AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.91
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00091
Lugano 11 agosto 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 giugno 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedente l’annullamento dell’avviso d’incanto pubblico previsto per il 23 giugno 1997 nelle esecuzioni n. __________ risp__________ promosse contro il ricorrente da
__________ (esec. n. __________)
__________ (esec. n. __________
viste le osservazioni 17 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;
rilevato che con decreto presidenziale 23 giugno 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. La __________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con atto di pignoramento 15 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al ricorrente i seguenti beni mobili:
un trattore marca Junder
un trattore marca Ferguson
venti mucche da latte
un’imballatrice marca John Deere
due spandifieno
un spandiletame
una tagliatrice marca Fella
un’auto marca __________., mod. 1981
un autofurgone marca __________ mod. 1980
Il 17 giugno 1997 l’UEF di Bellinzona ha pubblicato l’avviso d’incanto (cfr. FUCT 17 giugno 1997) per i beni sopra elencati, ad esclusione dei beni indicati con il numero 3.
C. Contro l’avviso d’incanto si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che per svolgere la sua professione di agricoltore/contadino, che costituisce l’unica fonte di guadagno per sé e per sua moglie, gli occorrono i beni pignorati. Egli possiede una decina di mucche ed ha in affitto alcuni campi sul __________, coltivati a granoturco, i quali gli forniscono l’erba e il fieno per le mucche. Particolarmente in questo periodo dell’anno, durante il quale deve procedere al taglio del fieno, i beni pignorati gli sono indispensabili.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Ex art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.
a) Ex art. 92 cifra 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione.
L’esistenza economica di una persona comporta in modo particolare anche la possibilità di esercitare la propria professione. L’esercizio della professione da parte del debitore e di componenti della sua famiglia deve essere garantito, pertanto viene riconosciuto il “beneficium competentiae” anche a tutti gli oggetti necessari a svolgerla.
Il concetto di professione implica l’uso delle capacità personali, della propria forza lavorativa e del proprio sapere. La persona che svolge questo tipo di professione svolge il proprio lavoro di persona, possibilmente insieme a componenti della sua famiglia (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 20 e 22 p. 169).
b) Il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di agricoltore, di possedere una decina di mucche e di avere alcuni terreni in affitto, che coltiva a granoturco e che gli forniscono l’erba e il fieno per le mucche. La sua attività costituisce l’unica fonte di sostentamento per lui e sua moglie. Pertanto se si esamina la lista dei beni, oggetto dell’avviso d’incanto in esame, appare chiaro che essi costituiscono ex art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF strumenti indispensabili a __________ per lo svolgimento della sua attività di agricoltore in proprio, considerato che questi macchinari gli sono necessari sia per il taglio e la raccolta del fieno, indispensabile al mantenimento delle sue mucche, che per la coltivazione del granoturco. Per quel che concerne i veicoli indicati ai numeri 8 e 9 dell’atto di pignoramento, va rilevato che essi vi sono stati indicati come impignorabili, non avendo più alcun valore commerciale, per cui non avrebbero potuto essere oggetto d’incanto.
Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso di __________ va accolto e di conseguenza va annullato l’avviso d’incanto 16 giugno 1997 mentre che l’atto di pignoramento 15 febbraio 1996 va precisato nel senso che sono dichiarati impignorabili i beni di cui al dispositivo n. 1.2.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 92 n. 3 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso d’incanto 22 aprile 1997 emesso dall’UEF di Bellinzona nelle esecuzioni __________. __________ promosse da __________ risp. da __________
1.2. L'UEF di Bellinzona provvederà a depennare dall’atto di pignoramento 15 febbraio 1996 i seguenti beni, siccome impignorabili:
un trattore marca Junder
un trattore marca Ferguson
un’imballatrice marca John Deere
due spandifieno
uno spandiletame marca Bonza
una tagliatrice marca Fella
un’auto marca __________, mod. 1981
un autofurgone marca __________, mod. 1080
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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