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Numero d'incarto:
15.1997.101
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00101
Lugano
26 gennaio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 luglio 1997 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio fallimenti di Lugano e meglio contro la convocazione 3 luglio
1997, nell'ambito della ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 7 luglio 1997, con la quale al ricorso è stato negato
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 1° luglio 1997 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato, nel contesto dell’esecuzione cambiaria n. __________ di __________,
promossa dalla __________, __________ il fallimento a carico della __________ a
far tempo dalla medesima data, ore 14.00.
B. Il
medesimo giorno un funzionario dell’UF si è recato presso la sede della
__________ per procedere alle operazioni preliminari previste dagli art. 221
ss. LEF. Su indicazione dell’amministratore unico della fallita, signor __________,
veniva accertato che :
-
la
società __________ non occupava manodopera
-
i
beni di proprietà della fallita ( macchinari, ecc...) erano stati ceduti in
affitto a terzi;
-
il
contratto di locazione per i locali occupati era intestato a terzi e non vi
erano canoni arretrati.
Inoltre,
l’amministratore unico mostrò al funzionario dell’UF una lettera della
__________ indirizzata alla Pretura di Lugano, sezione 5, attestante l’avvenuto
pagamento in data 30 giugno 1997 dell’importo di fr. 15’149.-- a saldo di ogni
sua pretesa nei confronti della __________
C. L’amministratore
unico della __________ venne invitato verbalmente a presentarsi presso
l’Ufficio fallimenti per sottostare all’interrogatorio. Non avendo il signor
__________ dato seguito all’invito rivoltogli, l’Ufficio inviò in data 3 luglio
1997 la convocazione scritta a mezzo raccomandata.
D. Con
tempestivo ricorso 4 luglio 1997 la __________ ha impugnato la convocazione
inviata dall’UF, postulando l’annullamento della stessa, nonché l’annullamento
della procedura fallimentare a suo carico. La ricorrente sostiene che, avendo
in data 30 giugno 1997 estinto totalmente il debito nei confronti della
__________ con conseguente ritiro della domanda di fallimento, ed avendo
comunicato tale circostanza alla Pretura, il fallimento dichiarato dal Pretore
deve essere considerato illegale . Inoltre, la decisione di fallimento non
avrebbe carattere vincolante per l’Ufficio, allorquando vi sono gli estremi per
ritenere una chiara violazione della legge. L’Ufficio avrebbe dovuto esaminare
la legalità del decreto di fallimento prima di dare avvio alla procedura di
fallimento, mediante l’invio della convocazione impugnata.
E. Con
osservazioni 17 luglio 1997 l’Ufficio fallimenti postula la reiezione del
ricorso sostenendo che, il proprio potere decisionale in merito alla validità
del decreto di fallimento è molto ristretto. Inoltre nel caso in questione non
vi era alcun dubbio circa la validità del decreto, essendo lo stesso stato
emanato nell’ambito di un’esecuzione cambiaria , che esclude la possibilità
d’impugnazione ex art. 174 LEF. Inoltre dall’esame del decreto stesso risulta
che l’udienza per la dichiarazione di fallimento è stata tenuta in data 18
giugno 1997, ed il pagamento del debito è avvenuto solo il 30 giugno 1997.
Quindi l’Ufficio non avrebbe avuto alcun motivo per non dare avvio alla
procedura di fallimento , convocando l’amministratore unico della fallita.
F. Con
osservazioni 14 luglio 1997 la __________ si è limitata ad affermare
l’esattezza dello scritto 30 giugno 1997 inviato alla Pretura di Lugano,
sezione 5
Considerando
in diritto: 1. L’Ufficio
fallimenti e l’Autorità di vigilanza sono vincolati al decreto di fallimento
emesso dal Pretore ( Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrecht,
Berna 1997, § 36 n. 49, p.292 ).Essi hanno la facoltà di esaminarne la
legalità, unicamente nel caso di manifesto contrasto con la legge (E. Brugger, SchKG,
schweizerische Gerichtspraxis 1946- 1984, Adligenswil 1984, ad art. 221 n.11 ).
L’Ufficiale del fallimento e l’Autorità di vigilanza non possono comunque
esaminare la legalità del decreto di fallimento, quando la procedura
fallimentare è già stata iniziata (DTF 100 III 19).
-
La
ricorrente postula da un lato l’annullamento della convocazione e, più in
generale, l’annullamento della procedura di fallimento .Orbene, per quanto
attiene l’annullamento della procedura di fallimento il ricorso deve venire
considerato irricevibile, in quanto tale giudizio non compete all’Autorità di
vigilanza .Rimane da esaminare la legittimità della convocazione inviata
all’amministratore unico della fallita. Appena ricevuto il decreto di
fallimento l’Ufficio deve immediatamente dare avvio alla procedura di
liquidazione fallimentare giusta gli art. 221 e ss. LEF (cfr. Amonn/Gasser, Op.
Cit., § 36 n.49, p. 292 ).
-
Nel
caso in esame, l’Ufficio appena ricevuto il decreto di fallimento, constatato
che lo stesso era stato emanato dal Giudice competente, e che la procedura
concerneva un debitore soggetto all’esecuzione in via cambiaria, procedeva alla
convocazione dell’amministratore per determinare lo stato dell’attivo e
stabilire la procedura applicabile. Non vi era quindi alcun motivo che facesse
dubitare della legalità del decreto di fallimento, e quindi bloccare l’avvio
della procedura di liquidazione, ritenuto che la ricorrente non ha impugnato il
decreto di fallimento con ricorso di diritto pubblico con contestuale domanda
di effetto sospensivo e sua concessione ad opera del Tribunale federale e che
non ermergono motivi di nullità ex art. 22 LEF. L’Ufficio ha quindi agito
correttamente convocando l’amministratore unico della fallita per procedere
all’interrogatorio come previsto dagli art. 221 e ss. LEF. Con tale atto l’ufficio
ha dato formalmente avvio alla procedura fallimentare, quindi un esame della
legalità del decreto di fallimento da parte dell’Autorità di vigilanza è in
ogni caso escluso ( DTF 100 III 19 ).Il ricorso 4 luglio 1997 della __________
è quindi respinto .L’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano continuerà la
procedura di liquidazione fallimentare
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 221 e ss. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 luglio 1997 __________, è respinto.
1.1. E’
fatto ordine all’Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello, di
proseguire nella liquidazione del fallimento __________
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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