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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.193
Data decisione, Autorità: 25.11.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00193
Lugano 25 novembre 1997 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 22 ottobre 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr. dallo Studio legale __________
rilevato che con decreto presidenziale 4 novembre 1997 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni: - 13 novembre 1997 di __________
17 novembre 1997 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso d di Fr. 5’955.95 oltre interessi e spese. Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 3 marzo 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ per Fr. 5’955.95 oltre interessi e spese sulla base di un decreto cautelare emesso il 27 settembre 1996. Il 17 ottobre 1997 la medesima Pretura ha certificato la crescita in giudicato della predetta sentenza di rigetto dell’opposizione.
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 22 ottobre 1997 la comminatoria di fallimento che è stata notificate all’escussa il 25 ottobre 1997.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________, sostenendo che il 17 luglio 1997 la creditrice ha presentato un’istanza per l’incasso degli stessi alimenti arretrati e di alimenti correnti presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6. L’udienza di contraddittorio è stata due volte rinviata. Secondo il ricorrente la richiesta di pagamento dello stesso credito presso due istanze diverse è inammissibile, per cui la procedura in esame deve essere sospesa fino alla conclusione della procedura di divorzio pendente tra le parti.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito concernenti la procedura di divorzio pendente tra le parti (cfr. narrativa sub C). La comminatoria di fallimento è stata emessa correttamente dall’UE di Lugano sulla base della sentenza 3 marzo 1997 di rigetto definitivo dell’opposizione, cresciuta in giudicato. Nella misura in cui la pretesa della creditrice verrà soddisfatta nell’ambito della presente procedura, si ridurrà la pretesa che il ricorrente ha dichiarato essere stata fatta valere per lo stesso importo oltre che per alimenti correnti con istanza 17 luglio 1997. Ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, se del caso, doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti alla Pretore.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 1997 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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