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Numero d'incarto:
15.1998.00079
Data decisione, Autorità:
06.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1998.00079
15.1999.00194
Lugano
6 dicembre
1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 luglio 1996, trasmesso a questa Camera per
decisione il 25 novembre 1999
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno, agente
su incarico rogatoriale dell'Ufficio di esecuzione di __________ (Rog.
n.__________);
in
tema di applicazione della OTLEF;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________, procedono vari creditori, tra i quali __________
__________, __________, con esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione di
__________ (Canton __________);
che con atto rogatoriale 13 giugno 1996 l'Ufficio di esecuzione di
__________ - in vista di procedere a un pignoramento successivo ("Nachpfändung")
- ha incaricato l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ di
richiedere un estratto del registro fondiario relativo a un appartamento
dell'escusso ad , di far allestire una perizia dell'immobile e se del
caso ("sofern ein Verwertungserlös zu erwarten ist") di procedere al
suo pignoramento a favore del gruppo di creditori cui appartiene __________ (Gruppe
n.), a copertura di crediti per complessivi Fr. 280'000.-- oltre
accessori;
che
il 14 giugno 1996 l’UEF di __________ ha dato mandato all'__________.
__________, __________, di allestire una perizia dell'appartamento n.1 - casa D
- intestato a __________ e iscritto a RF come foglio PPP , quota di
39/1000 della part. n. RFD __________;
che
il 28 giugno 1996 il perito ha rassegnato il proprio rapporto indicando in Fr.
375'730.-- il valore di stima dell'appartamento che risulta gravato da oneri
ipotecari per complessivi Fr. 420'000.--, uno di primo grado di Fr. 320'000.--
e uno di secondo grado di Fr. 100'000.--;
che
con scritto di medesima data il perito ha esposto una nota onorari di Fr.
1'863.75;
che
il 3 luglio 1996 l'UEF di __________ ha proceduto al pignoramento
dell'immobile, indicando a verbale il valore di stima peritale di Fr. 375'730 e
richiedendo contestualmente all'Ufficio dei registri l'annotazione della
restrizione della facoltà di disporre ex art. 101 LEF;
che
sulla prima pagina dell'atto di pignoramento il 3 luglio 1996 è indicato
"per le nostre competenze preleviamo Fr. 2'120.-- C.R." (contro
rimborso, n.d.r.);
che
il 3 luglio 1996 l'originale dell'atto di pignoramento, unitamente alla perizia
28 giugno 1996 corredata degli estratti RFD __________, sono stati inviati -
contro rimborso di Fr. 2'120.-- - all'Ufficio rogante di __________ per il
seguito della procedura;
che
il 16 luglio 1996 __________ ha ricevuto dall'Ufficio di esecuzione di
__________ oltre all'atto di pignoramento successivo una fattura ("Gebührenrechnung")
riferita all'esecuzione n. __________ per l'importo complessivo di Fr.
2'249.80;
che
con scritto 17 luglio 1996 l'Ufficio di __________ ha chiesto all'UEF di
__________ il conteggio dettagliato delle proprie spese, prospettando un
ricorso del creditore;
che
il 18 luglio 1996 l'UEF di Locarno ha inviato all'Ufficio di __________ il
seguente conteggio:
" Fr. 1'863.75 perizia
da parte studio d'ingegneria F.
(allegato fotocopia)
-
Fr.
190.-- esecuzione pignoramento
-
Fr.
8.-- copia al creditore
-
Fr.
1.-- incarto
-
Fr.
10.60 postali
-
Fr.
22.-- restrizione Uff. Registri
-
Fr.
5.-- Fax
-
Fr.
19.65 lettere per rich. perizia + telefoni"
Fr. 2'120.--
che
con atto 22 luglio 1996 __________ si è aggravato presso , __________
(), quale Autorità di vigilanza inferiore del Canton ,
contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di __________ nell'esecuzione
n., in particolare contestando l'ammontare e la ripartizione delle
spese fatturate e postulando l'annullamento della __________ 16 luglio 1996
con contestuale nuovo calcolo delle spese in conformità della legge;
che
nel gravame il ricorrente afferma in particolare:
-
che i costi per il
pignoramento successivo ("Nachpfändung") sono stati caricati
interamente a un creditore e non suddivisi invece tra tutti i creditori
appartenenti al gruppo n.__________ - che
inoltre né il ricorrente né l'Ufficio di esecuzione di __________ avrebbero
dato incarico all'UEF di __________ di allestire una perizia così dettagliata;
-
che infine l'importo
di Fr. 2'120.-- riferito all'UEF di __________ indicato nella fattura
("__________") dell'Ufficio di __________f violerebbe chiaramente l'art.
30 dell'OTLEF (del 7 luglio 1971, n.d.r.), secondo cui per la stima di pegni
manuali e di immobili nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno la
tassa e le spese sono stabilite secondo l'art. 22 OTLEF;
che
con decisione 21 aprile 1998, il __________ ha parzialmente accolto il ricorso,
facendo ordine all'Ufficio esecuzione di __________ di suddividere i costi del
pignoramento successivo fra i creditori del gruppo n. __________
(n.__________); per quanto riguarda invece le censure relative all'importo
fatturato dall'UEF di __________ il __________ si è dichiarato incompetente a
decidere sull'operato di un organo di esecuzione sottostante ad altra
giurisdizione;
che
con atto 28 maggio 1998 la medesima Autorità ha quindi trasmesso il gravame per
decisione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino quale Autorità di vigilanza sull'operato dell'Ufficio rogato;
che
con ordinanza 8 giugno 1998 il presidente di questa Camera ha trasmesso gli
atti all'UEF di __________ affinché istruisse il gravame;
che
con osservazioni 23 novembre 1999 l'UEF di __________ ha postulato la reiezione
del ricorso ritornando gli atti per decisione;
che
l'art. 97 cpv. 1 LEF, il cui tenore non è stato modificato dalla revisione
della legge in vigore dal 1° gennaio 1997, stabilisce che il funzionario stima
gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti;
che
per gli art. 8 e 9 cpv. 1 RFF, che pure non hanno subito modifiche, in caso di
fondi l'Ufficio esegue il pignoramento in base alle indicazioni risultanti dal
registro fondiario, stimando ed iscrivendo nel processo verbale tanti fondi
quanti occorrono per soddisfare il debito con gli interessi e le spese;
che
il ricorso a un perito per procedere alla stima in vista del pignoramento
rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 e 9 ad art.
97 LEF), è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede
conoscenze speciali che l'Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art. 97 LEF;) e costituisce la
regola in caso di stima di un fondo (Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p. 173; Rep. 1991, p. 511);
che
in concreto il bene da pignorare è un appartamento facente parte di un
complesso di quattro stabili plurifamigliari edificati su un fondo costituito
in PPP, per il quale dagli estratti censuari è deducibile soltanto il valore di
stima ufficiale risalente al 1994 riferito a tutto l'immobile (Fr. 8'044'720)
(cfr. estratto part. __________ RFD __________ ed estratto foglio PPP
__________ entrambi allegati alla perizia);
che
in siffatte circostanze ben si giustifica di far capo a un perito per
determinare il valore venale presumibile dell'appartamento n. 1 - casa D - di
proprietà dell'escusso;
che
le spese per l'allestimento di una perizia ex art. 97 LEF rientrano senz'altro
tra le spese esecutive (cfr. art. 22 cpv. 5 dell' Ordinanza sulle tasse
previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, abbreviata in TarLEF,
del 7 luglio 1971, applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre
1996 ex art. 63 OTLEF del 23 settembre 1996) che devono essere rimborsate (art.
12 cpv.1 primo periodo TarLEF; cfr. ora l'esplicito art.13 cpv.1 primo periodo
OTLEF);
che
per l'allestimento della perizia 28 giugno 1996 (di 9 pagine, più annessi)
__________ ha esposto una nota di complessivi Fr. 1'863.75, di cui Fr. 1'550.--
d'onorario, Fr. 200.-- per spese (specificate in "estratto mappa e piani,
fotografie, fotocopie, telefoni e rilegature") e Fr. 113.75 di IVA;
che
la stessa risulta senz'altro congrua e va confermata, situandosi per altro
nella media cantonale delle remunerazioni riconosciute per prestazioni peritali
di questo tipo espletate su incarico degli Uffici di esecuzione e fallimenti,
le quali in considerazione del carattere sociale della normativa dedotta dall'OTLEF
non devono di regola essere superiori ai 2'000.-- franchi, riservati casi di
particolare complessità;
che
pertanto il gravame di , che si esaurisce in sostanza nel contestare
l'opportunità rispettivamente il costo della perizia dell' va
respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale;
Richiamati gli art. 97
LEF, 8 e 9 RFF, e 12 e 22 TarLEF e 63 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 luglio 1996__________, nella
misura in cui è ammissibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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