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Numero d'incarto:
15.1997.124
Data decisione, Autorità:
06.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00124
Lugano
6 aprile 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’avviso
d’incanto 14 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dal
ricorrente contro
viste le osservazioni 8
agosto 1997 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede
contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 43’618.90 interessi e
spese compresi.
B. Con atto di
pignoramento 28 febbraio/21 aprile 1997 l’UEF di Locarno ha pignorato alla
debitrice diversi oggetti tra cui un’autovettura marca Nissan Micra, indicata
sul verbale di pignoramento con il no.1.
C. Con avviso d’incanto
14 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha comunicato alle parti che l’incanto degli
oggetti pignorati avrebbe avuto luogo il 10 settembre 1997 alle ore 14.30, ad
esclusione dell’oggetto indicato con il n. 1, ossia dell’autovettura. L’ufficio
ha allegato uno scritto della __________, datrice di lavoro di __________,
datato 26 giugno 1997, nel quale viene dichiarato che la debitrice deve
spostarsi dal proprio domicilio al posto di lavoro con l’auto perché spesso
deve trasportare merce nelle filiali.
D. Contro l’avviso
d’incanto si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che l’escussa
avrebbe dovuto interporre ricorso entro 10 giorni dalla notifica del verbale di
pignoramento, che elencava tra i beni pignorati anche la vettura in oggetto. Non
essendo stato interposto né ricorso, né rivendicazione ex art. 106/107 LEF, il
verbale è divenuto definitivo. L’UEF di Locarno non poteva pertanto annullare,
sulla base di una dichiarazione della datrice di lavoro, un pignoramento
divenuto definitivo. Tanto più che al creditore non è stata data la possibilità
di esprimersi in merito.
E. Delle osservazioni dell’UEF
di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Ex art. 22 LEF
l’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità, anche quando la
decisione non sia stata impugnata (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 65 p. 178).
a) Ex art. 92 n. 3 LEF
sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri , in
quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della
professione.
Anche l’automobile, che
occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso
di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Amonn/Gasser, op. cit. §
23 n. 27 p. 170).
b) Dal calcolo per il
pignoramento di salario eseguito il 26 giugno 1997 dall’UEF di Locarno risulta
che la debitrice lavora presso la __________ e che percepisce un salario di Fr.
3’000.-- al mese. Agli atti risulta, oltre alla predetta dichiarazione 26
giugno 1997 della __________, un’ulteriore attestazione della stessa, datata 30
luglio 1997, in cui è stato dichiarato che “la signora __________ necessita
della propria automobile in quanto negli accordi presi al momento
dell’assunzione è compreso il trasporto della merce dalla centrale di
__________ a quella di __________, dove la signora __________ si reca tutti i
giorni per svolgere la sua attività di venditrice. L’indennità per il trasporto
della merce è compresa nello stipendio”. Da queste dichiarazioni emerge
pertanto che l’automobile oggetto del presente ricorso occorre alla debitrice
per svolgere la sua professione e per conseguire un reddito. Di conseguenza
l’autovettura Nissan Micra costituisce per __________ strumento di lavoro ex art.
92 n. 3 LEF, per cui, nonostante l’atto di pignoramento 28 febbraio/21 aprile
1997 con cui era stata pignorata sia rimasto inimpugnato, la sua
impignorabilità va rilevata d’ufficio. L’avviso d’incanto 14 luglio 1997 dell’UEF
di Locarno è pertanto corretto.
- Il ricorso 15 luglio
1997 di __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 22 e 92 n. 3 LEF
pronuncia
-
Il ricorso 15 luglio
1997 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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