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Numero d'incarto:
15.1997.17
Data decisione, Autorità:
17.02.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00017
Lugano
17 febbraio 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla denuncia 30 gennaio 1997 di
contro l'operato dell'UEF di Locarno
nell'esecuzione n. __________ promossa
contro
in
materia di decisioni nulle ex art. 22 LEF (nullità di attestato di carenza di
beni);
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
__________ procede contro __________ con precetto esecutivo n.__________ dell'UEF
di Locarno per Fr. 17'304.-- oltre accessori;
che
__________ ha interposto tempestiva opposizione;
che
__________ ha chiesto con istanza 30 agosto 1995 al Pretore di Locarno-Città il
rigetto provvisorio dell'opposizione;
che
il Pretore di Locarno-Città ha accolto con sentenza 25 gennaio 1996 l'istanza
di __________ e rigettato l'opposizione in via provvisoria per Fr. 17'304.--
oltre accessori;
che
il 5 febbraio 1996 __________ ha tempestivamente appellato la sentenza pretorile;
che,
benché fosse pendente appello, il 16 settembre 1996 la Cancelleria della Pretura
di Locarno-Città ha attestato che la sentenza 25 gennaio 1996 (inc. R
__________) in re __________ è cresciuta in giudicato;
che
sulla base di siffatta erronea attestazione l'UEF di Locarno ha emesso il 16
ottobre 1996, a favore di __________ e a carico di __________, l'attestato di
carenza di beni a seguito di pignoramento per Fr. 18'103.50;
che
con sentenza 10 gennaio 1997 questa Camera ha accolto l'appello di __________,
riformando il giudizio pretorile nel senso che l'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione di __________ è stata respinta, con il carico di tassa di
giustizia e indennità dei due gradi di giudizio a carico della precettante;
che
con denuncia 30 gennaio 1997 __________ ha segnalato l'incongruenza della
sentenza 10 gennaio 1997 di questa Camera con il pregresso attestato di carenza
di beni, peraltro chiesto e ottenuto benché la parte creditrice sapesse o
dovesse sapere che la procedura d'appello fosse ancora pendente;
che
nel caso di specie si applica la LEF nella formulazione in vigore fino al 31
dicembre 1996, l'attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento per Fr.
18'103.50 essendo stato emesso dall'UEF di Locarno il 16 ottobre 1996;
che
all'Autorità cantonale di vigilanza compete l'intervento d'ufficio in caso di
provvedimenti o atti radicalmente nulli, ritenuto che siffatto intervento può
darsi anche a seguito di reclamo irricevibile (ad esempio per tardività): è
principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e
dottrina - anche se la previgente LEF non lo menzionava espressamente, a
differenza di quanto ora avviene con il nuovo art. 22 LEF sulla nullità - che
vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti
non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non
noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la
sanzione della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr.
Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza
in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.42 e nota 6);
che
l'attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento è stato emesso dall'UEF
di Locarno il 16 ottobre 1996 nell'esecuzione n. __________ benché ancora non
fosse stata tolta l'opposizione con sentenza cresciuta in giudicato;
che
siffatto attestato di carenza di beni viola in tutta evidenza prescrizioni
emanate nell'interesse pubblico, come la precettante peraltro doveva sapere per
il fatto che il giudizio pretorile era stato impugnato dall'escussa;
che
l'attestato di carenza di beni - emesso senza che sia stata previamente tolta
l'opposizione - va di conseguenza dichiarato nullo, mentre l'esecuzione resta
pendente nel senso che l'opposizione è per ora mantenuta in conformità della
sentenza 10 gennaio 1997 di questa Camera (inc. n. 14.96.05);
che
prima facie non risultano a carico dell'UEF di Locarno censure di sorta,
l'emissione dell'attestato di carenza di beni essendo stata determinata da
errata domanda della precettante, peraltro fondata su errata attestazione di
crescita in giudicato rilasciata dalla Cancelleria della Pretura di Locarno-Città;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA
- La
denuncia 30 gennaio 1997 __________ è evasa nel senso che l'attestato di
carenza di beni per Fr. 18'103.50 nell'esecuzione n. __________, emesso il 16
ottobre 1996 dall'UEF di Locarno a carico di __________, e a favore di
__________ è dichiarato nullo.
1.1. È
fatto ordine a __________ di retrocedere all'UEF di Locarno l'originale
dell'attestato di carenza di beni annullato.
1.2. È
fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere alle scritturazioni di rettifica.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione:
Pretura di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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