AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.70
Data decisione, Autorità: 22.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00070
Lugano 22 agosto 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 marzo 1997 di
rappr. dall'avv. __________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la notificazione del PE emesso nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr. dall'__________
viste le osservazioni 6 maggio 1997 dell’UEF di Locarno;
rilevato che con decreto presidenziale 5 maggio 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Su domanda di esecuzione presentata __________ l’UEF di Locarno ha emesso il 27 novembre 1996 il PE n. __________ nei confronti di __________ per un importo di Fr. 150.-- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 1996.
B. Il 17 febbraio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso l’avviso di pignoramento.
C. Con ricorso 28 marzo 1997 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento, sostenendo di aver preso conoscenza della procedura esecutiva solo al momento della sua ricezione. Dall’UEF di Locarno ha ottenuto spiegazioni in merito alla notificazione del PE il 26 marzo 1997. La ricorrente ha rilevato che l’indirizzo indicato sul PE non è corretto, essendo domiciliata a __________. Inoltre, secondo la debitrice, non è presumibile che un agente di polizia di __________ si sia recato fino a __________. Pure assolutamente insostenibile è che un PE, emesso il 27 novembre 1996, possa essere stato intimato a mezzo polizia lo stesso giorno. Inoltre il 27 dicembre 1996 non si trovava né a __________, né a __________, bensì a __________ presso i genitori per le vacanze natalizie. Il PE non le è pertanto mai stato validamente notificato. Prova ne è il fatto che non vi figura la sua firma per ricevuta.
D. Delle osservazioni della Polizia del Comune di __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 64 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
Questi funzionari devono pertanto procedere a completare la notificazione (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 12 n. 17 p. 92).
b) Agli atti risulta un rapporto della Polizia comunale di __________ datato 30 aprile 1997, sottoscritto dall’agente __________, in cui quest’ultimo ha dichiarato che la debitrice non è più effettivamente domiciliata a __________, da dove è partita il 30 giugno 1996 per __________. Essa lavora comunque presso l’istituto di estetica __________ e __________. Il funzionario di polizia ha dichiarato che il PE gli è pervenuto il 5 dicembre 1996. Egli ha provveduto ad intimarlo il 27 dicembre 1996 direttamente all’interessata presso il citato centro di estetica. La copia del PE è stata consegnata di ritorno, all’UEF richiedente, il 10 gennaio 1997. Come ritenuto al precedente considerando l’art. 64 LEF prevede sia la possibilità della notificazione del PE alla debitrice al suo posto di lavoro che la notificazione tramite la polizia. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’agente di polizia incaricato della notificazione non si è recato __________, ma ha eseguito correttamente la notifica il 27 dicembre 1996, e pertanto un mese dopo l’emissione del PE, a __________ dove __________ esercita la sua professione, sottoscrivendone l’avvenuta consegna. Infatti ex art. 72 cpv. 2 LEF è colui che procede alla notificazione del PE, che deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta. La ricorrente dal canto suo si è limitata ad affermare, senza nemmeno tentare di offrire mezzi di prova a sostegno dell'assunto, di essere stata assente nel giorno topico, perché a __________ presso i genitori (art. 7 LPR).
Abbondanzialmente non si può non rilevare, avuto anche riguardo al valore litigioso, che l'escussa non subirà comunque pregiudizio alcuno nell'ipotesi che nulla sia tenuta a versare, potendo in tal caso far capo agli istituti ex art. 85, 85a e 86 LEF.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 64 e 72 LEF
pronuncia:
Il ricorso 28 marzo 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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