AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00084
Data decisione, Autorità:
22.07.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00084
Lugano
22 luglio 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 giugno 1997 con domanda di effetto sospensivo e gratuito
patrocinio di
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e
meglio contro l'avviso d'incanto unico __________ emesso nelle esecuzioni in
via di realizzazione del pegno immobiliare n. ____________________ e n.
__________ promosse da
patr.
dall'avv. __________
contro
la
ricorrente
con
__________, quale terzo (co-)
proprietario
del pegno
(esecuzione
n. __________)
rispettivamente
contro
con
la ricorrente quale terza (co-)proprietaria del pegno
(esecuzione
n. __________)
viste le
osservazioni 16 giugno 1997 della __________, 17 giugno 1997 del Comune di
__________, 17 giugno 1997 della __________, 20 giugno 1997 della __________, e
23 giugno 1997 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetti esecutivi n. __________ e n. __________ del 9 dicembre 1994 fatti
spiccare dall’UE di Lugano la __________ __________ ha promosso le esecuzioni
in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ (con __________
quale terzo proprietario del pegno) rispettivamente contro __________ (con
__________ quale terza proprietaria del pegno), per l’incasso di fr. 355’205.85
oltre accessori.
Quali
titoli di credito sono stati indicati in entrambi i precetti le due cartelle
ipotecarie di nominali fr. 250’000.-- e fr. 100’000.-- gravanti rispettivamente
in secondo e in sesto grado la particella n. __________ RFD __________
intestata a __________ e a __________ __________ in ragione di metà ciascuno,
la “concessione di un credito di costruzione di fr. 300’000.-- del 3 aprile
1984” e la “concessione di un credito di costruzione di fr. 100’000.-- del 9
agosto 1991”, il “conglobamento delle due ipoteche in una del 20 maggio 1984” e
la “lettera di disdetta del 2 novembre 1994 per il 20 novembre 1994”.
B. Le
opposizioni interposte da __________ contro il PE n. __________ (quale
debitrice) e contro il PE n. __________ (quale terza proprietaria del pegno)
sono state rigettate in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisioni del 13 marzo 1995, mentre __________ ha ritirato da
parte sua le opposizioni da lui interposte ai citati PE già in sede di udienza
davanti al medesimo Pretore il 13 marzo 1995.
C. Con
domande di vendita 20 giugno 1995 la __________ ha chiesto la realizzazione
della particella n. __________ RFD __________, oggetto del pegno.
D. Con
decisione pubblicata sul __________ l’UE ha fissato per il 30 ottobre 1996 la
data per l’incanto e per il 12 agosto 1996 la scadenza del termine per le
insinuazioni di oneri fondiari gravanti l’immobile.
E. Con
raccomandata 13 agosto 1996 l’UE ha comunicato alle parti interessate l’elenco
oneri relativo alla particella da realizzare nel quale risultano iscritti i
seguenti oneri:
Sub
“ Ipoteche legali”
- Comune
di __________
Imposte
immobiliari 1991-1996 fr. 1’843.80
Contributo
costruzione (LALIA art. 96) fr. 1’491.10
per
complessivi fr. 3’334.90
Sub
“ Ipoteche convenzionali”
-
a) C.I.
al portatore gravante in I rango il bene in vendita dg 13340 del 13.10.1982
Importo
garantito dall’ipoteca:
ad
a) fr. 25’000.-- + 7% int.
Credito
notificato di complessivi fr. 31’376.--
-
a) C.I.
al portatore gravante in II rango il bene in vendita dg 6339 del 9.4.1984
Importo
garantito dall’ipoteca:
ad
a) fr. 275’000.-- + 7% int.
Credito
notificato: di complessivi fr. 323’508.22
-
a)
C.I. al portatore gravante in III rango (...)
b)
C.I. al portatore gravante in IV rango (...)
c)
C.I. al portatore gravante in V rango (...)
Importi
garantiti dalle ipoteche:
ad
a) fr. 50’000.-- + 7% int.
ad
b) fr. 70’000.-- + 7% int.
ad
c) fr. 30’000.-- + 7% int.
Credito
notificato: di complessivi fr. 174’700.--
-
C.I. al
portatore in VI rango gravante il bene in vendita dg __________ del 31.7.1991
Importo
garantito dall’ipoteca:
ad a)
fr. 100’000.-- + 7% int.
Credito
notificato: di complessivi fr. 117’394.97
- __________ ad
a) C.I. al portatore in VII rango (...)
Importo
garantito dall’ipoteca:
ad
a) fr. 100’000.-- + 10% int.
Credito
notificato: di complessivi fr. 113’050.--
F. Con
scritto 26 agosto 1996 __________ ha contestato sia il credito della __________
(posizione 2 nell’elenco oneri) che quelli della __________ (posizioni 3 e 5
nell’elenco oneri, limitatamente al calcolo del credito). L’UE ha quindi
impartito, con atto 28 agosto 1996, a __________ il termine ex art. 107 LEF per
far valere in giudizio le proprie rivendicazioni.
G. Il
9 settembre 1996 __________ ha introdotto presso la Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 2, due azioni, una nei confronti della __________, e una nei
confronti della __________, aventi per oggetto le pretese oggetto di
contestazione.
H. Con
decisione 16 settembre 1996, pubblicata __________1996, l’UE ha annullato
l’incanto fissato per il 30 ottobre 1996 e differito la vendita “a seguito di
contestazione dell’elenco oneri”.
I. Nell’ambito
della causa __________ contro __________, avendo quest’ultima aderito alle
richieste dell’attrice, il Pretore, con decisione 7 aprile 1997, ha ordinato:
- L’elenco oneri relativo alla realizzazione della
particella n. __________ RF di __________ nell’ambito dell’esecuzione n.
____________________ dell’UE di Lugano è così modificato per quanto riguarda le
posizioni creditorie della convenuta:
“__________:
a) CI
al portatore gravante in II. rango il bene in vendita __________ del
9.4.1984
b) CI
al portatore gravante in VI rango il bene in vendita ____________________ del
31.7.1991
importi
garantiti dalle ipoteche
ad
a) fr. 275’000.-- più interessi al 7%
ad
b) fr. 100’000.-- più interessi al 7%
crediti
ammessi
al
giorno dell’incanto fr. 34’533.90
totale
fr. 389’739.75 “
L. Con
scritti 18 aprile 1997 e 26 maggio 1997 la __________, producendo copia della
sentenza pretorile, ha invitato l’UE a indire l’incanto relativo alla
particella n. __________ RFD di __________.
M. Nell’
avviso d’incanto unico 27 maggio 1997, inviato lo stesso giorno alle parti
interessate e pubblicato sul __________, l’UE ha fissato la data dell’incanto
per il 29 agosto 1997, comunicando che “le condizioni d’asta sono visibili a
partire dal giorno 14 agosto 1997 e per dieci giorni consecutivi”.
N. Contro
l’avviso di incanto si è tempestivamente aggravata __________, ora __________,
che con ricorso 9 giugno 1997 postula l’annullamento dell’incanto previsto per
il 29 agosto 1997 e il suo differimento “fino a decisione sulla lite pendente
presso la sezione 2 della Pretura di Lugano” che la oppone alla __________
__________, asserendo:
-
che
la causa nei confronti della __________ è tuttora pendente presso la sezione 2
della Pretura del Distretto di Lugano;
-
che
la __________ è collocata “in primo rango nell’elenco oneri”
-
che
“a norma dell’art. 141 cpv. 1 LEF se un diritto iscritto nell’elenco degli
oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla
lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo di
aggiudicazione”;
-
che
“secondo l’art. 126 LEF (...) l’immobile da realizzare è aggiudicato al miglior
offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti
garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente”;
-
che
“__________, creditore procedente (...), si situa nell’elenco oneri in secondo
e in sesto rango” e “prima di lei sono dunque collocati due creditori: il
Comune di __________ per fr. 3’334.90, e __________ per fr. 31’376.--”;
-
che
“(...) il prezzo di aggiudicazione dell’immobile dovrebbe coprire perlomeno il
credito del Comune di __________ nonché il credito della __________, visto che questi
sono precedenti al creditore procedente”;
-
che
“il credito della __________ tuttavia, in caso di esito positivo della causa di
contestazione dell’elenco oneri inoltrata in data 9 settembre 1996 (e tuttora
pendente, n.d.r.), decadrebbe”;
-
che
pertanto ”a dipendenza della sentenza giudiziaria che definirà tale lite il
prezzo di partenza del fondo __________ dovrebbe essere pari ad almeno fr.
3’334.90 o ... fr. 34’710.90”;
-
e
che quindi “non vi è chi non veda che tale differenza è determinante per chi
sarà intenzionato ad acquistare all’asta l’immobile in questione”.
O. Delle
osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito. L’UE
dal canto suo postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione si opera secondo
le disposizioni - nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997 e valido per i
procedimenti in corso in quanto con essi compatibile (cfr. art. 2 cpv. 1 Disp.
finali della modificazione del 16 dicembre 1994 della LEF) - degli art. da 122
a 143b LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 primo periodo LEF) e degli art.
da 85 a 121 ORF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a
42 ORF (per il rinvio dell’art. 102 ORF).
a) Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi
iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso
(cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF).
b) L’art.
39 cpv. 1 primo periodo ORF precisa che, in caso di tempestiva contestazione,
l’ufficio provvede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF: esso invita pertanto colui
che vanta il credito iscritto nell’elenco oneri (e contestato) a far valere la
sua pretesa in giudizio. In caso però di contestazione di un diritto iscritto a
registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione,
oppure di un diritto di pegno valido senza iscrizione a registro fondiario, il
ruolo di attore spetta invece, di regola, a chi chiede la modifica o la
cancellazione di tale diritto (art. 39 cpv. 1 secondo periodo ORF; cfr. art.
108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF, che riprende, specificandolo, l’art. 109 primo
periodo vLEF; cfr. anche DTF 112 III 26 ss., 49 III 166 ss. riferiti al diritto
previgente, ripreso dalle disposizioni attualmente in vigore; cfr. K. Amonn/ D.
Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
p. 237, n. 34 e 37; CEF 14 marzo 1997 su reclamo Stato del Cantone Ticino e
Comune X, cons. 2b). La mancata tempestiva introduzione della causa nel primo
caso (ruolo di attore assegnato a colui che vanta la pretesa iscritta
nell’elenco oneri) vale quale rinuncia alla pretesa contestata (cfr. art. 107
cpv. 5 secondo periodo LEF), determinandone lo stralcio dall’elenco oneri,
mentre nel secondo caso (ruolo di attore assegnato a colui che contesta la
pretesa iscritta) vale quale riconoscimento - per quanto concerne l’esecuzione
in corso - della pretesa così come iscritta nell’elenco oneri (cfr. art. 108 cpv.
3 LEF; K. Amonn/ D. Gasser, op. cit., p. 237 n. 35; A. Brunner/ M. Houlmann/ M.
Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 124
s.), il quale su questo punto diviene definitivo.
c) Secondo
l’art. 141 cpv. 1 LEF (che riprende nella sostanza l’art. 41 RRF previgente,
sostituendo però alla formulazione negativa dei presupposti - cumulativi - per
il non differimento dell’incanto la più chiara formulazione positiva dei
presupposti -alternativi - del differimento), se un diritto iscritto
nell’elenco oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a
decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul
prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero
altri interessi legittimi. In altri termini la contestazione su una pretesa
iscritta nell’elenco oneri non impedisce tout court la tenuta
dell’incanto, ma l’ufficio, e su ricorso l’autorità di vigilanza (cfr. DTF 84
III 89 ), deve valutare in base all’oggetto della contestazione se l’esito
della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione (e quindi sul risultato
dell’incanto) rispettivamente se il non differimento dell’ incanto comporti il
pregiudizio di legittimi interessi (cfr. DTF 111 III 29). Soltanto se si
verifica una delle due ipotesi indicate nell’art. 141 cpv. 1 LEF si giustifica
il differimento della vendita. Tuttavia il Tribunale federale non esclude
eccezioni al principio di differire l’incanto anche in presenza di liti
suscettibili di incidere sul prezzo minimo di aggiudicazione; queste però vanno
ammesse soltanto in senso restrittivo e sono ipotizzabili in particolare quando
tutti gli interessati consentano alla vendita oppure quando il contenzioso sia
limitato a una differenza minima (cfr. DTF 107 III 127: “wenn eine im Verhältnis
zum Schätzungswert nur ganz untergeordnete Differenz bleibt”; cfr. CEF 16
gennaio 1992 su reclamo C.S. SA, cons. 5 e 6, p. 10 s.; CEF 31 agosto 1992 su
reclamo A.B., p. 4 s.).
d) Nel
caso in esame la pretesa sulla quale ancora vi è disputa (pretesa a favore
della __________ di complessivi fr. 31’376.-- iscritta nell’elenco oneri sub.
cifra 2, dopo crediti non contestati garantiti da ipoteche legali a favore di
un ente pubblico per fr. 3’334.90) precede i crediti per i quali la __________
__________ ha promosso le due esecuzioni. Tenendo conto del principio di
copertura (“Deckungsprinzip”), secondo cui può esservi aggiudicazione soltanto
se l’offerta eccede l’importo dei crediti garantiti da pegno poziori a quello
del creditore procedente (cfr. art. 126 LEF), l’esito della contestazione è
atto a incidere, come affermato dalla ricorrente, sul prezzo minimo d’aggiudicazione
(o piede d’asta): nel caso infatti di esito favorevole alla ricorrente, la
pretesa della __________ non verrebbe considerata nell’esecuzione in corso, e
il piede d’asta risulterebbe di fr. 3’334.90, contro un piede d’asta di fr.
34’710.90 in caso di esito contrario.
A
fronte però di un valore di stima ufficiale di fr. 306’730.-- e di stima
peritale di fr. 640’000.-- e tenuto conto che il creditore che ha chiesto la
vendita __________ figura a elenco oneri con una pretesa (dopo rettifica
pretorile) di complessivi fr. 389’739.75, nell’ottica del risultato presumibile
della vendita è di tutta evidenza l’assoluta irrilevanza di un piede d’asta
fissato a fr. 3’334.90 oppure a fr. 34’710.90, a dipendenza dell’esito della
lite ancora pendente, valori questi ultimi che corrispondono circa allo 0,5%
rispettivamente al 5% del valore venale presumibile del fondo da realizzare. In
siffatte circostanze, ritenuto che non risulta derivare dalla vendita alcun
pregiudizio di altri legittimi interessi, per altro neppure asseriti dalla
ricorrente, non si giustifica differire la vendita fino a definizione della
contestazione tra la ricorrente e la __________ Il
ricorso di __________, già __________, è pertanto respinto e la contestuale
domanda di concessione dell’effetto sospensivo superata.
- La
domanda di concessione del beneficio del gratuito patrocinio va pure respinta.
Infatti
seppure il diritto al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall’art.
4 Cost. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all’autorità di
vigilanza (DTF 122 I 8 ss; cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6
giugno 1997), esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito dell’indigenza
della parte richiedente, anche che il richiedente non sia in grado di procedere
con atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di esito
favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame fa palesemente
difetto, risultando l’esito del ricorso già di primo acchito sfavorevole.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 140 ss., 155 ss.
LEF, 39 ss. ORF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 giugno 1997__________, è respinto.
-
La
domanda di gratuito patrocinio 9 giugno 1997__________ __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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