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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.122
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00122
Lugano
26 gennaio 1998 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 5 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
presentata da
nell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa contro l’istante da
richiamata l’ordinanza
presidenziale 12/13 agosto 1997;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
__________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che
con atto 5 agosto 1997 __________ ha chiesto alla Pretura di Lugano la
restituzione del termine per poter far opposizione;
che
la Pretura di Lugano ha trasmesso l’istanza alla scrivente Autorità cantonale
di vigilanza, che l’ha ricevuta il 7 agosto 1997;
che
__________ ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del PE in esame solo il
31 luglio 1997. Il PE è stato notificato, in sua assenza, a sua madre, che non
l’ha avvertito. Egli ne è entrato in possesso per caso e contesta qualsiasi
debito nei confronti di __________;
che
con ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997 è stato fissato alla parte
precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette
l'opposizione tardiva dell'escusso;
che
l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di
rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato
istituito nel suo esclusivo interesse;
che
la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale
tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza
presidenziale 12/13 agosto 1997);
che
__________ non si è determinato;
che
siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione,
così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che
l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74
cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
- L'istanza
di restituzione del termine 5 agosto 1997 di __________, è accolta.
1.1. Di
conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 5 agosto 1997 da __________,
al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
1.2. L'UE
di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle
esecuzioni.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale
autorità cantonale di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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