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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.23
Data decisione, Autorità:
19.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00023
Lugano
19 agosto 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera
nell'esecuzione
n. __________ dell'11/13 novembre 1996 promossa contro
in
materia di prosecuzione dell'esecuzione;
RITENUTO
IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
il 29 luglio 1996 __________ ha emanato la decisione amministrativa che ha
fissato in Fr. 2'959.20 l'importo scoperto a carico di __________ a titolo di
premi assicurativi impagati;
che
dagli atti non risulta se la decisione amministrativa è stata impugnata;
che
__________ ha formulato l'8 ottobre 1996 la domanda d'esecuzione;
che
l'11 novembre 1996 l'UEF di Riviera ha emesso il PE contro __________ per Fr.
2'959.20 oltre accessori;
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
il 27 novembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione,
sostenendo che il credito è stato accertato da decisione amministrativa asserita
cresciuta in giudicato;
che
con provvedimento 12 dicembre 1996 l'UEF di Riviera ha respinto la domanda di
prosecuzione, atteso che la procedura speciale di rigetto in materia di
assicurazioni sociali è possibile solo se la decisione amministrativa è successiva
all'opposizione al precetto esecutivo;
che
con ricorso 16 gennaio 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del
provvedimento 12 dicembre 1996, atteso che "siccome la legge non
stabilisce in quale momento debba essere emanata una decisione, l'assicuratore
ha la libertà di scegliere quando emanare una decisione, se in epoca successiva
o precedente l'esecuzione" e che siffatto modo di procedere "viene accettato
dagli uffici di esecuzione situati fuori del Cantone Ticino";
che
il provvedimento 12 dicembre 1996 dell'UEF di Riviera è pervenuto alla
precettante, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, il 17 dicembre 1996
(cfr. timbro d'entrata);
che
ex art. 17 cpv.2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
per effetto delle ferie di Natale il termine di ricorso di dieci giorni è
giunto a scadenza lunedì 13 gennaio 1997;
che
__________ ha presentato il ricorso in data 16 gennaio 1997;
che
il gravame è di conseguenza irricevibile per tardività;
che,
in via abbondanziale, il ricorso sarebbe comunque stato respinto atteso che:
-
il
diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di
essere giudice in causa propria;
-
l'istituto,
contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di
approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites
et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition
par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques
Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron,
nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza
un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili
vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure,
di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
-
l'eccezione
si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
-
siffatta
base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4
LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
-
analoga
base legale vi è ora nell'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
-
la
precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a
determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di
specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione
amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF
121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
-
il
precetto esecutivo (emesso l'11 novembre 1996) è nel caso di specie successivo
alla decisione amministrativa resa dal__________ (29 luglio 1996);
-
in
tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è inidoneo a rigettare
l'opposizione a un precetto esecutivo non ancora emesso;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 80,
85, 86 e 88 LAMal
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 16 gennaio 1997 __________ è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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