AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.68
Data decisione, Autorità: 13.05.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00068
Lugano 13 maggio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 marzo 1997 di
contro l’operato dell’UEF di Locarno
nell'esecuzione n. __________ del 9/12 febbraio 1996 promossa contro il ricorrente da
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 12 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha notificato a __________ il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ per Fr. 2277.50 oltre accessori;
che il debitore ha interposto tempestiva opposizione;
che con decisione 25 marzo 1996 __________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, rendendo noto all'escusso che "ha la facoltà di ricorrere entro un termine di trenta giorni" contro la decisione amministrativa "alla Camera delle assicurazioni del Tribunale cantonale" e che "se questa possibilità non sarà presa in considerazione, la presente decisione avrà forza di cosa giudicata";
che l'escusso non ha impugnato la decisione (cfr. ricorso, p.2 in alto);
che la precettante ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che con provvedimento 20 marzo 1997 l'UEF di Locarno ha fissato il pignoramento per il 16 aprile 1997;
che con tempestivo ricorso 25 marzo 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento 20 marzo 1997 dell'UEF di Locarno, atteso che "avverso il PE ho interposto regolare opposizione, motivo per cui l'UEF avrebbe potuto dar seguito alla richiesta di proseguimento dell'esecuzione solo se l'opposizione fosse stata rigettata dal Pretore di Locarno-Campagna. (...). Ininfluente appare il fatto che il sottoscritto non si sia aggravato avverso la decisione di riscossione. La stessa può semmai costituire un titolo esecutivo atto a richiedere il rigetto definitivo dell'opposizione ma non un titolo che legittima l'istituto che lo ha prolato a soprassedere alla regolare procedura d'incasso prevista dalla LEF";
che il ricorrente contesta la competenza della precettante di emanare decisioni in materia di rigetto definitivo dell'opposizione;
che il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito in materia di assicurazione contro le malattie, con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
che siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
che analoga base legale vi è ora in materia di assicurazione contro le malattie all'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che la precettante è pertanto legittimata, per espressa norma di diritto federale, a determinarsi con decisione di merito in materia di assicurazione contro le malattie, con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione;
che __________, non interponendo ricorso contro la decisione amministrativa della __________, ha omesso di tutelare correttamente i suoi diritti;
che la decisione di rigetto definitivo è pertanto cresciuta in giudicato;
che il provvedimento 20 marzo 1997 dell'UEF di Locarno (avviso di pignoramento) è conforme alla LEF, l'opposizione essendo stata rigettata in via definitiva;
che di conseguenza il ricorso deve essere respinto;
che, visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 85 ss. LAMal, in particolare 88 cpv.2
PRONUNCIA
Il ricorso 25 marzo 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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