteso che la delibera avverrà a favore di chi avrà formulato il prezzo più
elevato".
D. L'8
gennaio 1996 l'amministrazione fallimentare speciale ha reso noto a
__________ che "ci sono pervenute altre offerte per il ritiro del marchio
__________ ": di conseguenza veniva fissato "il termine perentorio
scadente il 19 gennaio 1996 per formulare l'offerta definitiva".
E. Con
lettera 12 gennaio 1996 __________ ha chiesto all'amministrazione fallimentare
speciale, invano, "il nominativo degli altri offerenti e l'ammontare delle
loro singole prime offerte".
F. Con
reclamo 16 gennaio 1996 __________ ha chiesto sia ordinato all'amministrazione
fallimentare speciale di comunicare il nominativo dei terzi offerenti e
l'ammontare delle loro prime offerte di prezzo, protestate spese e indennità.
G. Con
osservazioni 23 gennaio 1996 l'amministrazione speciale del fallimento
ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e indennità.
H. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. I
beni appartenenti alla massa sono venduti per cura dell'amministrazione ai
pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (art. 256
cpv.1 LEF).
Anche
altri diritti, quali quelli immateriali, marchio __________ compreso, possono essere
oggetto di vendita a trattative private (cfr. Franco
Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
Berna-Stoccarda-Vienna, 1994, p.304).
Le
modalità di vendita possono essere fissate anche in via di circolare, a patto
che siano redatte in termini univoci (cfr. sentenza 25 agosto 1976
dell'Autorità di vigilanza del Cantone Basilea-Città, in: BlSchK 1979 p.184-185).
-
Il
principio della par condicio creditorum è criterio guida nella determinazione
delle modalità di vendita. La sua attuazione si materializza nel diritto di
ciascuno, in linea di principio e secondo precisi limiti temporali, di
formulare un'offerta maggiore, nell'interesse di tutti i creditori di ottenere
il maggior importo di aggiudicazione (DTF 106 III 82 cons.4, 101 III 57, 88 III
40, 63 III 87 e 50 III 67).
-
Nel
caso di specie, l'amministrazione speciale del fallimento ha fissato il
diritto di rilancio senza indicare l'importo da superare e chi ha formulato le
offerte. Per il reclamante siffatto modus operandi non è nell'interesse dei
creditori e viola il principio della parità di trattamento.
a) Il
diritto al rilancio presuppone - per il massimo d'efficacia - che tutti
sappiano l'offerta maggiore che è stata formulata, per poterla superare. Non
occorre invece e sarebbe anzi controproducente che siano noti i nomi degli
offerenti e gli importi offerti: infatti, quantità e qualità delle offerte - se
note in tutti i loro aspetti - potrebbero indurre ad accordi tra coofferenti
nel loro esclusivo interesse per acquistare al minor prezzo possibile.
b) Per
non protrarre ad calendas l'iter di vendita (cfr. Lorandi, op. cit., p.57), l'amministrazione
fallimentare speciale comunicherà entro dieci giorni a tutti gli offerenti
che entro il termine perentorio di dieci giorni dovranno formulare la loro
ultima offerta, ritenuto che dovrà essere superiore alla massima sin qui
formulata, di cui dovrà essere indicato l'importo.
Non
dovranno invece essere comunicate le generalità delle persone fisiche e le ragioni
sociali delle persone giuridiche offerenti, per evitare l'illecito pactum de
non licitando sanzionabile anche in sede di vendita a trattative private (sulla
nozione, cfr. DTF 82 II 23).
- Il
reclamo di __________ va pertanto parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF), contrariamente ai petita partium, perché così imposto per
normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 256 cpv.1 LEF,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 gennaio 1996
__________ è parzialmente accolto.
1.1 L'amministrazione
fallimentare speciale fisserà entro dieci giorni a tutti gli offerenti un
termine perentorio di dieci giorni per formulare la loro ultima offerta,
ritenuto che dovrà essere superiore alla massima sin qui formulata, di cui sarà
indicato l'importo.
1.2 L'amministrazione
fallimentare speciale non deve rendere note le generalità e le ragioni sociali
degli offerenti.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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