AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.106
Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00106
Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso d’incanto 23 giugno 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr. dallo Studio legale __________;
viste le osservazioni: - 10 luglio 1997 di __________;
11 luglio 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che __________ ha chiesto l’assistenza giudiziaria;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 2’485.60 interessi e spese compresi.
B. Con atto di pignoramento 26 marzo/15 aprile 1996 l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente un veicolo di marca __________
C. Il 23 giugno 1997 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ che l’incanto avrebbe avuto luogo il 14 luglio 1997.
D. Con atto 28 giugno 1997 il debitore si è aggravato contro l’avviso d’incanto, sostenendo che l’UE di Lugano ha dichiarato il 27 giugno 1997 al suo patrocinatore che il pignoramento sarebbe avvenuto nel marzo 1997, mese in cui a causa della procedura di divorzio era assente dall’abitazione coniugale. Il ricorrente ha affermato che sua moglie ha presenziato al pignoramento a sua insaputa. La notifica e la procedura di pignoramento sono avvenute senza che lui ne fosse venuto a conoscenza. L’avviso di pignoramento non gli è mai stato notificato. Di conseguenza l’incanto va annullato.
E. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato che il verbale di pignoramento, sottoscritto dalla moglie del ricorrente, non è stato compilato nel marzo 1997, bensì il 28 marzo 1996. Inoltre tutti gli atti sono stati spediti all’indirizzo del ricorrente in via __________ a __________.
F. In attesa dell’evasione del ricorso l’UE di Lugano ha sospeso l’incanto previsto per il giorno 14 luglio 1997.
G. Interrogato formalmente __________ ha dichiarato che nel marzo 1996 abitava ancora in via __________ con sua moglie __________. Egli ha lasciato l’appartamento coniugale nel dicembre 1996 e vi è tornato in aprile 1997, allorquando sua moglie ne è uscita. Nel 1995 vi è stato con sua moglie un tentativo di concilazione, tuttavia senza esito favorevole, seguito da un altro nel 1996. Già allora non vi era più comunicazione ed entrambi avevano un rappresentante legale. Il ricorrente ha affermato che il suo recapito postale era sempre in via __________, tuttavia sua moglie non gli consegnava la sua corrispondenza, anzi la distruggeva. Non ha ricevuto l’atto di pignoramento e non ricorda che gli sia stato consegnato l’avviso di pignoramento. Al pignoramento non era presente ed il verbale interno per le operazioni di pignoramento datato 28 marzo 1996 è stato firmato da sua moglie. Dal 1992 e fino al 15 maggio 1997 gestiva un bar, per cui era assente dall’abitazione coniugale da mattino a sera.
Considerato
in diritto:
Il ricorso in oggetto è tempestivo, il ricorrente essendosi aggravato il 30 giugno 1997 (data del timbro postale del ricorso) contro l’avviso d’incanto datato 23 giugno 1997.
a) Ex art. 64 cpv. 2 n. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 12 n. 19 p. 92).
Secondo l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP).
b) Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto l’avviso di pignoramento, di non essere stato presente al pignoramento e di non essere mai entrato in possesso dell’atto di pignoramento. Egli non ha tuttavia eccepito la mancata notifica del relativo PE, per cui va ritenuto che __________ era a conoscenza della procedura esecutiva promossa dalla creditrice nei suoi confronti. Dalle sue dichiarazioni risulta inoltre che nel 1996 egli abitava ancora con la moglie __________ in via __________ a __________, avendo lasciato l'appartamento coniugale solo il mese di dicembre 1996. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento datato 28 marzo 1998 si evince che il pignoramento è stato eseguito in presenza della moglie dell’escusso __________, la quale l’ha pure sottoscritto. Pertanto non solo il ricorrente, essendo a conoscenza della procedura esecutiva doveva attendersene il proseguimento, ma dalla documentazione agli atti risulta che l’avviso di pignoramento 27 marzo 1996 è stato correttamente inviato al suo indirizzo in __________ a __________, che il pignoramento è avvenuto in presenza di sua moglie e che l’atto di pignoramento è stato di nuovo correttamente spedito al predetto indirizzo. Pertanto gli atti esecutivi relativi al pignoramento in oggetto sono stati correttamente notificati. Se, come il ricorrente ha fatto valere, sua moglie non glieli ha consegnati, è questione che riguarda unicamente i rapporti interni tra i coniugi __________ Anzi, essendo il ricorrente a conoscenza della sua situazione coniugale, era suo compito predisporre in modo che venisse a conoscenza degli invii a lui destinati. La notificazione degli atti concernenti l’avviso d’incanto in questione va pertanto considerata corretta.
Il ricorso 28 giugno 1997 di __________ va quindi respinto.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con le proprie osservazioni va respinta. Infatti seppure il diritto al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss.; cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997), esso presuppone in ogni caso, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza della parte richiedente, anche che essa non sia in grado di far valere da sola le proprie ragioni. Orbene, per decidere se l’avviso d’incanto contestato è stato effettivamente emesso in seguito ad una procedura di pignoramento avvenuta ad insaputa del ricorrente, l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti. Se la creditrice ha ritenuto di dovere far capo ad un patrocinatore, non l’ha fatto per necessità oggettiva, ma solo per sua comodità.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 64 e 90 LEF
pronuncia
Il ricorso 28 giugno 1997 __________, __________ è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria 10 luglio 1997 1997 di __________, __________, è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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