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Numero d'incarto:
15.1998.00183
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00183
Lugano
4 novembre 1998
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 27 ottobre 1998
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione del Distretto di __________, nell’esecuzione n.
__________ a convalida del sequestro n. __________ decretato il 5 aprile 1994
dalla Pretura del Distretto di __________, su istanza del ricorrente nei
confronti di
__________)
e meglio
contro la decisione 23 ottobre 1998 con la quale l’UE di Lugano ha “annullato”
il sequestro eseguito presso la __________, del conto __________ ”;
interessante pure
__________)
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
su istanza _________ contro __________, già in __________, ora d’ignota dimora,
la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________, ha decretato
il 5 aprile 1994 il sequestro in particolare presso la succursale della
, della rubrica “ ” del conto __________ ”, conto sul quale
era stata a suo tempo depositata una somma di fr. 100’000.-- a titolo di
cauzione penale in favore di __________ nell’ambito del procedimento penale
promosso a suo carico;
che
il sequestro è stato concesso sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.1 LEF e fino a
concorrenza di un credito vantato di fr.1’250’000.-- derivante da atto
illecito, subordinatamente da indebito arricchimento;
che
l’UE __________ ha proceduto al sequestro il 5 aprile 1994 e copia del verbale
di sequestro è stato spedito alle parti il 19 aprile 1994;
che
con scritto 26 novembre 1996 il Procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore
__________ in risposta alla sua istanza di liberazione della cauzione - “che la
stessa viene liberata, non sussistendo più i motivi che portarono al suo versamento”,
rilevando tuttavia che “sulla somma in oggetto (Fr. 100’000.--) attualmente depositata
presso la , sulla rubrica “ ” del conto __________,
sussiste un sequestro civile, ragione per la quale deve evidentemente essere
salvaguardata la relativa procedura, non di competenza di questo Ministero
Pubblico”;
che
con scritto 9 dicembre 1996 indirizzato __________ ha rivendicato la proprietà
sull’importo di fr. 100’000.-- depositato presso la , sulla rubrica
“ ” del conto __________;
che
a seguito della contestazione da parte del creditore sequestrante della pretesa
avanzata da __________, quest’ultima ha promosso il 3 gennaio 1997, presso la
Pretura del Distretto di __________, azione di rivendicazione ex art. 107 LEF
contro il __________;
che
con sentenza 6 marzo 1997 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto
l’azione;
che
con decisione 25 agosto 1997 la II Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente
accolto l’appello di __________ __________, riformando il giudizio di primo
grado nel senso di riconoscere __________ quale “titolare del credito di fr.
100’000.-- nei confronti della , in relazione al saldo del conto
__________ rubrica “ ”” (dispositivo n. __________ della sentenza 25
agosto 1997 __________
che
contro la sentenza del Tribunale d’appello, il __________ si è aggravato al Tribunale
federale sia con un ricorso per riforma che con un ricorso di diritto pubblico;
che
con decisioni 23 settembre 1998 la I Corte civile del Tribunale federale ha respinto
entrambi i gravami, comunicando alle parti soltanto i dispositivi e rendendo
noto che il testo integrale delle sentenze sarebbe stato notificato più tardi;
che
sulla base della sentenza 25 agosto 1997 della II __________ del Tribunale
d’appello e dei dispositivi delle decisioni 23 settembre 1998 del Tribunale
federale, il patrocinatore di __________ ha chiesto all’UE __________ “il
dissequestro del conto __________ rubrica “__________ ” così da autorizzare la
__________ (...) a trasferire l’importo di cui è parola (di fr. 100’000.--, n.d.r.)
sul mio conto clienti no. __________)”;
che
con decisione 23 ottobre 1998 __________ ha “annullato” il sequestro eseguito
presso la __________ del conto __________ rubrica “__________ ”, con autorizzazione
alla medesima banca di trasferire l’importo di fr. 100’000.-- dal conto
__________ ” al conto clienti n.__________ intestato all’avv. __________, quale
rappresentante __________,
che
con ricorso 27 ottobre 1998 con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo
e protesta di spese e ripetibili, il __________ fa valere in sostanza la
nullità del provvedimento dell’organo esecutivo, rilevando:
– che
“alle parti non sono ancora state notificate le motivazioni della sentenza del
Tribunale federale”;
– che
“allo stadio attuale non è dato di sapere se e in che misura il creditore procedente
possa ulteriormente pretendere il sequestro o chiedere revisione della sentenza
medesima”;
– che
“l’anticipazione dello sblocco rischia di provocargli danno irreparabile, cosicché
si giustifica concessione di effetto sospensivo al presente reclamo”;
– che
“espropriare il qui reclamante del proprio diritto di essere sentito, nella misura
in cui non vengono attese le motivazioni della sentenza in questione, provoca
nullità della decisione di sblocco”;
– che
“la sentenza crescerà di fatto in giudicato solo con l’intimazione delle motivazioni”;
che
per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza del credito,
di una causa di sequestro ex art. 271 cpv. 1 LEF nonché di beni appartenenti al
debitore;
che
l’appartenenza al sequestrato dei beni designati costituisce uno dei
presupposti per la concessione del sequestro, il quale può infatti colpire
soltanto beni del debitore, e il creditore deve rendere verosimile tale
circostanza all’autorità del sequestro (cfr. DTF 109 III 126 con richiami);
che
concesso il sequestro dal pretore, l’ufficio in linea di principio lo deve eseguire,
anche se sia dubbio o improbabile che gli averi indicati nel decreto di
sequestro siano realmente di proprietà del debitore; l’ufficio dovrà allora
conferire al terzo che se ne reputasse proprietario la possibilità di far
valere i suoi diritti nell’ambi-to della procedura di rivendicazione ex art.
106 e ss. LEF; soltanto quando la situazione è del tutto chiara, quando cioè il
bene sequestrato appartiene manifestamente a un terzo, l’ufficio esecuzione
può e deve rinunciare all’esecuzione del sequestro. Tale evenienza è data in
pratica unicamente quando è lo stesso creditore sequestrante ad attribuire a un
terzo la proprietà dei beni indicati nel decreto (DTF 109 III 127 con
richiami);
che
la giurisprudenza citata trova applicazione anche al caso in cui oggetto del sequestro
sia un credito del debitore sequestrato: quando la titolarità del credito indicato
nel decreto di sequestro appaia dubbia o venga rivendicata da un terzo,
l’ufficio deve comunque procedere al sequestro, dando se del caso avvio alla
procedura di rivendicazione conformemente agli art. 106 ss. LEF;
che
una volta accertata giudizialmente la non appartenenza al debitore del bene sequestrato,
lo stesso - in quanto impignorabile - è escluso dal sequestro, provvedimento
quest’ultimo che ha per scopo quello appunto di assicurare il substrato esecutivo
in vista del pignoramento, e va pertanto restituito all’avente diritto (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §24 n.69 p.198 e
§51 n.7 p.407);
che
in concreto controversa è l’appartenenza del credito di fr. 100’000.-- nei
confronti della , in relazione al saldo del conto __________ rubrica
“ ”, e oggetto specifico del sequestro n. __________ decretato il 5 aprile
1994 dalla Pretura del Distretto di __________;
che
con la sentenza 25 agosto 1997 della II __________ è stata riconosciuta la titolarità
__________ su siffatto credito;
che
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, le decisioni del Tribunale
federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere
pronunciate (art. 38 OG), non invece soltanto da quando le motivazioni sono
comunicate alle parti (cfr. J.-F.
Poudret, Commentaire de la Loi fédérale
d’organi-sation judiciaire, Vol. I, Berna 1990, n.6 ad art. 38 OG; W. Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes
über die Organisation der Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, n.2 ad art. 38 OG);
che
pertanto alla luce dei dispositivi delle decisioni 23 settembre 1998 della I
Corte civile del Tribunale federale che respingono i gravami e confermano la
sentenza 25 agosto 1997 del Tribunale d’appello, nulla osta alla immediata
liberazione dal provvedimento esecutivo, a favore __________, del credito
sequestrato di fr. 100’000.-- nei confronti della __________, in relazione al
saldo del conto __________ ”, su tale bene non potendosi infatti estendere il
sequestro chiesto da __________ nei confronti __________, in quanto esso non
rientra nel patrimonio del debitore sequestrato;
che
l’evasione del gravame rende priva d’oggetto la richiesta di concessione
dell’effetto sospensivo;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 ottobre 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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