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Numero d'incarto:
15.1998.00213
Data decisione, Autorità:
14.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00213
Lugano
14 gennaio 1999 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'atto 16 novembre 1998, considerato domanda di revisione, di
contro l'operato dell'UE
di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
ritenuto,
visto l'esito, di dover prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di
economia processuale;
considerato
in fatto:
A. Con
sentenza 4 novembre 1998, intimata il 10, questa Camera ha respinto il ricorso
6 ottobre 1998 di __________ contro l'emissione della comminatoria di
fallimento 29 settembre/1. ottobre 1998 dell'Ufficio esecuzione di Lugano nella
procedura esecutiva n. __________ promossa da __________.
B. Con
atto senza data, spedito il 16 novembre 1998 e pervenuto alla CEF il giorno
successivo, __________ assevera - in termini di non sempre agevole lettura - di
non contestare "di fatto la comminatoria di fallimento" ma "i
fatti ed il contenuto della stessa", postulando che la CEF "rivaluti
la propria decisione del 4 novembre 1998". L'escusso si riserva di
proseguire o meno con il suo ricorso "in base alla decisione che si
riterrà di pronunciare".
C. L'atto
16/17 novembre 1998 è stato in un primo tempo considerato come ricorso ex art.
19 LEF e trasmesso al Tribunale federale, che lo ha però retrocesso il 26
novembre 1998 con lettera del Presidente della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti con il rilievo che dallo scritto 16 novembre 1998 "non risulta
in alcun modo una volontà di __________ di ricorrere al Tribunale federale".
Ritenuto
in diritto:
-
Questa
Camera si è espressa sul contenzioso connesso alla comminatoria di fallimento
emessa contro __________ con sentenza 4 novembre 1998. Esclusa l'ipotesi che lo
scritto 16/17 novembre 1998 possa costituire ricorso ex art. 19 LEF (cfr.
narrativa fattuale sub C) - benché l'escusso abbia espresso un chiaro dissenso
e ritenga che la CEF debba modificare la propria decisione, riservandosi poi il
diritto di proseguire o no con il suo ricorso - l'esame va qui limitato al solo
rimedio di diritto cantonale entrante in linea di conto contro le sentenze
dell'Autorità cantonale di vigilanza: la revisione (art. 26 ss. LPR).
a) Il
rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema
procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie
da parte di chi intende solo prendere tempo. In particolare l’indicazione dei
fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell'art. 26 lett. b LPR, dovrà essere
precisa: espressioni generiche determineranno l'irricevibilità della domanda di
revisione (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 ad art.
27).
b) Tre
sono secondo l'art. 26 LPR i motivi di revisione:
lett.
a) errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza
lett.
b) nullità dell’esecuzione o del provvedimento
lett.
c) violazione del diritto di essere sentito.
a) L'errore
manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l'autorità
non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti
o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea
di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per
operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è
motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha
scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata -
espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un
siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico (Cometta,
op. cit., n. 1.1-1.2 ad art. 26).
b) La
nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare
un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo
esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399 s. cons. 2a).
L’inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello
giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori
di diritto del giudice -restano comunque riservati i casi in cui l'errore sia
di tutta evidenza e di immediato riscontro- e in linea di principio non può
prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta,
op. cit., n. 1.3-1.4 ad art. 26).
c) Chi
sostiene esservi contrasto con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente:
-
indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per
inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;
-
dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.
d) __________
ha chiaramente disatteso l'onere di allegazione che gli incombeva. Ne consegue
che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.a LPR.
a) Fatti
rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell'Autorità di vigilanza
possono determinare la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b
LPR). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto
esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto
civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di
principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di
soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone
l’intervento anche d’ufficio dell’Autorità cantonale di vigilanza nonostante il
decorso infruttuoso dei termini d’impugnativa, purché sussista un interesse
procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l’intervento su
domanda di revisione della parte interessata (Cometta, op. cit., n. 2.1 ad art.
26).
b) Dall'atto
16 novembre 1998 nulla emerge nel senso dell'art. 26 lett.b LPR, a prescindere
dalla nullità ex art. 27 cpv.4 LPR della domanda di revisione già per mancanza
degli essentialia imposti dall'art. 27 cpv.2 lett.d, e, f.
- E
nemmeno si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.c LPR. Il diritto
di essere sentito, dedotto dall'art. 4 Cost., richiede infatti che l’Autorità
cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si
pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta esigenza
non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione
di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale,
purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della
decisione per poterla impugnare (Cometta, op. cit., n. 3.1 ad art. 26).
Nel
caso di specie è di tutta evidenza che non si realizza il motivo di revisione dell'art.
26 lett.c LPR, la sentenza 4 novembre 1998 della CEF avendo motivato la ragioni
della reiezione del gravame.
- Lo
scritto 16 novembre 1998 di __________, in quanto ricevibile come
domanda di revisione, va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17
LPR).
Richiamati gli art. 26 ss. LPR,
pronuncia
-
La
domanda di revisione 16 novembre 1998 __________ in quanto ricevibile è
respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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