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Numero d'incarto:
15.1997.186
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00186
Lugano
8 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 ottobre 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio
contro il verbale di pignoramento 15 settembre 1997 nell'esecuzione n.
__________, promossa dalla ricorrente nei confronti di
rappr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 13 luglio 1995 veniva notificato ad ____________________ il precetto
esecutivo n.__________ UEF di Bellinzona con il quale __________ chiedeva il
pagamento dell’importo di fr.300’000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre
1990.
B. Con
sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n.__________, limitatamente
all’importo di fr. 220’000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 __________ ha
chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto il 21 dicembre
1995 il pignoramento provvisorio.
C. Il
29 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio
dell’immobile part. __________ RFD di __________ intestato al debitore. Su
richiesta della creditrice l’Ufficio ha eseguito il pignoramento complementare
del salario dell’escusso per l’importo di fr. 1’100.-- mensili a far tempo
dall’ottobre 1997.
D. Con
ricorso 3 ottobre 1997 la creditrice si aggrava contro il verbale di
pignoramento asseverando che l’Ufficio avrebbe omesso di pignorare le cartelle
ipotecarie gravanti il fondo di proprietà dell’escusso. Chiede quindi che
vengano pignorate le seguenti cartelle ipotecarie gravanti la part.__________
RFD di __________:
CI al portatore di fr. 450’000.-- in I rango,
CI al portatore di fr. 50’000.-- in II rango,
CI al portatore di fr. 50’000.-- in III rango,
CI al portatore di fr. 120’000.-- in IV rango,
CI al portatore di fr. 200’000.-- in V rango.
E. Nelle
sue osservazioni l’escusso chiede la reiezione del ricorso affermando di non
essere in possesso di alcuna cartella ipotecaria gravante l’immobile pignorato.
In particolare egli contesta l’affermazione della creditrice secondo cui egli
sarebbe ancora in possesso della CI di fr. 200’000.--. Tale cartella ipotecaria
sarebbe stata ceduta dai genitori del debitore all’altro figlio __________.
F. Con
osservazioni 29 ottobre 1997 l’UEF di Bellinzona comunica di aver pignorato in
data 16 ottobre 1997 la CI di fr. 200’000.-- gravante in V rango la part.
__________ RFD di __________. Si oppone comunque all’accoglimento del ricorso,
in quanto le richieste della ricorrente sarebbero eccessive e condurrebbero, in
caso di pignoramento d’immobili, ad un conseguente pignoramento di tutti i
relativi oneri ipotecari.
Considerando
in diritto: 1. Il
debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per
un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv.1
cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite
dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze
penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la
possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli
sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. E. Brugger, SchKG,
Schweizerische Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, art. 91 LEF n.29).
-
Se
il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni,
il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro
l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento
complementare (cfr. E. Brugger, op. cit., art. 91 LEF n.30, BlSchK 1977, p.53
). L’occultamento di valori patrimoniali in una esecuzione in via di
pignoramento permette al creditore di domandare al giudice la dichiarazione di
fallimento senza preventiva esecuzione (cfr. art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 91). Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il
possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
-
Nel
caso di specie possessore della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento e
quindi presunto proprietario in assenza di elementi di segno contrario risulta
essere, sulla base delle dichiarazioni dell’escusso, del fratello __________,
nonché del legale di quest’ultimi, __________. Alla luce di tali risultanze la
cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- non può essere pignorata, in quanto non
di proprietà dell’escusso.
Se
la creditrice ritiene contrarie al vero le dichiarazioni dell’escusso, potrà
trovare eventuale tutela nelle appropriate sedi penali, alle quali d’altronde
rinvia l’art. 91 LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di
questa Camera.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 91 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 ottobre 1997 di __________, è respinto.
-
E’
annullato nell’esecuzione n.__________ il pignoramento complementare 16 ottobre
1997 della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il
mappale n. __________ RFD di __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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