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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.70
Data decisione, Autorità:
17.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00070
Lugano
17 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 24 maggio 1996 di
rappr. da: arch. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 15 aprile /14 maggio 1996
emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
viste le osservazioni 28 maggio 1996 dell’UEF di
Locarno;
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso
di Fr. 20’863.25 oltre interessi e Fr. 2’500.-- spese diverse.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con
sentenza 15/16 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Città la parte debitrice è
stata condannata a versare alla __________ l’importo di Fr. 20’863.25 oltre
interessi al 7% dal 15 novembre 1993 e per tale importo è stata rigettata in
via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.
B. In seguito a mancato pagamento, su domanda di prosecuzione
dell’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 15 aprile 1996 la comminatoria
di fallimento che è stata notificata all’escussa il 14 maggio 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravato l’arch. __________, per la __________, sostenendo che a quest’ultima
mancherebbe la legittimazione passiva, essendo egli personalmente controparte
nel contratto concluso con la __________.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare
reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di
fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul
diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del reclamo è invece
preclusa.
-
La reclamante allega unicamente questioni di merito
(cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di
competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte
escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti
al Pretore.
-
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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