AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.69
Data decisione, Autorità:
17.06.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00069
15.97.00075
Lugano
17 giugno 1997
/MR/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 aprile 1997/12 maggio 1997 di
__________,
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano viste le osservazioni 16 maggio 1997
della Comunione dei comproprietari del __________, 26 maggio 1997 dell’avv.
__________, e 27 maggio 1997 dell’UE di Lugano;
richiamato
il decreto 13 maggio 1997 del vicepresidente di questa Camera, con il quale al
ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
con PE n. __________ dell’11 aprile 1994 la Comunione dei comproprietari del
__________ (in seguito Comunione dei comproprietari) ha proceduto contro
__________ __________ per l’incasso di complessivi fr. 24’356.20 oltre
accessori per contributi condominiali riferiti agli anni 1984, 1985 e 1986 e
garantiti da ipoteche legali gravanti in I e II grado le unità PPP n.__________
rispettivamente n.__________ (quota a), fondo base part. n. __________ RFD
__________, intestate all’escusso;
che
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, con domanda
21 marzo 1995 la Comunione dei comproprietari ha chiesto la vendita del pegno;
che
con PE n. __________ del 14 febbraio 1995 la Comunione dei comproprietari ha
promosso contro __________ una seconda procedura esecutiva in via di
realizzazione del pegno per l’incasso di complessivi fr. 25’933.50 oltre
accessori per contributi condominiali arretrati riferiti agli anni 1987-1989
garantiti da ipoteca legale, gravante rispettivamente in III e in V grado, le
unità PPP n.__________ e n.__________ (quota a), fondo base part. n. __________
RFD __________, intestate all’escusso;
che
non avendo l’escusso interposto opposizione al PE n.__________, il 28 agosto
1995 la Comunione dei comproprietari ha presentato domanda di vendita delle
unità PPP citate, con la richiesta di indire un unico incanto per entrambe le
procedure esecutive da lei promosse (n. __________ e n. __________);
che
con atto 25 gennaio 1996, pubblicato sul FUC del __________, l’Ufficio
esecuzione, ha fissato per il 15 aprile 1996 la data dell’incanto, per il 19
febbraio 1996 la scadenza del termine per le insinuazioni e per il 15 marzo
1996 il deposito delle condizioni d’asta.
che
con scritto 12 febbraio 1996 la Comunione dei comproprietari ha notificato in
relazione all’esecuzione n. __________ un credito di complessivi fr. 38’670.40
garantito da ipoteche legali di I e II grado, e in relazione all’esecuzione n.
__________ un credito di complessivi fr. 39’535.45 garantito da ipoteca legale
in V grado;
che
il 28/29 febbraio 1996 l’UE ha allestito gli elenchi oneri relativi alle due
unità PPP da realizzare iscrivendo, per quanto qui di rilievo, a favore della
Comunione dei comproprietari i crediti così come notificati;
che
con atto 27 marzo 1996 l’UE ha sospeso l’incanto in seguito alla concessione da
parte di questa Camera dell’effetto sospensivo a un reclamo di un creditore
pignoratizio, reclamo poi stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro con
decisione 19 giugno 1996 (inc.n. 15.96.44);
che
con provvedimento 16 luglio 1996 l’UE ha fissato per il 27 agosto 1996 la nuova
data per l’incanto, sempre in relazione ad entrambe le esecuzioni in corso;
che
il 26 agosto 1996 l’escusso ha versato all’UE l’importo di ca. fr. 60’000.--, a
saldo dell’esecuzione n. __________ e quale acconto (nella misura di fr.
15’000.--) sul debito nell’esecuzione n. 408405;
che
l’UE ha quindi annullato l’esecuzione n. __________, nuovamente sospeso
l’incanto e accordato all’escusso una dilazione del pagamento del debito
rimanente relativo all’esecuzione n. __________, da estinguere in tre ulteriori
rate, la prima di 10’000.-- con scadenza il 26 settembre 1996, la seconda di
fr. 10’000.-- con scadenza il 26 ottobre 1996 e il saldo entro il 26 novembre
1996, con l’avvertenza che nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata
la dilazione concessa sarebbe stata revocata e si sarebbe provveduto senz’altro
alla pubblicazione del nuovo bando di incanto;
che
non avvenendo più alcun pagamento, l’ufficio il 7 aprile 1997 ha spedito alle
parti, tra le quali l’escusso, e pubblicato sul FUC __________, un nuovo avviso
di incanto unico relativo alle due unità PPP, dove la data della vendita è
fissata per il 18 giugno 1997 e la scadenza del termine per le insinuazioni per
il 2 maggio 1997;
che
il 18 aprile 1997 l’ufficio ha pubblicato una rettifica dell’avviso d’incanto 7
aprile 1997 relativa al numero dell’esecuzione (n. __________ in luogo
dell’errato n. __________) e al numero di uno dei due fogli PPP da realizzare (fol.
PPP __________ in luogo dell’errato fol. PPP __________ pubblicato
precedentemente);
che
contro l’avviso di incanto 7 aprile 1997 __________ ha interposto ricorso
datato 28 aprile 1997, ricevuto direttamente da questa Camera il 29 aprile 1997
e trasmesso d’ufficio all’organo di esecuzione competente il giorno seguente
(inc.n.15.97.69);
che
con l’atto di ricorso, redatto inizialmente in lingua tedesca e reintrodotto in
italiano e in un numero sufficiente di copie il 12 maggio 1992 (inc.
n.15.97.75), __________ chiede l’annullamento dell’incanto, asserendo in
particolare che:
-
“secondo
la sentenza del Tribunale di Lugano del 27.2.1997, cresciuta in giudicato, per
il calcolo del contributo fa stato la quota valore di 86/1000, iscritta a
Registro fondiario, e non di 139/1000”;
-
“da
ormai 10 anni si addebita(no) al sottoscritto arbitrariamente dei costi
condominiali sulla base di millesimi errati”;
-
“le
quote per gli anni 1986,1987,1988,1989 sono errate”
-
“per
evitare l’asta il sottoscritto ha versato in data 28.8.1996 l’importo di frs.
60’000.--” e “la rimanenza di fr. 18’610.10 è rimasta sospesa”;
-
“la
nuova asta concerne quest’importo”;
-
”la
citata sentenza ha stabilito una volta per tutte che i millesimi da considerare
sono 86 e non 139”;
-
”ne
consegue che in base alla citata sentenza il sottoscritto ha già pagato troppi
costi”;
che
con ricorso ex art. 17 LEF ogni parte interessata al procedimento esecutivo, e
in particolare l’escusso, può impugnare davanti all’Autorità di vigilanza i
provvedimenti degli organi d’esecuzione per violazione di una norma di diritto,
per errore d’apprezzamento oppure per denegata o ritardata giustizia (sui
motivi di ricorso cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 6, n. 10 ss., p. 37 ss.); l’istituto del
ricorso ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto
materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, bensì il provvedimento
dell’organo amministrativo esecutivo (cfr. F. Cometta, Brevi cenni sulla LPR,
in: RDAT 1996 - I, p. 268; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 55; H. Fritzsche/ H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, Vol.I, Zurigo 1984, § 8, p. 55, N.20);
che
all’evidenza le censure sollevate dal ricorrente, rivolte contro il calcolo dei
contributi condominiali fatti valere dal creditore procedente, riguardano
questioni di merito (esistenza e ammontare del debito dedotto in esecuzione)
che sfuggono manifestamente al potere di cognizione di questa Camera e sulle
quali solo il giudice può esprimersi;
che
abbondanzialmente nel caso in esame il PE n. __________ del 14 febbraio 1995,
in difetto di tempestiva opposizione, è passato in giudicato;
che
pertanto il creditore, in assenza di pagamento del credito posto in esecuzione,
ben poteva con domanda 28 agosto 1995, e dunque nei limiti temporali dell’art.
154 LEF, chiedere la realizzazione del pegno;
che
in seguito al mancato pagamento delle rate stabilite dall’UE la dilazione
concessa il 26 agosto 1996 per l’estinzione del debito è divenuta caduca (cfr. art.
123 cpv. 5 LEF), per cui dal profilo del diritto esecutivo nulla osta alla
realizzazione delle unità PPP oggetto del pegno;
che
l’UE si è pertanto correttamente determinato procedendo alla fissazione della
nuova data per l’incanto e alla comunicazione dell’avviso d’incanto 11 aprile
1997;
che
per i motivi esposti il ricorso di __________ risulta al limite del temerario e
va dichiarato irricevibile;
che
per questa decisione non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF), né si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
PQM
richiamati gli art. 17, 123, 151 ss.
LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 28 aprile/12 maggio 1997 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della Camera
di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 14
LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster