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Numero d'incarto:
15.1997.76
Data decisione, Autorità:
08.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00076
Lugano
8 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 maggio 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
__________ e meglio contro il precetto esecutivo in via di
realizzazione del pegno immobiliare e la relativa domanda di vendita
nell'esecuzione n. __________ promossa dalla
nei confronti della
viste le osservazioni
-
21 maggio 1997 della __________
-
22 maggio 1997 di __________
-
23 maggio 1997 __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
23 gennaio 1996 è deceduta a __________ e ha lasciato quali unici eredi
__________ ____________________ e __________.
B. Il
9 settembre 1996 la __________ ha iniziato una procedura esecutiva in via di
realizzazione del pegno immobiliare facendo spiccare nei confronti della
__________, e per essa a __________, il precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di Lugano.
C. Non
avendo la debitrice formulato opposizione al precetto esecutivo, in data 14
marzo 1997 è stata chiesta la vendita della part. __________ RFD di __________
e della coattiva di 1/8 sulla part. __________ RFD di __________. La
comunicazione della domanda di realizzazione è stata resa nota alla Comunione
ereditaria il 17 marzo 1997.
D. Con
ricorso 29 aprile 1997 __________ chiede l’annullamento dell’esecuzione
sostenendo __________ non sarebbe in alcun modo legittimato a rappresentare la
Comunione ereditaria. Inoltre la ricorrente sostiene di non essere debitrice
nei confronti della __________, opponendosi alla realizzazione del pegno
immobiliare. Per questi motivi l’esecuzione dovrebbe quindi venir annullata.
E. Con
osservazioni 21 maggio 1997 la __________ to chiede che il gravame venga
dichiarato tardivo, in quanto la ricorrente sarebbe stata a conoscenza della
procedura esecutiva già nell’autunno del 1996. Inoltre la notifica del precetto
sarebbe avvenuta correttamente secondo quanto previsto dall’art. 65 cpv. 3 LEF,
quindi il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito.
F. __________
nelle sue osservazioni 22 maggio 1997 assevera che il ricorso sarebbe tardivo,
in quanto la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della procedura esecutiva
in corso al più tardi il 21 novembre 1996 per il tramite del legale di
__________. Il ricorso sarebbe inoltre infondato nel merito, poiché la notifica
del precetto esecutivo alla Comunione Ereditaria sarebbe avvenuta
correttamente.
G.
Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso all’Autorità di Vigilanza contro ogni provvedimento dell’ufficio di
esecuzione o di fallimento deve essere presentato entro dieci giorni da quello
in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF).
-
Orbene
dai documenti prodotti risulta che la ricorrente era a conoscenza della
procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice già a partire dal 9 dicembre
1996 (cfr. doc. V). La ricorrente si è aggravato contro l’operato dell’UEF di
Lugano chiedendo l’annullamento dell’esecuzione n.__________ solo in data 29
aprile 1997. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per tardività.
-
Abbondanzialmente
si rileva che il gravame sarebbe comunque stato respinto. Infatti se
l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notifica degli atti esecutivi
deve avvenire al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad
uno degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF). Il creditore non ha quindi la scelta;
prima di procedere egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti
dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o
di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. Rep. 1970, p.72).
L’Autorità di vigilanza deve esaminare nella procedura di ricorso se la persona
cui sono stati notificati atti esecutivi per l’eredita non divisa, o che ha
dato procura per il ritiro a un’altra persona, è compresa nella cerchia delle
persone menzionate nell’art. 65 cpv. 3 LEF (DTF 101 III 7). Commette un abuso
di diritto il creditore che fa notificare un precetto esecutivo a un coerede
che egli presume non faccia opposizione, mentre si astiene dal notificarlo a un
coerede da cui deve attendersi con certezza un‘opposizione (DTF 107 III 10 ).
-
Nel
caso di specie la Comunione Ereditaria escussa è composta di __________, __________
brogi e __________. Il precetto esecutivo è stato quindi correttamente intimato
a uno degli eredi, vale a dire __________. Il fatto che egli non abbia
formulato opposizione al precetto esecutivo non induce a ritenere che la
__________ abbia commesso un abuso di diritto. Infatti la creditrice ha fatto
notificare il precetto all’unico erede domiciliato in Ticino, atteso che la
quota nella Comunione ereditaria spettante a ____________________ è stata
acquistata all’incanto presso l’UE di Lugano, da __________ il 28 settembre
-
L’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto, avendo
quest’ultimo applicato correttamente l’art. 65 cpv. 3 LEF. Il ricorso non
merita quindi tutela neppure nel merito.
-
Le
censure della ricorrente relative al fondamento del credito posto in esecuzione
concernono questioni di merito che quindi sfuggono al potere di cognizione
dell’Autorità di vigilanza.
-
Ne
consegue l'irricevibilità del gravame, destinato comunque alla reiezione.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 65 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 maggio 1997 di __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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