AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00145
Data decisione, Autorità: 22.02.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00145
Lugano 22 febbraio 1999 FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° settembre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Lugano e meglio contro il calcolo dell'eccedenza pignorabile nell'ambito delle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,
viste le osservazioni 8 settembre 1998 dello Stato del Cantone Ticino,
15 settembre dell'UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________, e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale di pignoramento 27 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha pignorato fr. 545.-- mensili dell'indennità di disoccupazione allora percepita dall'escusso. Il 26 agosto 1998 l'ufficio ha notificato a __________ il pignoramento del salario spettante all'escusso per la quota di fr. 2'000.-- per il mese di agosto e di fr. 1'000.-- per i mesi successivi. Il 3 settembre 1998 è stata inviata un'altra notificazione in sostituzione della precedente che prevedeva unicamente il pignoramento di fr. 1'000.-- mensili.
B. __________ e __________ formano un altro gruppo di creditori, n. __________, che procedono contro __________ Il 2 settembre 1998 l'UE ha notificato al datore di lavoro il pignoramento di fr. 1'000.-- mensili, con effetto a partire dall'estinzione della precedente trattenuta. Il giorno successivo è stato intimato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, con l'indicazione del calcolo effettuato:
Introiti fr. 3'250.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 600.--
cassa malati fr. 230.--
trasferte
Totale deduzioni fr. 2’250.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’000.--
C. Contro il pignoramento si è aggravato il 1° settembre __________ chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:
cassa malati fr. 242.--
affitto fr. 550.--
telefono fr. 70.--
benzina, __________, 6x sett. fr. 350.--
pasti fuori dom., fr. 20x22gg. fr. 440.--
assicurazione auto fr. 95.--
elettricità fr. 25.--
vitto mensile fr. 500.--
Totale fr. 2'272.--
Il ricorrente fa poi valere di non aver ricevuto lo stipendio nel mese di agosto 1998, avendo usufruito di ferie non pagate.
D. Con osservazioni 8 settembre 1998 lo Stato del Canton Ticino ha proposto di quantificare l'eccedenza pignorabile in fr. 790.--. L'UE di Lugano si è invece limitato a confermare l'esattezza del proprio operato.
E. Con scritti 13 novembre 1998, 7 dicembre 1998 e 18 gennaio 1999 il ricorrente ha, in pratica, riproposto il proprio ricorso, annoverando, quale unica novità, tra le poste relative alla determinazione del minimo d'esistenza, fr. 150.-- a titolo di spese impreviste.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 25.-- per spese di elettricità, fr. 70.-- per spese telefoniche, nonché fr. 500.-- per il vitto. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
In casu il debitore, domiciliato a __________, esercita un'attività lucrativa a __________. Non si può pretendere da lui che utilizzi i mezzi pubblici per recarsi al lavoro: la trasferta comporterebbe un dispendio di tempo sproporzionato. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a __________ per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere riconosciute e quantificate in fr. 350.-- mensili. Siccome la vettura è di proprietà del padre __________ ma viene esclusivamente utilizzata dall'escusso, a sue spese, le spese di assicurazione del veicolo devono essere riconosciute in ragione di fr. 85.-- mensili (cfr. conteggio del premio).
Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita l’attività di autista a __________ e non è proponibile il rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di riconoscere fr. 198.-- (fr. 9 x 22 giorni) per pasti fuori domicilio.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il canone locatizia indicato dall'escusso in fr. 550.-- al mese è conforme a quanto risulta dal contratto.
Dalla copia della fattura 11 febbraio 1999 della __________ si evince che il premio mensile di assicurazione malattia a carico dell'escusso ammonta a fr. 176.20, solo in questa misura il premio deve essere computato nel minimo esistenziale.
Il ricorrente, con gli scritti successivi al ricorso, chiede il riconoscimento di una somma (prima fr. 150.-- poi fr. 200.--) per "imprevisti", senza specificare la natura della presunta spesa. Una simile riduzione non è ammissibile e non va quindi considerata nel minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita da questa Camera.
Ai fini della determinazione del reddito dell'escusso, vanno considerate parte dello stipendio pure la tredicesima mensilità, eventuali gratifiche, provvigioni e partecipazioni all'utile. Si tratta però di prestazioni non periodiche che non possono essere computate pro rata nello stipendio ma devono essere pignorate quali crediti futuri. In quel caso il pignoramento produce i suoi effetti non appena la prestazione viene eseguita (cfr. DTF 71 III 60 ss.; Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).
Nel caso specifico __________ percepisce la tredicesima nel mese di dicembre (cfr. verbale di interrogatorio, 15 febbraio 1999). Nel dicembre 1998 ne ha ricevuto solo una quota (fr. 2'005.70 netti, cfr. conteggio prodotto successivamente all'udienza) avendo assunto l'impiego presso Termolegno nel corso del 1998; nel 1999 verrà corrisposto l'intero importo. La suddivisione della tredicesima sull'arco dei 12 mesi, operata dall'UE, non è corretta e va modificata: in dicembre la mensilità supplementare deve essere completamente pignorata e non influire sul reddito degli altri mesi. In concreto però la tredicesima 1999 non potrà essere pignorata nell'ambito dei gruppi di esecuzione in oggetto, venendo a scadere per entrambi il termine annuale ex art. 93 cpv. 2 LEF prima di dicembre 1999.
Introiti (senza la quota parte di tredicesima) fr. 2'990.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione e spese risc. fr. 550.--
cassa malati fr. 176.20
trasferte
pasti fuori dom. fr. 198.--
Totale deduzioni fr. 2’384.20
eccedenza pignorabile arrotondata fr. 605.--
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 93 e 116 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 1° settembre 1998 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ dalla __________, è fissata in fr. 605.--, sia nel pignoramento concernente il gruppo di creditori __________ (a partire da settembre 1998) che nel pignoramento relativo al gruppo __________. Per dicembre 1998 vanno pignorati fr. 2'610.70 (fr. 605.-- + fr. 2'005.70).
1.2. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di retrocedere a __________ una volta cresciuto in giudicato il presente pronunciato, l'eventuale differenza tra quanto deve essere pignorato (fr. 605.-- mensili + 2'005.70) e quanto nel frattempo incassato da __________, quale datore di lavoro dell'escusso.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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