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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.49
Data decisione, Autorità: 26.03.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00049
Lugano 26 marzo 1997/B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 marzo 1997 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 dicembre 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 18 marzo 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 401.20 oltre interessi. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 30 novembre 1996 il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha riconosciuto la __________ debitrice di Fr. 401.20 oltre accessori nei confronti della __________ ed ha rigettato in via definitiva per Fr. 401.20 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1996 l’opposizione al PE n.__________.
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 24 febbbraio 1997 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 26 febbraio 1997.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo che acquisti fatti con il nome della società prima della sua costituzione non sono a carico della stessa ed ha rinviato alla data della sua costituzione.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Giudice di pace.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 marzo 1997 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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