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Numero d'incarto:
15.1997.45
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00045
Lugano
26 gennaio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 novembre 1996 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF
di Locarno e meglio contro la decisione 20 novembre 1996
con la
quale l’Ufficio, nell’ambito della liquidazione dell’eredità giacente
__________ rifiutava d’inventariare una presunta pretesa della massa nei
confronti dei comproprietari della part. n. __________ RFD __________;
viste le
osservazioni 10 marzo 1997 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 19 giugno 1995, con complemento il 21 giugno 1995, l’ing. __________
notificò nell’ambito della liquidazione dell’eredità giacente __________ il
proprio credito all’UEF di Locarno. Nel contempo egli attirò l’attenzione
dell’ufficio sul contenuto dei contratti immobiliari conclusi nel 1987 con il
signor __________. La situazione è così riassunta :
-
Con
contratto del 21 agosto 1987 il signor __________ ha venduto all’ing.
__________ le part. N. __________, __________ e __________ RFD . Con
quello stesso contratto il signor __________ si è impegnato a cedere all’ing.
__________ anche una superficie di circa 140 m2 destinata alla formazione di 6
posteggi, da scorporare dalla part.n. (comproprietà coattiva ). Il
valore di questo scorporo era già compreso nel prezzo di vendita dei tre fondi
.
-
Con
contratto del 14 settembre 1987, in esecuzione del contratto del mese
precedente e sulla base del piano di mutazione n.__________ del 2 settembre
1987, il signor __________ ha venduto all’ing. __________ la part. n.
__________ di nuova formazione.
-
La
domanda d’intavolazione della nuova part. N. __________ fu respinta
dall’ufficio dei registri poiché “ necessita provvedere allo svincolo di mq 120
formanti la nuova part. __________ da tutti i gravami ipotecari iscritti sui
fondi principali della coattiva “. Di conseguenza non fu nemmeno possibile
iscrivere il trapasso di proprietà a nome dell’ing. __________. La maggioranza
dei comproprietari avevano autorizzato l’operazione. L’opposizione di tre di
essi tuttavia la bloccò.
B. Sempre
nelle notifiche del giugno 1995 si rilevava che sussiste un diritto del sig.
, e ora della massa, a ottenere il trasferimento della part.n..
Si aggiungeva pure che quel diritto costituisce un attivo della massa da
realizzare per poi adempiere gli obblighi assunti dal signor __________ nei
confronti dell’ing. __________. Nella notifica si suggeriva di interpellare gli
interessati per la ricerca della di una soluzione amichevole. Altrimenti
l’amministrazione avrebbe dovuto realizzare l’attivo o almeno porre in cessione
il diritto di agire nei confronti degli acquirenti dei fondi che costituiscono
la part. N. __________.
C. Con
scritto 20 novembre 1996 l’amministrazione dell’eredità giacente ha deciso che
la richiesta dell’ing. __________ concerne un diritto inesistente che non può
pertanto essere inventariato e, di conseguenza, eventualmente offerto in
cessione ai creditori. L’UEF di Locarno ha motivato la sua decisione con il
fatto che, mancando il consenso di alcuni comproprietari, non si sarebbe
comunque potuto ottenere il trasferimento della part. N.__________ di nuova
formazione.
D. Con
tempestivo ricorso 29 novembre 1996 l’ing. __________ ha impugnato la decisione
dell’UEF di Locarno sostenendo che quest’ultimo ha oltrepassato le proprie
competenze. Egli sostiene che non tocca all’amministrazione del fallimento
decidere, sotto il profilo del diritto materiale, se un determinato credito o
diritto, del quale è chiesto l’inserimento nell’inventario, sussista o meno. L’
ufficio dovrebbe quindi limitarsi a verificare se si tratti di pretese che, se
confermate, possano aumentare l’attivo fallimentare. Nel dubbio l’ufficio
dovrebbe inserire la pretesa nell’inventario e proporre alla seconda adunanza
di rinunciare a farla valere con susseguente offerta in cessione. L’ing.
__________ chiede quindi che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di
completare, per quanto necessario, l’accertamento sull’attivo costituito dalle
pretese nei confronti dei comproprietari della part. N. __________ RFD
__________, e di inventariare tale pretesa, dando la facoltà ai creditori in
caso di rinuncia della massa, di chiederne la cessione.
E. Con
osservazioni 10 marzo 1997 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del ricorso
ribadendo che l’eredità giacente __________ non vanta alcuna pretesa nei
confronti dei comproprietari della part. N. __________ RFD __________ tale da
poter essere inventariata e ceduta ai sensi dell’art. 260 LEF .
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di
quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Ove sia controverso
se un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei fallimenti deve attenersi
alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa
( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l’opportunità di far valere, a
nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non
all’amministrazione del fallimento (E. Brugger, SchKG, Schweizerische Gerichtspraxis
1946 - 1984, Adligenswil 1984, ad art. 260 LEF n. 50 ).La cessione o l’offerta
di cessione di pretese della massa deve essere preceduta da una decisione della
massa sulla sua rinuncia di farle valere, in modo da consentire a tutti i
creditori di esprimersi in merito ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrecht, Berna 1997, § 47 n.44, p.385 ). Contro il rifiuto
dell’amministrazione del fallimento d’inventariare un bene, o un diritto, è
data ai creditori la facoltà di ricorrere all’autorità di vigilanza (cfr. DTF
114 III 22; DTF 64 III 36 )
-
Nel
provvedimento impugnato l’Ufficio ha rifiutato d’inventariare la pretesa nei
confronti dei comproprietari della part. N.__________ RFD __________,
sostenendo che l’eredità giacente __________ non vanta alcuna pretesa tale da
poter essere inventariata e ceduta ai creditori giusta l’art. 260 LEF. In tal
modo l’UEF di Locarno ha oltrepassato le proprie competenze anticipando un
giudizio di merito, e inoltre ha privato i creditori della loro facoltà di
esprimersi sulla pretesa in oggetto. L’Ufficio avrebbe dovuto, su indicazione
dei creditori, segnatamente dell’ing. __________, inventariare la presunta
pretesa e sottoporla ai creditori.In caso di eventuale rinuncia della massa
avrebbe dovuto metterla in cessione conformemente all’art. 260 LEF. Omettendo
di seguire questa procedura, l’UEF di Locarno ha pregiudicato i diritti dei
creditori dell’eredità giacente __________, e quindi il ricorso merita
parziale accoglimento. Le richieste del ricorrente circa l’eventuale rinuncia
della massa a far valere la pretesa in questione e la sua cessione giusta l’art.
260 LEF, non possono essere esaminate in questa sede, in quanto di competenza
dell’assemblea dei creditori.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17 e 260 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 novembre 1996 dell’ing. __________ è parzialmente accolto .
1.1. E’
fatto ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, nell’ambito
della liquidazione dell’eredità __________, d’inventariare la pretesa nei
confronti dei comproprietari della part.n. __________ RFD __________, già
acquirenti dei fondi di proprietà __________, per titolo di inadempimento
dell’obbligazione assunta di cedere la part. N. __________ RFD __________ di
nuova formazione; subordinatamente per titolo di risarcimento del danno e/o di
indebito arricchimento .
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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