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Numero d'incarto:
15.1997.193
Data decisione, Autorità:
25.11.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00193
Lugano
25 novembre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 novembre 1997 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento 22 ottobre 1997 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
patr.
dallo Studio legale __________
rilevato che con decreto
presidenziale 4 novembre 1997 al ricorso non è stato concesso effetto
sospensivo;
viste le osservazioni: -
13 novembre 1997 di __________
17 novembre 1997 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede contro __________ per l’incasso d di Fr. 5’955.95 oltre interessi e
spese. Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il
rigetto. Con sentenza 3 marzo 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5, ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ per Fr.
5’955.95 oltre interessi e spese sulla base di un decreto cautelare emesso il
27 settembre 1996. Il 17 ottobre 1997 la medesima Pretura ha certificato la
crescita in giudicato della predetta sentenza di rigetto dell’opposizione.
B. In
seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE
di Lugano ha emesso il 22 ottobre 1997 la comminatoria di fallimento che è
stata notificate all’escussa il 25 ottobre 1997.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________, sostenendo
che il 17 luglio 1997 la creditrice ha presentato un’istanza per l’incasso
degli stessi alimenti arretrati e di alimenti correnti presso la Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 6. L’udienza di contraddittorio è stata due volte
rinviata. Secondo il ricorrente la richiesta di pagamento dello stesso credito
presso due istanze diverse è inammissibile, per cui la procedura in esame deve
essere sospesa fino alla conclusione della procedura di divorzio pendente tra
le parti.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito concernenti la procedura di
divorzio pendente tra le parti (cfr. narrativa sub C). La comminatoria di
fallimento è stata emessa correttamente dall’UE di Lugano sulla base della
sentenza 3 marzo 1997 di rigetto definitivo dell’opposizione, cresciuta in
giudicato. Nella misura in cui la pretesa della creditrice verrà soddisfatta
nell’ambito della presente procedura, si ridurrà la pretesa che il ricorrente
ha dichiarato essere stata fatta valere per lo stesso importo oltre che per
alimenti correnti con istanza 17 luglio 1997. Ne consegue la reiezione del
ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di
vigilanza, atteso che la parte escussa, se del caso, doveva far valere le sue
allegazioni nella procedura di merito davanti alla Pretore.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 novembre 1997 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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