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Numero d'incarto:
15.1997.102
Data decisione, Autorità:
18.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00102
Rinvio TF
Lugano
18 agosto 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 settembre 1996 (inc. n. 15.96.174) di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di
pignoramento 26 agosto 1996 emesso nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse contro il ricorrente da
__________ ambedue rappr.
preso atto che il ricorrente ha chiesto
l’assistenza giudiziaria;
viste
le osservazioni: - 2 ottobre 1996 __________
- 15
ottobre 1996 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. Lo
__________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti:
B. Con
atto di pignoramento 26 agosto 1996 l’UEF di Locarno ha tra l’altro pignorato
il conto corrente postale no. __________ presso l’Ufficio dei conti correnti
postali di __________ intestato al reclamante, sulla base del seguente calcolo
del minimo di esistenza:
Introiti
AI Fr.
1’118.--
Infortuni Fr.
1'000.--
totale Fr.
2’118.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
alimenti Fr. 564.--
locazione Fr. 1’000.--
cassa malati Fr. 350.--
totale Fr.
2’939.--
Nessuna
eccedenza pignorabile.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando
che il conto corrente postale in oggetto era già stato inspiegabilmente
bloccato nella seconda metà di giugno 1996 su ordine dell’Ufficio esazione di
Bellinzona. Sul citato conto confluivano tutte le sue esigue entrate, che gli
permettevano di far fronte mensilmente ai suoi oneri privati e professionali.
Il reclamante ha affermato di esserne venuto a conoscenza solo nel corso del
mese di luglio, allorquando l’Ufficio postale gli ha ritornato ineseguiti gli
ordini di pagamento datati 25 giugno, 2 luglio e 8 luglio 1996. Il blocco
illegale da parte dell’Autorità fiscale ha avuto come effetto di far emergere,
al momento del pignoramento, un saldo di Fr. 8’247.86. Questo saldo, se avesse
potuto effettuare gli usuali pagamenti per le sue spese private e
professionali, sarebbe stato inesistente. Il reclamante ha sostenuto che con il
pignoramento del conto corrente in questione gli è preclusa la possibilità di
far fronte al suo minimo di esistenza, calcolato dall’UEF in Fr. 2’939.--,
rilevato che ammontando le sue entrate mensili a Fr. 2’118.--, egli accusa un
ammanco di Fr. 821.-- al mese.
ha poi chiesto l’assistenza giudiziaria.
D. Lo
__________ non hanno presentato osservazioni particolari, mentre l’UEF di
Locarno ha confermato il suo operato.
E. Interrogato
formalmente __________ ha dichiarato di lavorare in proprio come pittore e di
avere alle sue dipendenze un operaio e un apprendista.
Considerata
la situazione economica attuale, riesce appena a pagare i suoi dipendenti,
senza tuttavia versare gli oneri sociali, che non potrà pagare fintanto che il
conto corrente postale in oggetto resta bloccato. Anche l’affitto del mese di
agosto è rimasto impagato. Dalla sua attività non ha alcun introito. Il reddito
indicato sulla dichiarazione fiscale 1995/96 si basa sugli anni 1993/1994.
F. Con
sentenza 15 aprile 1997 questa Camera ha stralciato dai ruoli il ricorso
considerando che in seguito alla dichiarazione di fallimento a far tempo dal 16
gennaio 1997, pronunciata dal Pretore di Locarno-Città con decreto 15 gennaio
1997, l’importo depositato sul conto corrente postale pignorato andava a far parte
degli attivi della massa fallimentare. La domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria formulata __________ è stata accolta, essendo
comprovato il suo stato d’indigenza e non potendosi negare che il ricorso aveva
prospettive di esito favorevole. Essendo la procedura di ricorso gratuita, al
ricorrente è stato concesso esclusivamente il gratuito patrocinio.
G. Contro
tale giudizio __________ si è aggravato alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale con ricorso 2 maggio 1997, postulando che il
suo conto corrente venisse dichiarato impignorabile e all’Ufficio esecuzione e
fallimenti ordinato di mettere a sua disposizione l’avere in conto.
H. In
accoglimento del ricorso, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale, con sentenza 23 giugno 1997, ha annullato la decisione
impugnata ed ha rinviato la causa a questa Camera per una nuova decisione nel
senso dei considerandi.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento
della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa
destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
b) Con
decreto 15 gennaio 1997 il Pretore di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento
del ricorrente a far tempo dal 16 gennaio 1997. La questione a sapere se
l’importo depositato sul conto corrente postale pignorato va a far parte degli
attivi della massa fallimentare, dipende dalla determinazione della sua pignorabiltà
ex art. 93 LEF (DTF 71 III 140).
c) Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
d) Ex
art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le
rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi
tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal
diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che
non siano impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a
giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento
del debitore e della sua famiglia.
La
limitazione quantitativa della pignorabilità di introiti consiste nel fatto che
può essere pignorata solo quella quota che non sia assolutamente necessaria al
sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 53 p. 175).
e) Il
ricorrente ha rilevato che il saldo di Fr. 8’247.86 risultante dal conto
corrente postale era dovuto al blocco del conto sul quale confluivano le sue
esigue entrate mensili, avvenuto nella seconda metà di giugno 1996 su ordine
dell’Ufficio esazione, e che in seguito al pignoramento non era più in grado di
far fronte alle sue spese correnti private e professionali. Come si evince
dalla narrativa fattuale sub B, il ricorrente al momento del pignoramento
percepiva mensilmente Fr. 1’118.-- dall’AI e Fr. 1’000.-- dall’assicurazione
contro gli infortuni, complessivamente Fr. 2’118.--, mentre il suo minimo di
esistenza è stato calcolato in Fr. 2’939.-- al mese. Da queste cifre emerge
pertanto chiaramente non solo che non vi era alcuna eccedenza pignorabile, ma
che __________ accusava ogni mese un ammanco di Fr.821.--, per cui non era in
grado di coprire il suo minimo vitale. L’importo emergente dal conto corrente
postale in oggetto, formatosi in seguito al blocco del conto, doveva pertanto
restare a disposizione del ricorrente al fine di permettergli di far fronte al
suo sostentamento.
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
il gravame va accolta, essendo comprovato il suo stato d’indigenza. Inoltre
visto l’esito del ricorso, risulta adempiuto anche il requisito delle
probabilità di esito favorevole del gravame. Ritenuta la particolarità della
fattispecie ed il complicarsi dell’iter procedurale, alla luce della formazione
del ricorrente, il patrocinio di un avvocato appare giustificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 5 settembre 1996 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è ordinato all’UEF di Locarno di procedere allo sblocco del conto
corrente postale n. __________ presso l’Ufficio dei conti correnti postale,
__________, intestato a __________
-
La
domanda di assistenza giudiziaria è accolta. Il ricorrente è posto al beneficio
del gratuito patrocinio dell’avv. __________
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - avv.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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