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Numero d'incarto:
15.1997.34
Data decisione, Autorità:
10.09.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00034
Lugano
10 settembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Roveri, vicecancelliere
vista
l'istanza 25 febbraio 1997 del'UEF di Locarno tendente a far determinare il
modo di realizzazione dell'interessenza ex art. 132 LEF spettante all'escussa
patr.
dall'avv. __________
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
Comunione
ereditaria di cui farebbe parte, oltre l'escussa, anche
nelle
tre esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’UEF di Locarno
promosse contro __________ dai creditori:
__________ patr.
dall'avv. __________
Comune
di __________ (esecuzione n. __________, preceduta dal sequestro n.
__________; esecuzione n. __________, preceduta dal sequestro n. __________);
accertato
che le tre esecuzioni si fondano su tre pregressi sequestri che hanno
determinato il sequestro dei "diritti e ragioni spettanti all'escussa
__________ nella Comunione ereditaria fu __________, composta di: __________
nata __________ e __________ ", rispettivamente - con formulazione
equivalente - il sequestro dei "diritti ereditari spettanti alla debitrice
__________ nata __________ nella successione relitta dal defunto __________,
deceduto il __________, in particolare i beni immobili di cui alle particelle
n. __________ e __________ RFD di __________, intestati al defunto";
preso atto dell'esito interlocutorio
dell'esperimento di conciliazione dell'8 maggio 1996;
richiamati
gli atti interlocutori e inconcludenti - conseguenti all'esperimento di
conciliazione - 31 maggio 1996 dell'avv. __________ 3 giugno 1996 dell'UEF di
Locarno e 3 luglio 1996 dell'avv. __________;
atteso
che il provvedimento 23 settembre 1996 dell'UEF di Locarno, con cui l'organo
d'esecuzione ha invitato gli interessati a formulare entro dieci giorni le loro
proposte sulle misure di realizzazione dell'interessenza ereditaria
dell'escussa, non ha sortito effetto alcuno;
visto lo
scritto 26 settembre 1996 dell'avv. __________ postulante in sostanza
l'intestazione del mappale n. __________ RFD di __________ ad __________, quale
legataria;
richiamata
la lettera 3 ottobre 1996 dello Studio avv. __________ che conclude nel senso
dello sblocco del mappale n. __________ RFD di __________ a favore dell'unico
erede __________, mentre il mappale n. __________ deve essere intestato alla
legataria";
atteso
che il testamento 12 gennaio 1987 di __________, pubblicato il 2 aprile 1987
dal notaio avv. __________, ha designato unico erede il figlio __________, con
legataria __________ - ora __________ - non figlia del defunto ma della sua ex
moglie __________ div. __________, da cui aveva divorziato nel __________;
richiamata
la sentenza 10 maggio 1988 del Pretore di Locarno-Campagna che ha pronunciato:
"1. Il
legato a favore della convenuta __________ nella successione del defunto
__________ è ridotto a un importo di fr. 141'000.--, il legato del bosco a
__________ di fr. 12'035.-- rimanendo inalterato, le imposte di successione
restando a carico dell'attore __________ ";
vista
l’istanza 25 febbraio 1997 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza ex art. 132 LEF spettante all’escussa,
con il rilievo che "a seguito di quanto emerso in occasione della riunione
dell'8 maggio 1996 nonché delle successive comunicazioni presentate dalle parti
interessate, vi preghiamo di precisarci se le relative procedure esecutive
debbano essere eventualmente annullate d'ufficio";
accertato
che __________ - legataria limitatamente "a un importo di fr. 141'000.-- e
al bosco a __________ di fr. 12'035.--" (cfr. dispositivo n.1 della
sentenza 10 maggio 1988 del Pretore di Locarno-Campagna) - non è membro della
comunione ereditaria fu __________, il cui unico erede è __________;
rilevato
che viene quindi a mancare il presupposto dell'esistenza di una quota, a favore
della parte escussa, di un'eredità (successione) indivisa (art. 132 cpv.1 LEF e
1 cpv.1 ODC) e pertanto non si può far luogo alla procedura ex Ordinanza del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione, del 17 gennaio 1923 (cfr. Raymond L. Bisang, Die Zwangsverwertung von
Anteilen an Gesamthandschaften, Zurigo 1978, p.92 ss.; Eugen Spirig, Einigungsverhandlung,
in: BlSchK 1977 p.109; Magdalena Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen
an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der kantonalen Betreibungsbehörden,
in: BlSchK 1975 p.97; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 all'art. 132 LEF, p.430-431);
accertata
l'irricevibilità dell'istanza 25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno, va
evidenziato in via abbondanziale e a futura memoria che le tre esecuzioni
contro __________ si fondano - per la competenza ratione loci degli organi
d'esecuzione ticinesi - su tre sequestri, le cui prosecuzioni non hanno sortito
effetto alcuno, essendo stata più volte sequestrata un'interessenza in
un'eredità indivisa che successivi accadimenti hanno dimostrato come non
esistente: detto altrimenti, non può darsi esecuzione di sequestri non aventi
per oggetto beni della debitrice sequestrata;
rilevato,
pure in via abbondanziale, che non vi è spazio per una conversione dell'oggetto
del sequestro da un'interessenza in un'eredità indivisa ad una pretesa di
natura obbligatoria della legataria nei confronti dell'eredità indivisa,
rispettivamente dell'unico erede, ostandovi - per gli omessi gravami ex art. 17
LEF da parte degli interessati contro i verbali di sequestro - la declaratoria
di caducità dei sequestri, implicita per l'impossibilità di pratica attuazione
dei decreti pretorili di sequestro a questo stadio di procedura;
ribadito
altresì, a futura memoria, che il domicilio ginevrino di __________ esclude ora
- in conformità dell'art. 46 cpv.1 LEF - la competenza ratione loci degli
organi esecutivi ticinesi, le esecuzioni dovendo riprendere dall'inizio al foro
ginevrino;
PRONUNCIA:
-
L'istanza
25 febbraio 1997 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
-
Intimazione
all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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