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Numero d'incarto:
15.1997.53
Data decisione, Autorità:
06.11.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00053
Lugano
6 novembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 marzo 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro l'operato dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno
nella procedura esecutiva dipendente dalla domanda
d'esecuzione 14 marzo 1997 formulata da
contro
in materia di
responsabilità dell'organo d'esecuzione ex art. 5 LEF;
viste le
osservazioni 3 aprile 1997 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
i creditori intendono procedere nel 1997 contro l'escusso, già Ufficiale
esecutore, per fatti riferiti all'attività svolta dal precettato quale
funzionario della __________ prima del 31 dicembre 1996, in connessione con
l'esecuzione del sequestro decretato il 7 marzo 1995 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona contro __________ su istanza di __________;
che
gli stessi fatti già avevano determinato i precettanti a far emettere il 13
marzo 1996 dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo n. __________ contro
__________ per lo stesso importo di fr. 50'000.--;
che
la nuova domanda d'esecuzione del 14 marzo 1997 non ha portato all'emissione
del PE, l'UEF di Locarno avendo respinto - con provvedimento 24 marzo 1997 -
tale domanda con riferimento all'art. 5 cpv.2 LEF in vigore dal 1° gennaio
1997, secondo cui il presunto danneggiato non ha azione contro il preteso
colpevole;
che
con tempestivo gravame 28 marzo 1997 - erroneamente indicato quale
"reclamo" in luogo del corretto "ricorso" - i creditori insistono
perché l'organo d'esecuzione dia seguito alla domanda d'esecuzione inoltrata,
protestate spese e ripetibili;
che
i creditori sono dell'avviso che sia applicabile la LEF nella sua formulazione
precedentemente in vigore e che pertanto la pretesa creditoria possa essere
fatta valere direttamente contro il preteso responsabile del danno;
che
dal 1° gennaio 1997 è stata introdotta la responsabilità causale e primaria del
Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli
impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento,
dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie,
come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal
diritto esecutivo federale;
che
l'innovazione è di grande portata per il danneggiato - creditore, debitore,
terzo che è parte o no nella vicenda esecutiva - che si vede ora semplificata
di molto la procedura di risarcimento dei danni, con in più la possibilità di
ottenere anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale:
infatti non è più tenuto a provare la colpa e non deve più ricorrere a un
secondo processo per far valere la rifusione integrale del pregiudizio subito
per insolvenza dell'organo d'esecuzione e fallimento;
che
nel caso di specie si pone la questione di diritto transitorio se è applicabile
la vecchia normativa sulla responsabilità, come ritengono i ricorrenti, oppure
quella nuova come sostiene l'UEF di Locarno;
che
i ricorrenti asseverano che i fatti posti a fondamento della pretesa dedotta in
esecuzione si sono realizzati completamente nel 1995 (cfr. ricorso p.3, n. 6 i.f.);
che
siffatta conclusione trova conforto nella notifica 13 marzo 1996 del PE n.
__________ tra le stesse parti e per il medesimo titolo;
che
la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di mero tenore
procedurale disciplinate dall'art. 2 cpv.1 e 2 disposizioni finali LEF e
nemmeno nelle previsioni di natura materiale ex art. 2 cpv.3-5 disposizioni
finali LEF;
che
per il principio della non retroattività - valido quale principio generale del
diritto intertemporale, con riferimento all'art. 1 titolo finale CC - torna
applicabile nel caso in esame la vecchia normativa ex art. 5-7 vLEF (cfr.
Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen
im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, p.1467);
che
gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 5 nLEF
sono regolati, anche successivamente, dal pregresso art. 5 vLEF siccome vigente
al tempo in cui i fatti dedotti in esecuzione si sono verificati (art. 1 cpv.1
titolo finale CC, mutatis mutandis);
che
pertanto gli atti compiuti prima del 1° gennaio 1997 sono regolati - per quanto
riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti - anche per l'avvenire
dalle disposizioni vigenti quando ebbero luogo (art. 1 cpv.2 titolo finale CC,
mutatis mutandis);
che
il ricorso va pertanto accolto, nel caso di specie trovando applicazione - ai
fini dell'emissione del richiesto precetto esecutivo - la responsabilità per
colpa dell'organo d'esecuzione in applicazione dell'art. 5 vLEF;
che
l'UEF di Locarno procederà pertanto all'emissione del richiesto PE;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così
stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);
richiamati gli art.
5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC
PRONUNCIA
- Il
ricorso di __________ e __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alla domanda
d'esecuzione 14 marzo 1997.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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