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Numero d'incarto:
15.1997.22
Data decisione, Autorità:
14.02.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00022
Lugano
14 febbraio 1997
/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Giani, quest'ultimo in sostituzione
del giudice Zali assente
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 gennaio 1997 di
contro l’operato dell’UEF di Leventina
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
da
contro
in materia di revoca
dell'aggiudicazione per mora dell'aggiudicatario;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO
IN DIRITTO
che il 15 novembre 1996 il
fondo n. __________ nel Comune di __________ di proprietà di __________ è stato
aggiudicato ai pubblici incanti per Fr. 216'000.-- a __________;
che
per il punto 10 delle condizioni d'asta l'aggiudicatario deve versare al
momento dell'aggiudicazione quale acconto Fr. 20'000.-- a contanti
o mediante assegno bancario, come pure Fr. 3'000.-- per spese di realizzazione
e trapasso;
che
il saldo deve essere versato entro un mese, con interessi al 5% dal giorno
dell'aggiudicazione;
che
l'aggiudicatario ha omesso di versare il residuo a saldo di fr. 191'000.--;
che
con provvedimento 13 gennaio 1997 l'UEF di Leventina ha annullato
l'aggiudicazione per mora dell'aggiudicatario ex art. 143 cpv.1 LEF e 63 cpv.1
ORF;
che
siffatto provvedimento è stato iscritto a verbale e comunicato in forma scritta
all'aggiudicatario ex art. 63 cpv.1 ORF;
che
l'UEF di Leventina ha ordinato, in conformità dell'art. 64 ORF, la
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale __________ del bando del
"nuovo incanto in seguito a mora dell'aggiudicatario nel pagamento del
prezzo";
che
__________ con lettera 21 gennaio 1997 riferita al bando di nuovo incanto
pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale ha reso noto all'UEF di Leventina di:
-
aver
rinunciato a pagare il residuo a saldo "in seguito ai fatti che sono sorti
durante la domanda per l'apertura del grotto";
-
chiedere
una "nuova pubblicazione ove sia dichiarata la parte di costruzione
abusiva";
che
__________ ha prodotto le lettere 27 novembre e 6 dicembre 1996 dell'Ufficio
cantonale dei permessi e dei passaporti, da cui risulta che nell'esercizio
pubblico sono indispensabili lavori di miglioria per renderlo conforme alle
norme igienico-sanitarie e che per la sua apertura occorre l'autorizzazione
scritta dell'autorità amministrativa;
che
con provvedimento 23 gennaio 1997 l'UEF di Leventina ha fissato a __________ un
termine di dieci giorni ex art. 7 cpv.5 LPR per rimediare alle carenze
procedurali, segnatamente per trasmettere il gravame in 8 copie (art. 7 cpv.1 e
5 LPR), con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in
considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile;
che
__________ non ha attuato gli adempimenti procedurali, segnatamente ha omesso
di trasmettere il numero di copie richieste (otto);
che
siffatta omissione, preceduta dalla rituale comminatoria di declaratoria di irricevibilità
ex combinati cpv.1 e 5 dell'art. 7 LPR, determina la reiezione in ordine del
ricorso (cfr. CEF 5 settembre 1994 in re A. F. u. V. A. c. H. A. cons.7; CEF 20
aprile 1994 in re O. L. c. B. K.; CEF 14 febbraio 1994 in re D. A.; Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, in: RDAT I-1996, p.282, n.3.1.1);
che
abbondanzialmente va rilevato che il ricorso, ove fosse stato ricevibile,
sarebbe stato respinto, atteso che:
-
il
ricorrente ammette di non aver versato il residuo a saldo;
-
il
fondo è stato venduto con l'espressa menzione al punto 14 delle condizioni
d'asta che "ogni garanzia è esclusa";
-
l'aggiudicazione
era da revocare ex combinati art. 143 LEF e 63 cpv.1 ORF;
-
non ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione resa con provvedimento 13
gennaio 1996;
- la
nuova pubblicazione del bando è atto dovuto se si dà, come nel caso di specie,
pregressa revoca per mora dell'aggiudicatario nel pagamento del prezzo;
che
l'UEF di Leventina si è correttamente determinato in conformità dei principi
del diritto esecutivo;
che
il ricorso va dichiarato irricevibile, a prescindere dalla sua infondatezza nel
merito;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 143 cpv.1 LEF; 63 e 64 ORF; 7
cpv.1 e 5 LPR;
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 21 gennaio 1997 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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