AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.37
Data decisione, Autorità: 06.10.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00037
Lugano 6 ottobre 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dallo
rappr. dall'__________
in materia di avviso di pignoramento;
viste le osservazioni 5 marzo 1997 dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che lo Stato del Cantone Ticino procede contro __________ con precetto esecutivo emesso il 25 aprile 1996 per Fr. 160.-- oltre accessori per il titolo di "multa, tassa di diffida e tassa diffida pagamento";
che l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che l'opposizione è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo di Balerna con sentenza 24 settembre 1996 cresciuta in giudicato;
che il precettante ha chiesto la prosecuzione con domanda 30 settembre 1996;
che con provvedimento (avviso di pignoramento) 15 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio ha reso noto all'escussa che il 18 febbraio 1997 si procederà al pignoramento;
che il Giudice di pace ha precisato che a __________ vi è presso il suocero dell'escussa __________ una camera a disposizione di __________ e di suo marito __________;
che con tempestivo reclamo (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 l'escussa ha chiesto di annullare l'avviso di pignoramento, protestate spese e ripetibili, atteso che __________ non è stata citata dal giudice di pace e nemmeno le è stata intimata la sentenza di rigetto;
che l'escussa non ha impugnato il giudizio del giudice di pace nemmeno dopo che ne ha potuto prendere visione in questa sede ricorsuale, a prescindere dal fatto che nemmeno allega che la pretesa dedotta in esecuzione non sussista;
che il Giudice di pace ha reso noto con atto 7 febbraio 1997 di avere notificato citazione e sentenza all'escussa presso il suocero a __________;
che l'opposizione è stata tolta con sentenza giudiziale che non è stata oggetto di impugnativa;
che l'escussa rimprovera al Giudice di pace di non averla citata correttamente e di aver notificato la sentenza in termini processualmente carenti;
che per l'art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione e fallimento per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale;
che, in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di ricorso all’autorità di vigilanza mentre è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario (ad esempio: la dichiarazione di fallimento, il sequestro, il rigetto -tanto provvisorio che definitivo- dell’opposizione);
che l'organo d'esecuzione e l'Autorità cantonale di vigilanza non sono legittimati a sindacare il giudizio del giudice del rigetto (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.276, n. 2.1.1. a);
che l'UEF di Mendrisio, ricevuta la domanda di prosecuzione accompagnata dalla decisione giudiziale di rigetto definitivo dell'opposizione, rimasta inimpugnata, ha correttamente emesso l'avviso di pignoramento ex LEF 90 a valere quale atto dovuto;
che il ricorso va di conseguenza respinto;
che questo giudizio di natura amministrativa non può né deve esprimersi sul pronunciato di rigetto del primo giudice;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 cpv.1 e 90 LEF,
PRONUNCIA
Il ricorso 6 febbraio 1997 di __________ attualmente in carcere a __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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